venerdì, Marzo 29, 2024
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Vaccini: ultime novità legislative e giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Breve cenno alle cure omeopatiche

Il “decreto vaccini” (d.l. n° 73 del 7 giugno 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.130) ha fatto e continua tutt’oggi a far discutere. Il decreto legge di cui si parla demanda, in coerenza con il Piano Nazionale di prevenzione vaccinale di cui è già stato scritto in questo articolo, ad un decreto ministeriale aggiornato annualmente in base all’andamento epidemiologico, in tal modo il ministero potrà decidere se per una o più patologie sia stata raggiunta la copertura vaccinale desiderata e dunque quel vaccino non è da considerarsi più obbligatorio. Il decreto rende obbligatorie, attualmente, dodici vaccinazioni; la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale è sanzionata, per i genitori e tutori, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 7500. Si segnala che la Commissione Sanità del Senato ha varato una riduzione di tale sanzione. Tra le modifiche in vista per il decreto vaccini si aggiunge l’eliminazione, a parte casi eccezionali, della sanzione della perdita della potestà genitoriale e l’introduzione di un meccanismo di verifica periodica per stabilire quali sono le vaccinazioni da effettuare obbligatoriamente e quali possono essere invece evitate. Il decreto di cui in esame prevede, inoltre, l’obbligo per i dirigenti scolastici del sistema di istruzione nazionale e delle scuole private non paritarie di richiedere ai genitori o tutori la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni o l’esonero dovuto dal manifestarsi della malattia naturale che ha comportato l’immunizzazione; la mancata presentazione della documentazione comporta la segnalazione da pare dei dirigenti all’A.S.L. che provvede agli adempimenti di sua competenza (tra cui vi rientra la segnalazione dell’inadempimento, a sua volta, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni).

Dalla breve analisi prospettata si rinviene il carattere pregnante della normativa nazionale (tale carattere è riscontrato soprattutto prima delle proposte di modifica che hanno “ammorbidito la linea”). Il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, ha annunciato la chiara intenzione di far ricorso alla Corte Costituzionale avverso il decreto legge e la successiva legge che stabilisce le “immunità di gregge” in quanto tale decreto, ad avviso di Zaia, va oltre l’obbligatorietà attraverso le misure coercitive disposte. Si sottolinea che il ricorso prospettato dal presidente della Regione Veneto non ha l’intenzione di prendere una posizione contrapposta alla linea adottata dal Ministro della Salute Lorenzin in relazione ai vaccini, ma vuole porre in evidenza la lesa autonomia di una regione che ha un suo programma vaccinale ben definito, così come emerso dalla Conferenza delle Regioni. La Regione Veneto, infatti, aveva in passato sospeso l’obbligo vaccinale attraverso la legge regionale n. 7 del 23 marzo del 2007, e d’altro canto aveva irrobustito il dialogo con i genitori. La campagna informativa aveva comportato un elevato tasso delle vaccinazioni in questa Regione (soprattutto in considerazione del fatto che è compiuta su base volontaria e non obbligatoria). Lo scopo della Regione era quello di sensibilizzare, attraverso mezzi di informazione adeguati, la popolazione ad una scelta autonoma, consapevole ed informata sui vaccini; iniziative di informazione e di comunicazione previste, a livello nazionale, anche dal decreto vaccini, articolo 2 comma 1, ove si legge che a decorrere dal 1° luglio 2017 il Ministero della Salute si propone di prouovere una campagna informativa per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni del decreto in questione. Anche in relazione a quanto prescrive il riformato articolo 56 del codice di deontologia medica che impone una pubblicità informativa sanitaria che rispetti, nelle forme e nei contenuti, i principi della professione medica “dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione”.  Il decreto vaccini si propone di “assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale”, così come si legge nell’articolo 1. Dunque l’ulteriore obiettivo del decreto vaccini è uniformare il territorio nazionale in relazione al tema discusso, evitando le disparità dovute alle singole leggi regionali.

Recente, in materia, è la pronuncia della Corte di Giustizia Europea della II sezione, del 26/06/2017, causa C-621/15. Il caso riguardava il danno subito da un cittadino francese che dopo la somministrazione, nel 2000,  del vaccino contro l’epatite B prodotto da una nota casa farmaceutica aveva iniziato ad accusare diversi disturbi che erano poi stati ricondotti alla sclerosi multipla e che avevano portato al decesso del soggetto nel 2011. La sentenza della Corte d’Appello di Parigi negava l’esistenza di un nesso di causalità tra la malattia ed il vaccino e la famiglia decide di ricorrere alla Cassazione, che a sua volta sottopone la questione alla Corte di Giustizia dell’Ue. La Corte stabilisce che in questo caso il regime probatorio da applicarsi è lo stesso riguardante la responsabilità per danno da prodotto difettoso,  per cui in mancanza di prove certe ed inconfutabili il giudice è autorizzato a concludere che sussiste un difetto del vaccino ed un nesso di causalità tra questo e la malattia sulla base di un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, qualora tali indizi consentano di ritenere con un elevato grado di probabilità che una simile conclusione corrisponda alla realtà. In altre parole, la Corte si è pronunciata nel senso in cui non è necessaria una prova scientifica per stabilire il nesso tra vaccino e malattia, ma una serie di indizi gravi precisi e concordanti; indizi che nel caso di specie erano dati, tra l’altro, dal perfetto stato di salute dell’attore antecedente al vaccino.  La conclusione a cui giunge la Corte di Giustizia, che equipara il caso al danno da prodotto difettoso, mira, anche in tal caso, a tutelare la sicurezza e la salute dei consumatori e ad una giusta ripartizione dei rischi dovuti alle tecniche moderne tra danneggiato e consumatore.

Sul rischio causato dai medicinali ed in particolar modo sulle cure omeopatiche ci si interroga in questo periodo, soprattutto dopo il decesso del bambino morto ad Ancona a causa di un’otite. Considerato che l’articolo 15 del codice di deontologia medica rubricato “sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionale” stabilisce che “il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta responsabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità professionale” è necessario un uso cosciente della medicina omeopatica che se gestita in maniera cosciente è una risorsa in più che si aggiunge alle terapie di provata efficacia, così come si legge nel comunicato stampa della Liga Medicorum Homeopathica Internationalis, che taccia come un caso di ‘malpractice’ individuale il fatto in questione. Infatti, la medicina omeopatica è utile, in caso di otite, nelle prime 72 ore, come chiarisce il suddetto comunicato, ma se non si ottiene un miglioramento è necessario far ricorso a strategie differenti; in ciò dunque è necessaria una corretta diagnosi dell’origine della malattia in ossequio ai doveri della vita e della salute psico-fisica, nel rispetto della libertà e della dignità della persona su cui è basato il codice di deontologia medica e a cui deve ispirarsi l’operato del medico. Sul caso è in corso un’indagine della magistratura.

Rossella Santonicola

Rossella Santonicola, nasce a Napoli nel 1994, é studentessa di giurisprudenza dell'ateneo federiciano attualmente iscritta al suo ultimo anno. Conseguita la maturità classica, ad indirizzo linguistico a Nocera inferiore (provincia di Salerno), città dove vive fin dalla nascita, segue poi la sua passione per lo studio del diritto. L'ammirazione per il diritto e per le lingue e culture europee la portano a studiare per un semestre diritto e Amministrazione delle Imprese all'Università cattolica di Pamplona (Spagna), grazie alla vincita di una borsa del progetto europeo ‘Erasmus’. Questa esperienza le apre nuovi orizzonti fino a farle sviluppare propensione per le materie che riguardano la Pubblica Amministrazione e la comparazione tra ordinamenti giuridici, che la conduce ad uno studio critico e ragionato del diritto. A conclusione del suo percorso universitario è attualmente impegnata a scrivere la tesi in diritto amministrativo comparato dal titolo "La prevenzione e il contrasto della corruzione. Prospettive di diritto comparato tra Italia e Francia". Da sempre amante della lettura, nel tempo libero si dedica a classici e romanzi. Ama viaggiare, scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture e relazionarsi con persone sempre diverse. email: rossella.santonicola@iusinitinere.it

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