mercoledì, Febbraio 19, 2025
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Trasparenza nei finanziamenti di aziende del settore energetico in ricerca e formazione: una nuova frontiera dellʼinformazione ambientalmente accessibile.

A cura di Giorgio De Girolamo

Il Consiglio di Stato (Sez. VII del 6 luglio 2023, n.6611) ha confermato unʼimportante sentenza del T.A.R. Piemonte dello scorso aprile (Sez. II del 19 aprile 2022, n. 379) la quale aveva offerto unʼinterpretazione estensiva, andando consapevolmente contro una recente contraria pronuncia del T.A.R. Milano (Sez. I del 24 settembre 2021, n.2017), della nozione di informazione ambientalmente accessibile.

Nel caso di specie il giudice di primo grado si era pronunciato sul ricorso di una nota associazione ambientalista, Greenpeace Onlus, presentato contro il rigetto da parte del Politecnico di Torino di unʼistanza di accesso agli atti della medesima associazione. Oggetto della stessa erano una serie di documenti tra cui accordi quadro, contratti applicativi, convenzioni e accordi di collaborazione tra il Politecnico ed Eni S.p.a. ed altre società da essa controllate, nonché la documentazione inerente qualunque forma di finanziamento erogata dalle società predette sia indirettamente che attraverso corsi di laurea, borse di studio o assegni di ricerca.

In sostanza era ed è tuttora in gioco, ancora una volta, quel fascio di rapporti tra un luogo di formazione e di ricerca quale è primariamente lʼUniversità e il settore energetico e dellʼindustria fossile: una relazione da leggere, seguendo lʼassociazione ambientalista, con le lenti di un potenziale conflitto che tali forme di accordi e di finanziamento potrebbero creare alla luce dellʼart.33 Cost., 1° co., per cui la ricerca deve restare libera e priva di alcun condizionamento esterno.

Trattasi di sentenze entrambe motivate valorizzando il d.lgs. 195/2005, che ha attuato nel nostro ordinamento la Direttiva n. 2003/4/CE, con la quale è stata recepita in ambito europeo la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 sul diritto di accesso alle informazioni ambientali1. Con tale convenzione si propone lo sviluppo di un modello di “democrazia ambientale” che, presupponendo il coinvolgimento della società civile e la sua partecipazione ai processi decisionali in materia di politiche ambientali, riconosce nellʼaccesso alle informazioni ambientali uno dei pilastri per la sua realizzazione2.

In tale cornice giuridica rileva una maggiore estensione delle possibilità di accesso rispetto a quanto previsto ex l.n. 241/1990: il diritto a tali informazioni dovendo essere il più ampio possibile, data soprattutto la rilevanza del bene giuridico in questione e lʼimpatto di scelte che lo riguardano sulla vita della comunità. Tale ampliamento si apprezza principalmente sul piano soggettivo, spettando il diritto di accesso alle informazioni ambientali, per come disciplinato dal d.lgs. 195/2005 in deroga alla succitata disciplina generale, a chiunque ne faccia richiesta”, senza che questi debba dimostrare un proprio particolare e qualificato interesse3.

Nellʼannullare il provvedimento di rigetto del Politecnico di Torino, il giudice di prime cure ritiene che gli atti e i documenti di cui è stata fatta richiesta siano “espressione di un’attività amministrativa che, direttamente o indirettamente, involge l’ambiente e la sua tutela”. Sono quindi a tutti gli effetti “informazioni ambientali ai sensi della normativa nazionale ed eurounitaria” costituendo infatti “elemento di interesse nella circolazione delle informazioni, nella sensibilizzazione della collettività in merito alle questioni ambientali e nel libero scambio di opinioni (così la direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003).”

Tale natura dei documenti in questione nonché lʼirrilevanza di un diretto impatto ambientale ai fini della loro qualificazione (censura che veniva invece mossa dal ricorrente in sede di appello) viene meglio chiarita dal Consiglio di Stato. Il Collegio arriva a ritenere palese la correlazione con la materia ambientale delle informazioni relative a rapporti di collaborazione tra imprese leader nel campo energetico e istituzioni di ricerca e di didattica universitaria valorizzando soprattutto due elementi. Da un lato una serie di affermazioni di Eni e del Politecnico di Torino, reperibili sui rispettivi siti web4, da cui si evince la ricerca di un ruolo centrale nelle politiche ambientali e la volontà di far collaborare settore industriale e ricerca e didattica universitarie. Dallʼaltro lʼespresso dettato del d.lgs. 195/2005, secondo il quale è compreso nellʼinformazione ambientale “ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché’ le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente”, tra i quali è distintamente considerata lʼenergia (art.2).

Rispetto al merito degli altri motivi dei ricorsi, rileva lʼasserito, da parte dellʼappellante, pregiudizio per la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, ritenuto invece non solo assente dal Collegio, ma anche affermando il positivo effetto concorrenziale che la pubblicità di tali finanziamenti impattanti sullʼofferta formativa può creare per questʼultima.

Il Consiglio di Stato conferma quindi unʼinterpretazione estensiva dellʼinformazione ambientalmente accessibile, aprendo alla conoscibilità di scelte amministrative incidenti sulle politiche ambientali e soprattutto sullʼautonomia della ricerca da condizionamenti esterni.

1 Vedasi per ulteriori approfondimenti A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Introduzione al diritto dellʼambiente, 2018, p. 194 ss.

2 P. Mascaro, Il diritto di accesso allʼinformazione ambientale come diritto dellʼuomo ad un ambiente salubre,

Amministrazione in cammino, 2022

3 Per approfondire si rimanda a G. Recchia (a cura di), Informazione ambientale e diritto di accesso, Cedam, Padova, 2007

4 Nella sezione “Chi siamo” del proprio sito web Eni utilizza la formula “Siamo una società integrata dellʼenergia impegnata nella transizione energetica con azioni concrete per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.”. Quindi definisce oltre la propria attività in questi termini: “Eni ha scelto di essere protagonista della transizione energetica. Entro il 2050 raggiungerà la neutralità carbonica: per farlo punta fin da oggi su soluzioni innovative e tecnologie proprietarie, su nuovi modelli di business e una rete di alleanze per lo sviluppo sostenibile.” Così invece il Politecnico di Torino, nel ribadire il proprio impegno con imprese private: “I rapporti con il mondo industriale sono fondamentali per creare la rete di collaborazioni allʼinterno di un ecosistema basato sulla conoscenza e finalizzato alla diffusione di innovazione. Oggetto delle collaborazioni tra il Politecnico di Torino e le aziende possono essere sia attività di ricerca, sviluppo e innovazione, sia attività di didattica e formazione.”

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