mercoledì, Aprile 17, 2024
Criminal & Compliance

Utilizzabilità della chat di WhatsApp nel processo penale

L’evolversi delle nuove tecnologie in materia di comunicazione istantanea ha portato sia la dottrina che la giurisprudenza ad interrogarsi sull’utilizzo probatorio delle stesse nell’ambito del procedimento penale.

In proposito si rappresenta che, soprattutto nei reati contro la persona ed in particolare in materia di reato di stalking, negli ultimi anni è aumentata la riproduzione testuale delle chat di whatsapp, mediante c.d. rom oppure mediante trascrizioni che vengono allegate alla denuncia querela al fine di fornire prova delle condotte contestate.

Nell’ambito del processo penale le conversazioni contenute nella singola “chat” sono considerate dall’unanime giurisprudenza una forma di memorizzazione di un fatto storico comparabile ad una prova documentale e, pertanto, utilizzabile ai fini probatori[1].

Infatti, sul punto, la giurisprudenza richiama in maniera specifica il concetto di prova documentale, così come previsto dall’art. 234 c.p.p., il quale ricomprende ogni scritto o altro documento in grado di rappresentare fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

 Ciò detto in via di premessa relativamente alla qualificazione della riproduzione testuale delle “chat” di messaggistica istantanea, si rappresentano, di seguito, le problematiche relativamente all’utilizzabilità probatoria nel processo penale.

Sul punto, la Corte di Cassazione è intervenuta stabilendo che va affermata la piena utilizzabilità delle conversazioni WhatsApp ai fini probatori poiché “la registrazione di tali conversazioni, operata da uno degli interlocutori, costituisce una forma di memorizzazione di un fatto storico, della quale si può certamente disporre legittimamente ai fini probatori, trattandosi di una prova documentale” e pertanto il regime di utilizzabilità delle stesse è inevitabilmente condizionato e subordinato alla necessaria acquisizione del supporto telematico/figurativo contenente “la menzionata registrazione, svolgendo la relativa trascrizione una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale: tanto perché occorre controllare l’affidabilità della prova medesima mediante l’esame diretto del supporto onde verificare con certezza sia la paternità delle registrazioni sia l’attendibilità di quanto da esse documentato[2].

Alla luce del suddetto principio giurisprudenziale si ritiene che la trascrizione delle conversazioni WhatsApp, ma anche di altre tipologie di app di messaggistica, è utilizzabile solamente mediante l’acquisizione del supporto telematico o figurativo contenente la menzionata registrazione, in quanto la relativa trascrizione deve avere esclusivamente una funzione meramente riproduttiva del contenuto della principale prova documentale

Tale principio trova il proprio fondamento nell’orientamento prevalente della Corte di Cassazione in materia di utilizzabilità di documenti ex art 234 c.p.p.[3].

In ragione di quanto sopra, appare evidente che risulta fondamentale, ai fini dell’utilizzabilità della riproduzione delle chat di messaggistica, controllare l’affidabilità della prova medesima mediante l’esame diretto del supporto al fine di verificare con assoluta certezza sia la paternità delle registrazioni che l’attendibilità di quanto dalle stesse documentato.

Tale impostazione dei giudici di legittimità non può che essere condivisa poiché, come noto, le prove digitali sono caratterizzate, infatti, da una intrinseca fragilità che rende le stesse facilmente soggette ad alterazioni e danneggiamenti anche da parte degli stessi investigatori che, se non adeguatamente preparati, possono compromettere ed inquinare, inconsapevolmente, la scena criminis[4].

Pertanto, essendo la prova digitale una tipologia di elemento probatorio facilmente manipolabile ed alterabile, anche in maniera involontaria, sarà necessario, al fine di garantire la genuinità del testo riprodotto, accompagnare alla conversazione il dispositivo (smartphone, tablet, computer) che la contiene.

Va da sé che ciò significa privarsi del dispositivo contenente i messaggi WhatsApp che si intende introdurre nel procedimento, cosa che nella gran parte dei casi può risultare quantomeno disagevole.

Una delle modalità previste per ovviare a tale problematica risulta il deposito della c.d. copia forense.

Per “copia forense” (o copia bit-a-bit) si intende l’esatta duplicazione dei dati digitali presenti in un dispositivo, senza perdita di dati nella destinazione e senza alterazione di dati nella sorgente.

In altri termini, la copia forense può essere considerata un clone identico all’originale destinato a diventare una prova in ambito giudiziario.

Nonostante ciò, i protocolli previsti per questa tipologia di mezzo probatorio prevedono, oltre al deposito della copia forense, che venga effettuato, da parte del consulente, un accertamento tecnico-informatico sul dispositivo contenente la conversazione WhatsApp da acquisire, al fine di attestare la genuinità del flusso dei dati in questione o, al contrario, far emergere eventuali manomissioni[5].

Oltre alla copia forense è prevista un’altra modalità di acquisizione della messaggistica WhatsApp, costituita dalla copia conforme ed autenticata da parte di un notaio o di un altro pubblico ufficiale.

Tale modalità prevede che, una volta reperito il documento informatico originale, il pubblico ufficiale, così come per le pagine web, estrae una copia esatta e ne certifica l’autenticità[6].

Su tale tipologia di modalità di acquisizione della messaggistica istantanea sono ancora allo studio dell’Associazione Notarile le modalità e la liceità della certificazione che dovrebbe essere rilasciata dal notaio una volta estratto la copia esatta del file[7].

In conclusione, nonostante il progresso tecnologico sia sempre maggiore, in ambito giuridico, non si è ancora arrivati ad un indirizzo univoco su quale sia la modalità più attendibile per rappresentare le conversazioni WhatsApp da acquisire a processo, fermo restando il principio secondo cui ogni documento legittimamente acquisito sia soggetto alla libera valutazione da parte del giudice[8].

[1] Cass. Sez. V, sentenza del 6 gennaio 2018 n. 1822.

[2] Cass. Sez. V, sentenza del 25 ottobre 2017 n. 49016.

[3] Cass. Sez. II, sentenza del 06 ottobre 2016 n. 50986; Cass. Sez. V, sentenza del 29 settembre 2015 n. 4287.

[4] Michele Iaselli in “WhatsApp qual è la rilevanza probatoria delle conversazioni” in https://www.altalex.com/documents/news/2017/11/07/whatsapp

[5] Legge 18 marzo 2008 n. 48, emanata in attuazione della ratifica della Convenzione di Budapest del 2001

[6] Avv. Peano Pierfranco in “L’efficacia probatoria delle chat di WhatsApp nel processo penale: la recente giurisprudenza” in http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/02/27/l-efficacia-probatoria-delle-chat-whatsapp-nel-processo-penale-la-recente-giurisprudenza

[7] Gia cit. Avv. Peano Pierfranco in “L’efficacia probatoria delle chat di WhatsApp nel processo penale: la recente giurisprudenza” in http://www.quotidianogiuridico.it/documents/2019/02/27/l-efficacia-probatoria-delle-chat-whatsapp-nel-processo-penale-la-recente-giurisprudenza

[8] Cass. Sez. II, sentenza del 21 novembre 2014 n. 52017.

Fonte immagine: www.larepubblica.it

Avv. Roberto Tedesco

Sono un Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Monza dal 15.10.2014. Ho maturato un’importante esperienza in ambito di diritto penale con particolare riferimento, oltre ai reati contro la persona ed il patrimonio, ai reati di carattere tributario e fallimentare. Sono iscritto nella lista dei difensori d’ufficio ex art. 29 comma 1 bis norme attuazione c.p.p. Durante la mia attività professionale ho avuto modo di affrontare anche problematiche di natura civilistica in ambito di diritto di famiglia e contenzioso civile. Credo molto nella mia professione, mi ritengo fortemente motivato a svolgere con la massima professionalità ciascun incarico, anche in situazioni di urgenza ed emergenza che mi venga assegnato. Mi reputo una persona seria ed affidabile; capace sia di eseguire la propria attività in autonomia che di interagire e collaborare nell'ambito di un lavoro di team. Visita il mio sito web https://avvrobertotedesco.it/

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