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Trib. Milano, Sez. Sp. Impresa A, sent. n. 493/2021, pubblicata il 25 gennaio 2021: Moon Boots c. Ferragni

Nella sentenza n. 493/2021 il Tribunale di Milano definisce la controversia che vede come protagonisti la celebre imprenditrice digitale Chiara Ferragni e la nota collezione di moda dei c.d. Moon Boots.

La massima

Non può essere considerato elemento creativo, idoneo a escludere la contraffazione e/o il plagio di un designindustriale, la sola modificazione del colore o l’aggiunta di elementi di moda (come glitter). Ai fini della valutazione del plagio rileva la forma e la struttura essenziale del design nonché i suoi elementi caratterizzanti (Trib. Milano, sez. specializzate imprese a, 25.01.2021, n. 493).

Il caso

La questione alla base della sentenza qui commentata riguarda le calzature doposcì del brand Chiara Ferragni accusate dalla società Tecnica Group s.p.a. di integrare plagio e/o contraffazione delle forme proprie dei Moon Boots, considerati da tempo opera di design industriale[1].

Le convenute, segnatamente la società licenziante e quelle licenziatarie del marchio della fashion blogger Chiara Ferragni, commercializzavano stivali doposcì palesemente ispirati ai noti Moon Boots nonostante l’esistenza di un accordo transattivo firmato nel settembre 2017 tra le stesse e la società Tecnica Group, in forza del quale le prime si impegnavano a “non utilizzare i marchi e le forme proprie del modello di calzature doposci Moon Boots, in quanto tutelate dal diritto d’’autore, e a cessare la produzione e la vendita di una serie di modelli di calzature ‘snow boots’ recanti il marchio Chiara Ferragni indicate specificatamente nell’allegato A all’atto di transazione”.

Come si vedrà, Il Tribunale di Milano risolveva, in senso favorevole alla tutela dei Moon Boots, le plurime contestazioni mosse dalla Tecnica Group a carico del brand della fashion blogger.

Segnatamente, parte attrice contestava la violazione degli articoli 13, 4 e 18 e 17 della legge sul diritto d’autore che rispettivamente prevedono il diritto esclusivo di riproduzione, il diritto di elaborazione e quello esclusivo di distribuzione.

Inoltre, gli addebiti riguardavano anche la violazione dell’accordo transattivo firmato l’8 settembre 2017. In merito occorre precisare che i modelli individuati nell’accordo transattivo erano – formalmente – modelli diversi rispetto a quelli oggetto della pronuncia in esame, tuttavia le differenze intercorrenti tra questi erano minime, tanto da legittimare la Tecnica Group ad agire anche per inadempimento del summenzionato accordo.

La motivazione

Il Tribunale di Milano, per decidere il merito della questione di contraffazione e dell’applicabilità della legge sul diritto d’autore, eseguiva una disamina della qualità di opera di design industriale dello stivale Moon Boots della Tecnica Group. Segnatamente, ai fini del riconoscimento della tutela di cui all’art. 2 n. 10 della legge sul diritto d’autore, il design deve essere originale e dotato di valore artistico.

Una piena e onnicomprensiva valutazione in merito a quest’ultimo requisito era già stata compiuta dalla stessa Sezione del Tribunale di Milano nel 2016, con la sentenza del 12 luglio, n. 8628. L’allora Giudicante riconosceva al prodotto della Tecnica un valore artistico basando la Sua decisione, tra gli altri, sul fatto che il Museo Louvre di Parigi lo avesse annoverato tra i 100 lavori di industrial design più rappresentativi del XX secolo.

Come se ciò solo non bastasse, il Tribunale citava una pronuncia della Suprema Corte del 2017[2] con la quale venivano confermati come “indicatori oggettivi” di valore artistico, l’apprezzamento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali del settore. Venivano, pertanto, elencati gli ultimi riconoscimenti vantati da Moon Bootsquali opera di design, come l’esposizione alla Triennale Design Museum di Milano e l’esposizione permanente al MOMA di New York. Andando oltre queste considerazioni fattuali, il Tribunale di Milano analizzava prima singolarmente i vari modelli e poi li analizzava nella loro globalità.

Le principali difese delle convenute si basavano sull’esistenza di una colorazione particolare degli stivali e sulla posizione peculiare del marchio. Per quanto concerne il primo elemento, gli snow boots della Ferragni erano caratterizzati da un trionfo di paillette e glitter; per quanto interessa il marchio, questo era apposto in maniera plateale – comprendendo non solo il marchio denominativo ma anche, e soprattutto, quello figurativo – sul retro degli scarponcini.

La società licenziataria del marchio insisteva nell’originalità del prodotto a discapito dell’imitazione/contraffazione dei Moon Boots ritenendo segnatamente che “gli elementi che determinerebbero la sussistenza di un’opera originale ed individuale nei due modelli di calzature contestati in questa sede sarebbero individuabili nel fatto che essi sarebbero diversamente caratterizzati per l’elevata estrosità, per l’utilizzo di glitter in gran parte della superficie, nonché per l’apposizione del tradizionale marchio rappresentante l’occhio dalle lunghe ciglia di grandi dimensioni sul retro della calzatura”.

Orbene, per il Tribunale risultava irrilevante l’uso fatto dei glitter e del marchio perché la forma degli stivali della fashion blogger da un lato, e quelli dei Moon Boots dall’altro era comunque identica. Tralasciando la parte più ornamentale – quali colori e materiali utilizzati – i prodotti contestati riproducevano in tutto e per tutto la fisionomia degli stivali lunari. Il risultato della decisione su questo punto era perciò cristallino: gli snow boots di Chiara Ferragni ledevano i diritti della Tecnica Group in riferimento alla riproduzione dei Moon Boots. A sostegno dell’irrilevanza dei glitter come indice di originalità, si potrebbe aggiungere che, sul sito ufficiale degli stivaletti lunari, esistono e sono tutt’ora in vendita modelli di Moon Boots decisamente “estrosi” – nel senso indicato dalla convenuta – in quanto ricoperti interamente da “glitter”, anche se di manifattura più prestigiosa e preziosa in quanto trattasi della collaborazione con Swarovski (ndr).

Ultimo ma non per importanza, è il tema della violazione dell’accordo transattivo. Come sopra anticipato, l’accordo firmato tra le odierne parti, imponeva alle licenziatarie del marchio Chiara Ferragni di interrompere la produzione e la commercializzazione di determinati modelli di stivali recanti il suddetto marchio, in quanto in palese violazione del diritto d’autore spettante alla Tecnica Group in riferimento al design dei Moon Boots.

Le difese addotte dalle convenute si incentravano principalmente sulla mancanza di identità tra i codici identificativi dei modelli indicati nell’allegato A dell’accordo e quelli ancora in commercio. Il Tribunale non condivideva siffatta impostazione in quanto riteneva non sufficiente il fatto che i codici identificativi fossero diversi e che il marchio fosse apposto su una parte differente dello stivale (non più sul gambale ma nella parte posteriore). Diversamente, teneva maggiormente in considerazione l’aspetto sostanziale dei modelli in questione, riconoscendo una pressoché identità negli elementi caratterizzanti le forme dei “nuovi” modelli rispetto a quelli indicati nell’allegato A. Per tutti questi motivi, con la sentenza del 25 gennaio 2021, le società connesse al business del brand di Chiara Ferragni sono state condannate in solido tra loro al risarcimento dei danni a favore della Tecnica Group s.p.a. per plagio/contraffazione delle forme proprie dell’opera di design industriale Moon Boots.

Conclusioni

La sentenza qui commentata della sezione Specializzata del Tribunale di Milano costituisce un altro importante punto a favore per la Tecnica Group s.r.l. e per l’ideatore dei Moon Boots Giancarlo Zanatta.

Il riconoscimento quale opera di design industriale continua ad essere il discrimen per la vittoria di nuove battaglie da parte della società trevisana ma, anche se la lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale da questa portata avanti non è ancora giunta al termine, il favor riconosciuto da Tribunali e Corti è evidente: essi accordano una tutela a trecentosessanta gradi a questi stivali lunari, prodotti iconici e riconoscibili tra il manto bianco delle montagne.

[1] Sul tema CORSO, Modelli e disegni possono essere considerati “opere”?, disponibile al link https://www.iusinitinere.it/design-modelli-e-disegni-possono-essere-considerati-opere-28501

[2] Cass. Civ., Sez. I, 23 marzo 2017, n. 7477

Serena Trotta

Laureata con lode in Giurisprudenza presso la Luiss Guido Carli nell'ottobre 2020 con una tesi in diritto Commerciale. Attualmente praticante avvocato presso l'Avvocatura Generale dello Stato. Animata da un forte interesse per l'ambito fashion e luxury, ha deciso di proseguire gli studi iscrivendosi al Master di II Livello (LL.M.) in Fashion Law presso la Luiss School of Law.

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