venerdì, Marzo 29, 2024
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Trattamento dei minori a Calais: il caso Khan contro Francia

La Corte europea dei Diritti dell’Uomo, con sentenza pubblicata il 28 febbraio 2019[1], ha condannato la Francia ad un risarcimento di 15mila euro a favore un minore afghano di 12 anni, per averlo lasciato senza alcuna assistenza, quando viveva in un accampamento di migranti fuori di Calais, nel Nord del Paese.

Il caso riguarda Jamil Khan, un giovane afgano nato nel 2004, che ha attraversato la Manica nel 2016 e che ora vive con i suoi genitori a Birmingham, nel Regno Unito. I fatti risalgono al 2016, quando la ONG ‘La Cabane’, che offre assistenza ai minori non accompagnati in Francia, depositò presso il tribunale dei minori una domanda di autorizzazione provvisoria a favore di Jamil Khan. Con ordinanza del 22 febbraio 2016, il giudice minorile ha ordinato che il ricorrente fosse di messo al riparo in una struttura di accoglienza al fine di proteggerlo e di consentirgli di ricongiungersi entro un mese con i familiari residenti in Gran Bretagna.

 Nonostante ciò, il giovane, all’epoca 12enne, denunciò di non essere mai stato assistito dalle autorità competenti. La risposta del governo francese fu che i servizi sociali non avrebbero avuto più notizie del minore dalla ONG coinvolta, giustificando in tal modo l’inerzia delle istituzioni.

Contemporaneamente iniziò lo sgombero del campo profughi di Calais, a causa del quale Jamil Khan fu costretto a trovare un riparo di fortuna ‘’nella baraccopoli lande de Calais in un ambiente completamente inadatto alla sua condizione di bambino e in una situazione di insicurezza inaccettabile per la sua giovane età’’, come si legge nella sentenza. La ONG ha quindi fornito l’assistenza necessaria per presentare ricorso a Strasburgo.

La corte europea dei diritti umani ha, pertanto, condannato la Francia per violazione dell’articolo 3 della Convenzione[2]. Secondo i giudici di Strasburgo, lo Stato è venuto meno ai suoi obblighi positivi consistenti nel predisporre misure idonee ad evitare il verificarsi di episodi di tortura e/o di trattamenti inumani e degradanti.

Preliminarmente è stata riconosciuta l’esistenza di molteplici difficoltà oggettive che le autorità interne sono costrette ad affrontare nella gestione dei migranti, soprattutto in considerazione del numero di persone presenti sull’ormeggio al momento dei fatti (circa 10mila), nonché la complessità di identificare prontamente i minori non accompagnati, la cui cifra è, infatti, triplicata a partire dal 2015 e oggi si aggira intorno a 17.000 persone.

Tuttavia, le autorità competenti, che non hanno eseguito il provvedimento provvisorio di collocamento del ricorrente emesso dal tribunale dei minori, non hanno fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente aspettare da loro per la presa in carico e protezione del minore straniero non accompagnato che versava in una situazione irregolare, quindi di un individuo facente parte della categoria di persone più vulnerabili.

I giudici descrivono un quadro da incubo delle condizioni di vita nella “Giungla”, nome con cui era a tutti noto l’accampamento improvvisato e degradato a Nord-Est di Calais, dove erano ammassati oltre 10mila migranti in attesa di riuscire ad entrare nel Regno Unito. In una situazione in cui anche procurarsi dell’acqua era spesso proibitivo, “i minori stranieri isolati si trovavano esposti oltremodo a diversi pericoli, compreso quello di subire violenze fisiche e sessuali”.

La precarietà dell’ambiente, del tutto inadatto alla condizione di un bambino, in cui il richiedente ha così vissuto per diversi mesi nella bidonville di Calais e il mancato rispetto dell’ordine del giudice minorile di proteggere il richiedente, esaminati insieme, costituiscono un trattamento degradante.

Sulla base di queste osservazioni, la Corte ha condannato la Francia al pagamento di 15mila euro di danni morali a favore del minore, ponendo una nuova pietra miliare nella tutela dei soggetti più vulnerabili e in attesa di aiuto.

[1] Corte EDU 28 febbraio 2019, ric. n. 12267/16, Affaire Kahn c. France

[2] Il testo della Convenzione è consultabile in: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf

fonte immagine: today.it

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