domenica, Dicembre 1, 2024
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Transfer Pricing: il nuovo art. 110, comma 7 del TUIR

A cura dell’ Avv. Susanna Trino

La manovra correttiva del 2017 ha introdotto delle novità essenziali in materia di fiscalità internazionale e, in particolare, in materia di prezzi di trasferimento oggetto di disciplina nell’art. 110, comma 7, del Testo Unico in materia di imposte sul reddito.
La logica delle modifiche introdotte attraverso il Decreto Legge del 24 aprile 2017, n. 50 e incorporate nel summenzionato art. 110, si basa sulla necessità per il nostro ordinamento, di recepire pienamente le indicazioni contenute nelle Linee Guida Ocse.
Ai fini della valutazione dei prezzi di trasferimento relativi alle transazioni intervenute tra società appartenenti allo stesso gruppo, l’art. 110, comma 7, del TUIR, ante D.L. 50/2017, faceva riferimento al valore normale e non al concetto di libera concorrenza. Vi era un espresso rinvio alla disciplina contenuta nell’art. 9 del T.U.I.R., ai sensi del quale per valore normale si intendeva il valore al quale parti indipendenti accetterebbero di scambiarsi gli stessi beni o gli stessi servizi o di assumere gli stessi comportamenti ed accetterebbero di farlo alle medesime condizioni economiche.

Oggi il concetto è stato assorbito dal principio di libera concorrenza o arm’s lenght principle dell’Ocse, in tal modo, il nostro ordinamento si conforma, finalmente, a quanto previsto in ambito internazionale dall’art. 9 del Modello di Convenzione OCSE il quale riguarda l’imposizione degli utili delle imprese associate ed applica il principio di libera concorrenza. Infatti, la nuova formulazione del menzionato art. 110, comma 7, si pone, definitivamente, in linea con l’intendo degli Stati membri dell’Ocse di adottare il principio di libera concorrenza, sulla base del quale i contribuenti e le Amministrazioni Fiscali sono tenute a valutare le transazioni sul libero mercato e le attività commerciali di imprese indipendenti, confrontandole con le transazioni e le attività delle imprese associate.
L’Ocse ha sostenuto la validità del principio di libera concorrenza poiché esso fornirebbe l’approssimazione più esatta del funzionamento del libero mercato nel caso di operazioni tra imprese associate e, poiché, determinerebbe livelli di reddito appropriati per le imprese di un gruppo multinazionale, accettabili per le Amministrazioni Fiscali.

A seguito delle modifiche sopra citate, viene sancito, ufficialmente, il superamento della gerarchia dei metodi richiamata nella circolare n. 32 del 1980 dell’Agenzia delle Entrate(1) . Tuttavia, pur in assenza di una gerarchia nella scelta del metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento, è accordata una preferenza per i metodi tradizionali basati sulla transazione rispetto ai metodi basati sull’utile delle transazioni. “Si tratta di un’impostazione coerente con quanto stabilito dal par. 2.3 delle Linee Guida Ocse in base al quale i metodi tradizionali basati sulla transazione sono considerati lo strumento più diretto per stabilire se le condizioni nelle relazioni commerciali e finanziarie fra imprese associate siano fondate sul principio di libera concorrenza”(2)

Un’ulteriore modifica riguarda il secondo periodo del comma 7, dell’art. 110 il quale effettua un rinvio all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nell’ipotesi di una diminuzione del reddito.
La disciplina prevista dall’articolo 31-quater, individua, nei casi di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito imponibile, oltre allo strumento delle procedure amichevoli – Mutual Agreement Procedure – altre due ipotesi. In primis quella relativa alla possibilità di concludere le attività di controllo nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti e, in secondo luogo, la possibilità di presentare un’istanza, da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni (3).

 

1- Agenzia delle Entrate, Circolare n. 32/1980

2 – Consultazione pubblica sui prezzi di trasferimento, 20 marzo 2018

3 – P. Valente, Transfer Pricing: le ultime novità, IPSOA, 22 gennaio 2018, http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2018/01/22/transfer-pricing-le-ultime-novita

– Le Linee Guida dell’OCSE sui Prezzi di Trasferimento per le Imprese Multinazionali e le Amministrazioni Fiscali – disponibili qui

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