giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & ComplianceLabourdì

Tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate

A distanza ormai di più di un anno dalla riforma del Codice Antimafia, è opportuno ripercorrere le vicende di uno dei decreti attuativi della legge 161/2017. L’attenzione va appunto rivolta al d.lgs. n. 72 del 18 maggio 2018, attuativo dell’art.34 della suddetta legge.

Questo si occupa dei meccanismi di tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate. In particolare, l’esigenza di costituire una rete di ammortizzatori e la possibilità di reimpiego per questa categoria di lavoratori, si era già avvertita anni fa, prima che venisse attuata la riforma del Codice sulle leggi antimafia.

Nel 2012, infatti, su 1708 aziende confiscate su tutto il territorio nazionale, circa il 90% di esse erano destinante al fallimento e quindi suscettibili di creare disoccupazione.
La non aderenza della vecchia normativa allo spirito della legge sul riutilizzo sociale dei beni sequestrati e confiscati (l. 109/1996), spinse diverse associazioni, tra cui la CIGL, LIBERA, Anm, Arci, Acli, LegaCoop, SOS Impresa e altre, a rendersi promotrici di un disegno di legge di iniziativa popolare, attraverso la campagna “Io riattivo il lavoro”. Questo ciclo di iniziative aveva l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni circa la necessità di porre in essere le riforme necessarie per rendere concreta ed esigibile la previsione normativa della legge 109/1996.
L’avvenuta riforma del Codice Antimafia ,nell’ottobre 2017, ha sicuramente rappresentato un passo in avanti nel percorso di restituzione alla società civile dei patrimoni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre, per quanto riguarda la tutela dei lavoratori di queste aziende sequestrate e confiscate, è stata prevista ,all’interno dell’art.34 della l.161/2017, una delega al Governo, il quale si è dovuto impegnare ad adottare “un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l’emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali”.
Dunque, non è difficile da comprendere che lo scopo principale del decreto attuativo 72 /2018 sia quello di pervenire ad una regolarizzazione lavorativa e previdenziale di coloro che lavoravano nelle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria.
Innanzitutto, bisogna tener presente che la normativa contenuta all’interno del d.lgs. 72/2018 si compone di sette articoli che si preoccupano di coprire tutte le aree di interesse per questa materia. Nei primi due articoli vengono disciplinati gli strumenti di sostegno al reddito del lavoratore; nel terzo viene affrontato il problema delle misure di sostegno alle imprese e nel quarto quello del documento unico di regolarità contributiva; il quinto articolo riguarda invece la non opponibilità dei provvedimenti sanzionatori, mentre nel sesto e settimo si parla rispettivamente di come ottenere i benefici e coperture finanziarie.

Analizziamo adesso nello specifico i punti salienti di questa normativa.

Il primo articolo, rubricato “Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro”, dispone che “quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilita’, per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria (…),il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede, nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all’articolo 7, comma 2, su richiesta dell’amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato,eroga uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio”.
Da questa disposizione si può dunque evincere che, laddove non sia possibile applicare i trattamenti previsti per gli ammortizzatori sociali di cui al d.lgs. 148/2015, ai lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate viene comunque accordato un particolare trattamento di sostegno al reddito, che deve essere erogato nei limiti stabiliti dalla legge e previa autorizzazione del giudice delegato.
La richiesta di questi trattamenti di sostegno al reddito deve essere fatta dall’amministratore giudiziario dell’impresa, ma può essere fatta anche dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, sempre però dietro autorizzazione del giudice.
A questo punto non sarebbe difficile ritenere che la ratio sottesa a questa disposizione sia naturalmente quella di evitare che gli aventi diritto a questo tipo di trattamento (quantitativamente assimilabile all’integrazione salariale straordinaria), possano non beneficiarne, perché ad esempio, viene omesso di indicarli come destinatari. I trattamenti di sostegno al reddito di cui all’art.1 infatti, sono fruibili soltanto da quei lavoratori nei confronti dei quali il precedente datore di lavoro si sia reso in qualche modo inadempiente rispetto ad obblighi lavorativi e/o previdenziali.

Altri limiti soggettivi sono poi previsti al quinto comma dell’art.1 e riguardano i casi in cui vi siano “a) i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi;
b) il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell’unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell’azienda;
c) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell’azienda prima del sequestro e fino all’esecuzione di esso”.
Anche l’art.2 si preoccupa del sostegno al reddito dei lavoratori, ma disciplina la materia in caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuto in quanto risolto dallo stesso amministratore giudiziario o dalla Agenzia Nazionale. In particolare, al comma 1 di detto articolo, è previsto che si possa concedere “ su richiesta dell’amministratore giudiziario o dell’Agenzia, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, per la durata di quattro mesi, un’indennita’ mensile, priva di copertura figurativa, pari alla meta’ dell’importo massimo mensile della NASpI”.
Per questa disposizione valgono gli stessi limiti soggettivi di cui all’art.1 comma 5 summenzionati.

Altro punto di interesse è rappresentato dalle modifiche effettuate dall’art.3 (“Misure di sostegno alle imprese”) alla legge 208/2015 ( legge di stabilità per l’anno 2016). La previsione normativa contenuta in questo articolo, ha permesso innanzitutto di poter ampliare ,sul piano soggettivo, le imprese destinatarie delle risorse previste dalla legge 208/2015, annoverando tra le beneficiarie anche le imprese affittuarie o cessionarie di cui all’art.48 comma 8 della legge 159/2011.
Una volta chiarito quali sono i benefici e le misure rivolte ai lavoratori e alle imprese sequestrate e confiscate, e quali sono i limiti soggettivi delle stesse, è importante a questo punto stabilire quali siano precisamente gli adempimenti ai quali è tenuta l’autorità giudiziaria che deve erogare questi benefici.

L’art.6, rubricato “Comunicazioni e richiesta di informazioni”, si occupa dell’argomento.In particolare, al primo comma è stabilito che “all’atto della presentazione dell’istanza da parte dell’amministratore giudiziario o dell’Agenzia, per ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3, l’autorita’ amministrativa procedente ne da’ comunicazione al Prefetto competente per territorio, per l’attivazione del confronto sindacale, e all’INPS”.
Da questa previsione si può facilmente intuire la volontà del legislatore di voler coinvolgere più soggetti nel controllo dell’assegnazione di questi benefici, al fine di migliorare la comunicazione tra sindacati, datori di lavoro ed ente previdenziale. Infatti, il ruolo della Prefettura in questo contesto sarà proprio quello di mettere i sindacati nelle condizioni di poter dialogare con la parte datoriale; dall’altro lato invece ci sarà l’INPS che potrà esprimere le proprie valutazioni rispetto alle richieste pervenute. Inoltre, come specifica il secondo capoverso dello stesso comma, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro “è’ inviata altresì’ specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità”, un organo istituito presso lo stesso INPS e composto da una rete di imprese agricole. E fra le attribuzioni di questo organismo figura anche quella di monitorare l’andamento del mercato del lavoro agricolo, contribuendo anche a promuovere iniziative in materia di PAL, contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva.
Infine, possiamo parlare della copertura finanziaria, oggetto dell’art.7 del d.lgs.72/2018.
Al primo comma è innanzitutto stabilito che “le misure di cui al presente decreto sono concesse nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l’anno 2020”. Il tutto poggerà sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Inoltre, all’interno della copertura finanziaria è stabilito anche quale sarà il criterio cronologico in ordine al quale verranno erogate le risorse oggetto delle varie richieste.

  • Decreto legislativo n.72 del 18 Maggio 2018
    www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/21/18G00098/SG
  • Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. – link diretto alla GU

Vittoria Ziviello

Nata a Napoli il 4 luglio del 1997. Studentessa di Giurisprudenza presso l'Università di Napoli Federico II. Iscritta all'Ordine dei giornalisti Pubblicisti della Campania dal 22 Maggio 2019. Ius in Itinere mi permette di approfondire argomenti che riguardano il mio corso di studi e mi propone stimoli interessanti sui quali fare ricerche. Sono collaboratrice dell' area di diritto del lavoro, con particolare riguardo a tutto ciò che concerne i diritti dei lavoratori.

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