venerdì, Aprile 19, 2024
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Un abito che non sempre protegge: la figura della modella nel mondo del fashion

Un abito che non sempre protegge: la figura della modella nel mondo del fashion.

A cura di Dott.ssa Silvia Liparuli

Anche se non annoverata tra i bisogni primari, come ad esempio il cibo, anche l’abbigliamento può essere ricondotto a tale categoria.

E allora l’interrogativo sovviene spontaneo: “perché l’uomo ha avvertito la necessità di vestirsi?”.

La risposta che, banalmente, potremmo dare è quella di proteggersi si dal freddo, ma c’è qualcosa in più, basti pensare alle  antiche civiltà appartenenti ai territori caldi che avvertivano comunque la necessità di coprirsi.

In verità, vi è una storia sui costumi delle società che dura da secoli, sin dai tempi del Paleolitico in cui gli uomini utilizzavano le pelli degli animali per ripararsi.
Vestirsi, inoltre, è appartenenza.

Appartenenza alla società in cui si vive, appartenenza alla propria anima, al proprio modo di mostrarsi agli altri.
Provando ad andare oltre la mera dimensione sociologica e, ponendo gli occhi della questione su una prospettiva lavoristica, si può notare come oggi il lavoro nel settore della moda è uno dei più ambìti tra i giovani.

La moda potrebbe essere vista come un lavoro che nasce essenzialmente come un hobby, si pensi a quando, nel 1853, Charles Frederick Worth chiese alla moglie di indossare i capi disegnati da lui, anziché esporli sui manichini.

Da un hobby ad una vera e propria professione.

E’ opportuno, quindi, inquadrare la professione della modella ed il relativo campo di applicazione, con l’avvertimento che non sarà cosa semplice, in quanto la disciplina trattata ha presentato, oltre che una continua evoluzione giuridica, diverse zone d’ombra nel cammino della sua esistenza.

1. La disciplina sotto l’occhio del giuslavorista

La definizione dell’esatto campo di applicazione della disciplina relativa ai “lavoratori dello spettacolo” risulta essere, però,  problematica: in materia, oltre ad un intreccio di disposizioni, vi è una ricca produzione giurisprudenziale.

I lavoratori dello spettacolo coincidono con quei soggetti che direttamente, indirettamente o con attività accessorie, contribuiscono alla realizzazione di uno spettacolo[1].

Si può comprendere, quindi, come in quest’area rientrano diverse figure professionali:  dall’attore al  truccatore e parrucchiere i quali svolgono un’attività finalizzata alla realizzazione di uno spettacolo.

Per questa ragione, è bene precisare che la corretta individuazione della natura del rapporto di lavoro deve essere effettuata concretamente, secondo dati oggettivi, in base alle singole figure professionali in quanto, accanto ai rapporti di lavoro subordinato, possono instaurarsi anche rapporti di lavoro autonomo.
Si potrà notare nel corso dell’analisi come,  la questione trattata è frutto di una evoluzione normativa che vede il suo inizio nella legge 708 del 1947, in cui all’art. 3 indica una serie di figure professionali obbligate ad iscriversi all’Enpals, ovvero l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza ai Lavoratori dello Spettacolo, oggi confluito nell’Inps, e a provvedere alla relativa contribuzione. E’ bene precisare che, sul punto, plurimi sono stati degli interrogativi da parte di dottrina e giurisprudenza[2]. Da ciò che si evince dalla normativa previdenziale del settore dello spettacolo, l’obbligo di iscrizione a questo Ente[3] insorge per la mera appartenenza del lavoratore ad una delle figure professionali presenti nell’elencazione di cui all’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947[4], come adeguata dal decreto ministeriale 15 marzo 2005, decreto con cui il Ministro del Lavoro ha annoverato tra le nuove qualifiche professionali assoggettate ad assicurazione obbligatoria i.v.s. dello spettacolo anche i fotomodelli. Pertanto, per i medesimi soggetti, l’appartenenza alla categoria vale di per sé ad integrare l’obbligo assicurativo e non rileva, tra l’altro, che la prestazione lavorativa sia posta in essere in assenza di pubblico dal vivo e si concretizzi nella realizzazione di un supporto riprodotto o registrato destinato alla commercializzazione. [5]

L’elenco non tassativo, prevedeva una eventuale integrazione tramite un decreto emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro.

Per tale ragione, col tempo, il novero di tali soggetti si è progressivamente esteso anche a figure che non ne facevano parte in origine, senza che venisse mai elaborata una nozione generale di “lavoratore dello spettacolo”.

In seguito, il d.m. 10 novembre 1997, attuativo del d.lgs. n. 182/1997, ha raggruppato i lavoratori dello spettacolo in tre diverse categorie: lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa alla realizzazione di spettacoli; lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi precedenti e, infine, lavoratori dello spettacolo con rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le categorie previste dal d.m. 10 novembre 1997 sono state poi aggiornate dal d.m. 15 marzo 2015, che ha incluso tra i lavoratori dello spettacolo nuove figure professionali tra cui fotomodelli e indossatori.

2. Assunzione, estinzione e previdenza del rapporto di lavoro

I lavoratori dello spettacolo possono essere assunti con le medesime modalità valide per la generalità dei prestatori poiché tramite la l. n. 133/2008 il legislatore ha inteso uniformare le regole di gestione di tutti i rapporti di lavoro. A partire dal 24 giugno 2008, infatti, per i lavoratori dello spettacolo -sia artistico che tecnico- non sussiste più l’obbligo di iscrizione all’elenco speciale, costituito presso l’Ufficio Speciale del Collocamento dei lavoratori dello spettacolo e relative sezioni.
Come precisato dal Ministero del Lavoro, nel settore dello spettacolo il lavoro subordinato deve intendersi come ogni manifestazione di lavoro dipendente anche flessibile (quale, ad esempio, il lavoro a chiamata) o ancora con finalità formative (come il contratto di inserimento).

Il rapporto di lavoro se stipulato senza la previsione di un termine di durata può essere interrotto in seguito al licenziamento o alle dimissioni così come avviene per la generalità dei lavoratori. In particolare, in caso di dimissioni del prestatore è applicabile la disciplina circa le dimissioni incentivate prevista nell’art.4, co. 1-7ter, l. n. 92/2012. I lavoratori dello spettacolo, al fine di poter percepire la prestazione prevista dalla legge per favorirne l’esodo, devono aver raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro. Tale disciplina trova applicazione per tutti gli iscritti alla gestione ex Enpals sempreché prestino attività a tempo indeterminato. Inoltre, la norma prevede che, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati, sia versata, a totale carico del datore di lavoro, la contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.
Se la scrittura artistica è stata stipulata a tempo determinato, invece, il rapporto può interrompersi -oltre al caso di giusta causa- qualora il lavoro venga compiuto anticipatamente.

Attualmente, l’assicurazione IVS[6] (invalidità, vecchiaia e superstiti) dei lavoratori dello spettacolo è gestita dalla cd. gestione ex Enpals istituita presso l’Inps.
L’obbligo di iscrizione all’Ente deriva direttamente dall’appartenenza dei lavoratori interessati a talune categorie professionali individuate direttamente dalla legge (d.m. 15 marzo 2015), essendo del tutto ininfluente la natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, nonché il settore di appartenenza del datore di lavoro.
Come già anticipato, le diverse figure professionali per le quali sussiste l’obbligo sono divise in tre macro-gruppi cui vengono applicati diversi requisiti contributivi: lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; lavoratori a tempo determinato che svolgono attività diverse dalle precedenti e, infine, lavoratori a tempo indeterminato che svolgono entrambe le attività precedentemente elencate.
Oltre a ciò, l’Inps gestisce anche le seguenti assicurazioni temporanee: l’indennità di maternità, la Cassa Unica Assegni Familiari, l’indennità di disoccupazione, l’indennità di malattia e il Fondo garanzia TFR.Una peculiarità di tale disciplina utile da evidenziare consiste nel fatto che l’assunzione di un lavoratore può essere condizionata dall’appartenenza a un dato sesso senza che ciò configuri un’ipotesi di discriminazione nel caso in cui ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione. Infatti,  quanto alle discriminazioni dirette, non costituiscono comportamenti discriminatori i trattamenti fondati su razza, origine etnica, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale qualora tali fattori costituiscano un requisito essenziale e determinante al fine dello svolgimento di una particolare attività lavorativa o assumano rilievo per lo svolgimento di talune specifiche funzioni (forze armate e servizi di polizia, penitenziari o di soccorso), sempreché, tuttavia, detti trattamenti siano caratterizzati da proporzionalità e adeguatezza e purché comunque la finalità sia legittima.

3. Il contributo lodevole dell’Assem

Infine, volgendo lo sguardo alle tutele di questa professione non si puo’ prescindere dal menzionare L’Assem, Associazione dei servizi per la moda. La tutela per le modelle esiste grazie all’albo delle modelle italiane e straniere. Il presidente dell’associazione, Guido Dolci ha firmato il codice etico che punta a conciliare il benessere e il “bellessere”. Per l’Assem, il traguardo importante è stato istituire “l’albo, l’albo che è rivolto esclusivamente a coloro, modelle o modelli, che siano presenti fisicamente sul territorio italiano o che stanno per arrivare. “L’albo offre sicurezza, garanzia a livello fiscale, pulizia dell’immagine del settore”. In linea con la legge 123 del 3 agosto del 2007, ogni agenzia, sotto il controllo di Assem, potrà rilasciare alle proprie modelle e modelli  il tesserino ‘Visto moda’.
Il tesserino, inoltre, attesta la presenza -osserva- di un regolare contratto di lavoro (e quindi accertabilità fiscale), la regolarità a livello di visti di ingresso e di lavoro, la sussistenza di un’assicurazione sanitaria e dei necessari mezzi di sostentamento”. Requisiti fondamentali per ottenere il tesserino  è la produzione di un contratto scritto tra la modella e l’agenzia di model management. Quest’ultima deve essere regolarmente iscritta a una Camera di commercio italiana e avere personale regolarmente assunto , possedere l’accertabilità fiscale sul territorio italiano e la regolarità alla normativa fiscale nell’erogazione dei compensi alle modelle.

[1] A.Castelli, Lavoro nello spettacolo, contributo disponibile su www.wikilabour.it

[2] La Rosa, il rapporto di lavoro nello spettacolo, Giuffrè, 1998.

[3] Ndr. Ente Nazione di Previdenza e Assistenza ai lavoratori dello Spettacolo.

[4] Decreto Legislativo Capo Provvisorio Stato 16 luglio 1947, n. 708 Disposizioni concernenti l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo Decreto ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 (Gazz. Uff. 6 agosto, n. 178)

[5] cfr. Cass. civ., sent. n. 12824 del 3 settembre 2002;

[6] Sul punto è possibile approfondire cosa si intenda per assicurazione IVS alla voce curata da Alexander Bell sul portale Wikilabour, disponibile sul sito

Per ulteriori approfondimenti:

Influencer marketing e Fashion Law

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