giovedì, Aprile 18, 2024
Labourdì

Trasferimento d’azienda: quale tutela è prevista per i lavoratori?

Spesso esigenze di mercato e di riorganizzazione portano all’adozione di scelte di frammentazione e dislocazione delle imprese.
Una tematica interessante nonché attuale concerne le vicende traslative che possono coinvolgere un’azienda e, quindi, la sorte dei rapporti di lavoro.

La vicenda traslativa (che può avvenire mediante la vendita, l’ usufrutto, la cessione, l’affitto) determina il mutamento della titolarità del complesso aziendale.

L’interrogativo che sovviene in tali casi è: qual è la tutela apprestata a favore dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda?

La risposta a tale interrogativo è fornita dal codice civile che disciplina espressamente l’ipotesi in esame all’ articolo 2112, rubricato “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda”, come ad oggi risulta dalla intervenuta modifica operata con d.lgs n° 276/2003 (cd. “Riforma Biagi”).

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2112 c.c. “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”.
Questo è il principio di diritto confezionato dal legislatore del 1942, fondante la regola della continuità del rapporto di lavoro, posta a tutela dei lavoratori affinché gli stessi non siano incisi dalle vicende di natura organizzativa che riguardano le imprese per le quali dipendono.

Il rapporto di lavoro, dunque, non si estingue ma continua con il nuovo titolare d’azienda cessionario.
Ciò che viene a realizzarsi, a ben vedere, è una vera e propria successione nel contratto, per cui gli effetti della stessa si producono automaticamente e, cioè, senza necessità del consenso da parte del lavoratore.

Inoltre, la norma prevede che debbano essere mantenute le stesse condizioni lavorative.
Il lavoratore, infatti, conserva tutti i diritti che aveva con il precedente datore, sia economici e previdenziali che di altra natura, purché però gli stessi siano compatibili con il mutato assetto organizzativo.
In particolare, il lavoratore conserva tutti i diritti inerenti l’anzianità di servizio, nonché altri diritti eventualmente pattuiti con il precedente datore tramite accordi individuali.

Peraltro la norma sancisce che il nuovo datore sia obbligato in solido con il precedente per il pagamento dei crediti maturati dal lavoratore al momento della modifica aziendale e non ancora estinti, a prescindere dalla conoscenza o meno degli stessi da parte del datore cessionario.
Trattasi, evidentemente, di altra norma atta a rafforzare la tutela dei lavoratori.

Un aspetto interessante della disciplina dei rapporti di lavoro concerne il tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.
L’articolo 2112 c.c., infatti, prevede che il nuovo datore deve continuare ad applicare il contratto vigente all’atto del trasferimento, sino alla scadenza dello stesso.
Tuttavia il cessionario può, successivamente alla scadenza, decidere di applicare altri contratti collettivi a patto che siano di medesimo livello rispetto al precedente e, in tale evenienza, prevale chiaramente il contratto adottato dal cessionario. Occorre precisare che la previsione che deve trattarsi di contratto di medesimo livello non vuole significare che siano garantite le medesimi condizioni, ben potendo il contratto collettivo successivamente adottato contenere condizioni peggiorative per i dipendenti rispetto al precedente.

Dal momento che il trasferimento d’azienda avviene senza il consenso dei lavoratori, ne deriva che la vicenda traslativa non è da considerarsi idoneo motivo di licenziamento da parte del datore.
L’eventuale licenziamento del dipendente dovrà, quindi, essere in ogni caso corroborato da una giusta causa o da un giustificato motivo.
La giurisprudenza costante della Cassazione ha però affermato che nel caso del trasferimento, trattandosi di un mutamento che concerne la titolarità e non l’organizzazione dell’assetto aziendale, di per sé non costituisce giustificato motivo di licenziamento, a patto che l’azienda non decida di ricorrere alla diversa procedura di licenziamento collettivo, volto a realizzare una riduzione del personale.

Resta ferma la possibilità per il lavoratore di esercitare il proprio diritto di recesso dal rapporto di lavoro; il lavoratore, infatti, può presentare le dimissioni ove il trasferimento dell’azienda abbia comportato un effettivo mutamento della propria posizione economica  e professionale.

Fonti:

  1. Articolo 2112 c.c , rubr. “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda”  
  2. D.lgs. n.276/2003 – “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” – Link alla Gazzetta Ufficiale

Dott.ssa Marilù Minadeo

Nata a Napoli, il 26/07/1991. Nel marzo del 2016 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l' Università Federico II di Napoli. Ha intrapreso il percorso di preparazione al concorso in magistratura, frequentando un corso di formazione privato presso un magistrato. Inoltre, sta perfezionando la formazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di Napoli ed è praticante avvocato.

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