venerdì, Aprile 26, 2024
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Sciopero endoaziendale – Definizione e tipologie applicative

Nell’immaginario collettivo, l’esercizio del diritto di sciopero si risolve in un’astensione dalla prestazione lavorativa dovuta per un tempo più o meno lungo, accompagnata dal contestuale abbandono del luogo di lavoro.

Tuttavia, l’evoluzione delle forme di esercizio di tale diritto costituzionalmente garantito, ha condotto a modalità rivendicative che non consentono di assentarsi dal luogo ove le regolari mansioni devono essere espletate, e che impongono una costante e concreta verifica di conformità all’art. 40 Cost.

La prima figura che storicamente e logicamente s’incontra è quella dello sciopero articolato: in questa tipologia di sciopero, attuata particolarmente in ambito aziendale, i lavoratori alternano l’effettuazione o l’astensione dalle prestazioni lavorative sulla base di una determinata combinazione spazio-temporale, volta a massimizzare il disagio per il datore di lavoro(che si troverebbe nell’impossibilità, o nell’eccessiva onerosità di contrastare legittimamente gli effetti negativi della mobilitazione sindacale sull’organizzazione aziendale, ad esempio operando lo spostamento dei lavoratori non scioperanti)ed a minimizzare i costi per i lavoratori(che subirebbero minori perdite retributive).

Lo sciopero articolato (o sciopero endoaziendale) si suddivide in sciopero a singhiozzo sciopero a scacchiera: nella prima variante, l’interruzione e la ripresa del lavoro vengono effettuate per brevi e consecutivi periodi, mentre nella seconda variante si assiste ad un’adesione allo sciopero da parte dei diversi lavoratori interessati che si configura come una staffetta(ad esempio, avviene che si alternino nell’astensione differenti reparti, o lavoratori appartenenti ad inquadramenti e profili professionali distinti); tuttavia, la separazione tra le categorie giuridiche si scontra con la realtà effettuale, che spesso manifesta eclettismo nelle concrete forme di lotta.

La legittimità dello sciopero articolato alla luce dell’art. 40 Cost. ha dato luogo a numerosi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, che hanno visto la Suprema Corte Di Cassazione attestarsi su posizioni progressivamente favorevoli ad un’interpretazione costituzionalmente orientata; in particolare, possono distinguersi tre fasi di evoluzione nomofilattica:

1)In un primo periodo, che ha quale termine finale gli anni 70 del Novecento, la Cassazione è categorica nel negare copertura costituzionale allo sciopero articolato: le motivazioni risiedono in un’interpretazione restrittiva dell’articolo 40, il quale qualificherebbe lo sciopero come interruzione delle mansioni contrattuali contestuale e continua, come attività produttrice di un danno giusto, limitato alle utilità che il lavoratore non determina quando esercita il diritto di sciopero(cosiddetto lucro cessante, laddove lo sciopero alternato si concreterebbe in un danno emergente a causa della disorganizzazione produttiva che inevitabilmente importa, e dunque in un danno ingiusto o sacrificio non corrispettivo), e come diritto regolato da norme giuridiche che impongono di comportarsi secondo buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali(i riferimenti normativi sono rispettivamente gli artt. 1175 e 1375 c.c.), e secondo collaborazione e diligenza nell’esecuzione del rapporto di lavoro(artt. 2094 e 2104 c.c., laddove lo sciopero intermittente manifesterebbe un comportamento sleale e non collaborativo). Esemplari di questo orientamento sono le sentenze nn. 584/1952 e 512/1967.

2)Nel periodo immediatamente successivo, la constatazione della larga diffusione dello sciopero articolato e della non automaticità delle conseguenze negative(fu notato, infatti, che nelle lavorazioni a ciclo continuo o integrato uno sciopero tradizionale, ovvero contestuale e continuo, avrebbe causato comunque ingenti danni al datore di lavoro)indusse la Cassazione, con la sentenza pilota n. 2433/1974, a rivedere parzialmente le proprie posizioni: l’accento fu traslato dal modo attuativo al rendimento del lavoro(intermittente nello sciopero a singhiozzo, ed alternativo nello sciopero a scacchiera), stabilendo che, se le prestazioni lavorative offerte nei tempi di non sciopero non rispettino i parametri di utilizzabilità(nel senso di idoneità della prestazione a procurare un risultato anche solo minimamente produttivo)e proficuità(nel senso di idoneità della prestazione a conseguire il risultato produttivo dedotto ed atteso senza oneri aggiuntivi per il datore di lavoro), il datore di lavoro potrebbe legittimamente rifiutarle e non retribuirle, interpretandole come non corrispondenti a quanto contrattualmente dovuto; il suddetto rifiuto è stato rubricato come eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. o, e questa appare l’impostazione prevalente, come rifiuto giustificato della collaborazione all’adempimento ex art. 1206 c.c.

3)Il terzo ed ultimo periodo, invece, iniziato negli anni 80 del Novecento, testimonia un’estensione nell’interpretazione del diritto di sciopero garantito dall’art. 40 Cost. ad opera della Cassazione: essa, infatti, fa coincidere il concetto legale di sciopero, enunciato dal Costituente, col concetto comune, comprensivo anche dello sciopero articolato, specificando che il significato attribuibile allo sciopero dev’essere quello corrente nella realtà sociale, “nulla più di un’astensione dal lavoro, disposta da una pluralità di lavoratori, per il raggiungimento di un fine comune”.

L’evoluzione della realtà sociale ha visto sorgere diversificate tipologie di sciopero endoaziendale:

-Sciopero endoaziendale bianco: il personale scioperante rimane compatto senza espletare le proprie mansioni ma senza allontanarsi dalla sede assegnata, al fine di ostacolare il crumiraggio ed accrescere la disorganizzazione produttiva.

-Sciopero endoaziendale dello straordinario: il personale scioperante si mostra disponibile a rimanere sul luogo di lavoro nel periodo di tempo ordinariamente previsto ed a corrispondere il proprio apporto contrattuale, ma si rifiuta collettivamente di eseguire le prestazioni straordinarie richieste.

 

Rossella Giuliano

Rossella Giuliano nasce a Napoli nel 1994. Dopo aver conseguito la maturità classica nel 2012, inaspettatamente, interessata alle implicazioni giuridiche della criminologia, decide d'iscriversi al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Ateneo Federico II: durante il percorso accademico, si appassiona a tutto ciò che gravita attorno all'universo giuridico; volendo coniugare la sua passione per la cultura tedesca con la propensione per la tutela dei soggetti svantaggiati, sta attualmente redigendo una tesi sulle influenze del regime dell'orario di lavoro sulle politiche di tutela dell'occupazione nel diritto italiano e tedesco. Suoi ambiti d'interesse sono le lingue, letterature e culture straniere, i cani, la musica, la cinematografia.

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