giovedì, Aprile 18, 2024
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Transfer pricing: ogni punto dell’intervallo di libera concorrenza è a valore di mercato

A cura di Susanna Trino

In materia di transfer pricing, con la sentenza n. 5445/3/2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano si è pronunciata sull’operato dell’Amministrazione finanziaria che, come è noto, considera sovente il valore mediano dell’intervallo dei valori di libera concorrenza come unico punto da applicarsi ai fini delle rettifiche.

In particolare, i giudici di merito sono stati chiamati a pronunciarsi sulla conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi dei prodotti acquistati da una società italiana presso la controparte tedesca appartenente al medesimo Gruppo, al fine della loro successiva rivendita sul mercato nazionale. La citata Commissione ha censurato l’operato dell’Amministrazione finanziaria e annullato il relativo rilievo in materia di transfer pricing, sostenendo che, il margine di profitto operativo realizzato dalla società italiana dalla distribuzione dei suddetti prodotti rientrasse nell’intervallo di libera concorrenza risultante dall’analisi di benchmark predisposta dai verificatori, posizionandosi tra “il valore minimo e il valore massimo dell’intervallo”. 

Non risulta chiaro dalla sentenza in esame se il margine di profitto operativo realizzato dalla contribuente si collocasse all’interno dell’intervallo interquartile (i.e. tra il primo e il terzo quartile) o al di sotto del primo quartile dei valori statistici di riferimento (e dunque all’interno dell’intervallo esteso). Ad ogni modo, emerge con evidenza dalla sentenza in esame che, la Commissione abbia ritenuto di sostenere la conformità al principio di libera concorrenza di ogni punto dell’intervallo. Pertanto, alla luce di tali delucidazioni fornite dai giudici, nessuna rettifica in materia di prezzi di trasferimento deve essere effettuata quando il margine di profitto operativo della tested party sia collocabile nell’intero intervallo di libera concorrenza – dal minimo al massimo -. Un eventuale aggiustamento alla mediana, quale quello operato nel caso in esame, risulta ingiustificato quando il risultato della tested party ricade nel citato intervallo esteso.

L’orientamento adottato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano nel caso di specie è stato peraltro confermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia nella sentenza n. 5005/2018. La Commissione Regionale, alla stregua della pronuncia della Commissione Provinciale, ha rilevato che ogni punto dell’intervallo risulta conforme al principio di libera concorrenza e ha ribadito che la mediana non può essere considerato l’unico punto in grado di garantire la corretta applicazione del valore normale. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha chiarito che è essenziale, ai fini della selezione del punto di riferimento più adeguato, effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e degli asset utilizzati dalla società testata.

Tale punto di arresto della Commissione si pone in palese contrasto con la prassi seguita, sino ad oggi, dall’Amministrazione finanziaria che è incline a continue rettifiche in materia di transfer pricing, ritenendo ritualmente applicabile il valore mediano, come unico punto dell’intervallo da utilizzare ai fini delle rettifiche in materia transfer pricing. Di fatto, per l’Amministrazione finanziaria non rileva l’intero intervallo di libera concorrenza – costituito dall’intervallo interquartile (i.e. primo quartile, mediana e terzo quartile), e dai valori estremi dell’intervallo (il valore minimo e massimo) – ma unicamente il primo quartile, parametro cardine per valutare se la marginalità della tested party sia ad esso inferiore e tale da giustificare un aggiustamento e, la mediana, considerato dall’Amministrazione come il punto più adeguato per operare una rettifica attendibile dei prezzi infragruppo.

Alla luce del descritto operato dell’Amministrazione finanziaria durante le verifiche, è evidente come l’indirizzo oggetto della citata sentenza risulti in controtendenza rispetto alla nota prassi locale. La decisione cui è giunta la Commissione avvalora la tesi da sempre sostenuta dagli esperti in materia, ribadendo che ogni valore incluso nell’intervallo di libera concorrenza (e non solo dell’intervallo interquartile) è, per definizione, da ritenersi a valore di “mercato”, salvo prova contraria. La decisione in esame, inoltre, non fa altro che ribadire quanto già affermato dalle direttive OCSE, secondo cui “laddove le condizioni applicate nelle transazioni infragruppo (prezzi, margini) si collochino all’interno dell’intervallo, nessun aggiustamento dovrebbe essere effettuato”. Quanto specificato è stato cristallizzato nel D.M. pubblicato il 14 maggio 2018, che nel fornire le “Linee guida per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 110, comma 7 del D.P.R. 917/1986”, ha stabilito all’art. 6 che l’intero intervallo dei valori risultante dall’indicatore finanziario prescelto è da considerarsi conforme al principio di libera concorrenza.

Orbene, nonostante il principio di diritto di cui sopra, avallato da noti esperti in materia, sia stato oggetto di pronuncia da parte della Commissione Tributaria Provinciale di Milano e, addirittura incluso nel citato decreto, si segnala che, ad oggi, la prassi seguita dall’Amministrazione finanziaria nell’ambito delle verifiche in materia di transfer pricing è rimasta immutata.

 

Rossana Grauso

Studentessa della facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Napoli "Federico II" e tesista in diritto finanziario, è socia di Elsa Napoli. Appassionata di tributaristica e diritto del lavoro, prende parte al progetto "Ius in Itinere" a giugno 2016, divenendone nel gennaio 2017 responsabile dell'area di diritto tributario e diritto del lavoro. Dall'ottobre 2017 è collaboratore editoriale per AITRA - Associazione Italiana Trasparenza ed Anticorruzione. Nel futuro, un master in fiscalità d'impresa e contrattualistica internazionale. Email: rossana.grauso@iusinitinere.it

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