sabato, Novembre 2, 2024
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Tutelare giornali e riviste, con il diritto d’autore si può

Con diritto d’autore giornalistico, si intende il diritto di tutti coloro che partecipano, anche occasionalmente, all’attività giornalistica, andando a contribuire alla redazione di un’opera a stampa quotidiana o periodica o a partecipare a trasmissioni radiotelevisive a carattere informativo. Affinché l’opera giornalistica possa godere della tutela accordata dal diritto d’autore, è necessario che presenti determinati caratteri:

1) la creatività, ovvero l’idoneità dell’opera a esprimere la personalità dell’autore in modo da differenziarla dal patrimonio espressivo di altri autori;
2) la concretezza dell’espressione, ossia l’estrinsecazione dell’opera in un diritto materiale (il c.d. corpus mechanicum [1]);
3) l’appartenenza dell’opera ad una delle categorie indicate dall’art. 2 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633 (L.d.A.), sulla “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che “per attività giornalistica è da intendere l’attività contraddistinta dall’elemento della creatività, di colui che, “con opera tipicamente (anche se non esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica” [2]. Per questo motivo, non può essere riconosciuto il carattere della creatività a quelle che sono solo “attività limitate ad una collaborazione redazionale per la pubblicazione di notizie senza alcuna elaborazione o coordinamento” [3].

Parte della dottrina, poi, sostiene che, siccome il genere giornalistico della cronaca è prettamente basato sul reperimento di notizie e fornitura delle stesse, è privo del requisito dell’originalità e, pertanto, escluso dalla tutela del diritto di autore, mentre la critica, anche se nei soli casi in cui sia accompagnata da una creativa elaborazione o interpretazione della notizia, può essere qualificata come opera dell’ingegno, ed essere quindi posta nell’ambito di tutela del diritto di autore [4] [5].

Ai sensi dell’art. 3 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633 (L.d.A.), la rivista ed il giornale sono opere collettive, nelle quali, quindi, vanno ad inserirsi (in toto o in parte) i risultati delle attività compiute singolarmente dai vari autori di articoli, foto, inserti ecc… In questo senso si ritiene che nell’ambito giornalistico “si può parlare di creatività in un duplice senso: quello richiesto per l’opera individuale in sé considerata e quello che inerisce all’impresa giornalistica ed alla sua peculiare struttura, necessitante di una somma di fattori intellettuali, organizzativi e direttivi che presiedono alla realizzazione dell’opera“[6].

Dal combinato degli articoli 7 e 38, primo comma, della Legge del 22 aprile 1941, n. 633 (L.d.A.), si evince che, accanto al diritto dell’autore dell’articolo di vedersi riconosciuta la paternità dell’opera (quindi di una parte dell’opera collettiva che è il giornale o la rivista), si collocano, da una parte, il diritto di colui che “organizza e dirige la creazione dell’opera” a vedersi riconosciuto autore dell’opera collettiva in toto (direttore del giornale [7]), e, dall’altra, il diritto dell’editore a detenere la titolarità esclusiva del diritto di utilizzazione economica dell’opera nel suo complesso, salvo patto contrario. È sicuramente necessario evidenziare, poi, che al direttore del giornale o della rivista è consentito di apportare modifiche formali all’articolo per uniformarlo alla formula del giornale, qualora l’articolo sia firmato, senza che ciò comporti alcun pregiudizio del diritto morale di autore (nel caso in cui, invece, l’articolo non sia firmato, gli è consentito perfino di eliminare o apportare riduzioni a parti dello stesso in quanto, nelle riviste e nei giornali, la paternità di tutti gli articoli senza firma è attribuita al direttore) [8].

Qualora poi, l’autore dell’articolo sottoposto al giornale per la pubblicazione (rectius, riproduzione), sia “persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali”, egli ha il diritto di disporre liberamente dell’articolo e può proporlo ad altre riviste e giornali dopo che sia trascorso un mese dall’invio al promo giornale o rivista, oppure quando la riproduzione dell’articolo inviato non avvenga entro sei mesi dalla notizia dell’accettazione dello stesso [9]. La situazione sarebbe, ovviamente, diversa nel caso in cui l’autore dell’articolo fosse “interno” alla redazione, ad esempio, se a fornire l’articolo fosse un redattore della rivista, sarebbe diritto del direttore del giornale decidere di differire la pubblicazione dell’articolo anche al di là dei termini succitati.

Nel caso in cui l’autore di un articolo pubblicato su una rivista o un giornale volesse poi riprodurre la sua opera in “estratti separati o raccolti in volume”, facoltà garantita dal principio per cui l’autore di opere o parti di opere costituenti opera collettiva è riservato il diritto di riprodurre la propria opera separatamente, sarà tenuto unicamente ad indicare “l’opera collettiva dalla quale l’articolo è tratto, nonché la data di pubblicazione” [10].

Infine, ai sensi dell’art. 43 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633 (L.d.A.), nel caso in cui all’editore o al direttore della rivista o del giornale venissero recapitati degli articoli senza previa richiesta, e questi non fossero poi pubblicati, egli non sarebbe in alcun modo tenuto a conservarli o restituirli ai rispettivi autori.

 

[1] L’espressione fa riferimento alla tradizionale distinzione che si opera tra i beni immateriali, tra quelli che consistono in una creazione intellettuale (corpus mysticum), e quelli che si estrinsecano in un elemento materiale (corpus mechanicum, appunto), www.brocardi.it
[2] Cass. civ., sez. lav., 21 febbraio 1992, n. 2166, Sangregorio c. Soc. ed. Trotto it.; Pret. Torino, 1 agosto 1992, Brunati c. Soc. ed. La Stampa; Cass. civ., 23 gennaio 1988, n. 552, Marchetti De Laini c. Rai-Tv.
[3] Cass. civ., 21.2.1992, n. 2166.
[4] Cfr. A. Molle, Legge sul diritto d’autore e opera giornalistica, in Dir. inf. 1989, p. 490
[5] Corte App. Roma, 13 marzo 1995, Soc. Ricordi e altro c. Pres. Cons. e altro: “L’edizione critica di un testo del passato (nella specie, opera lirica) che non si limiti ad emendare un testo già esistente ma che contenga anche un apporto creativo può formare oggetto di tutela di diritto di autore.”
[6] Giulio Votano, Diritto e comunicazione – B. Diritto d’autore, in Franco LEVER – Pier Cesare RIVOLTELLA – Adriano ZANACCHI (edd.), La comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.lacomunicazione.it
[7] Articolo 6 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico: “È il direttore che propone le assunzioni e, per motivi tecnico-professionali, i licenziamenti dei giornalisti […] è competenza specifica ed esclusiva del direttore fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico-professionali del lavoro redazionale, […] adottare le decisioni necessarie per garantire l’autonomia della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può essere diffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilire gli orari”.
[8] art 41 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633 (L.d.A.), sulla “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.
[9] art 39 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633 (L.d.A.), sulla “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.
[10] art 42 della Legge del 22 aprile 1941, n. 633 (L.d.A.), sulla “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

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