giovedì, Marzo 28, 2024
Uncategorized

Vendita di oggetti usati: il venditore commette reato se il materiale è ferroso

Il soggetto in possesso di una licenza per la vendita ambulante di cose usate commette reato, nel momento in cui trasporta materiale ferroso all’impianto di recupero senza essere iscritto all’Albo Gestori Ambientali.

 Con tale pronuncia la Corte di Cassazione conferma un orientamento consolidato, respingendo con la sentenza n. 24876/2018 il ricorso presentato da un soggetto condannato per gestione non autorizzata di rifiuti[1], ai sensi dell’art. 256, comma 1 del D.Lgs. 152/2006[2], per aver conferito più volte rottami ferrosi e materiali analoghi agli impianti di recupero in assenza della prescritta iscrizione.

La vicenda, in particolare, merita un approfondimento in quanto il soggetto operava non essendo iscritto all’albo nazionale dei gestori ambientali, ma esclusivamente in qualità di commerciante di rottami di ferro e di intestatario di licenza per il commercio ambulante di tipo B.

Come poi sottolineato dalla Suprema Corte, “la licenza per vendita ambulante, come disciplinata dal d.Igs. 114/98[3], riguarda esclusivamente la vendita al consumatore finale […] delle cose usate, suscettibili cioè di essere commercializzate senza alcun processo di lavorazione”.

Fuoriesce pertanto da tale nozione qualsiasi attività di conferimento nei confronti di un centro di recupero autorizzato ai sensi del D.M. 5/02/1998.

Inoltre, non appare applicabile alla fattispecie in questione la deroga ex art. 266, comma quinto, D.Lgs. n. 152 del 2006[4].

Sul punto, la ricostruzione dei Giudici di Piazza Cavour afferma che: “In tema di raccolta e trasporto in forma ambulante di rifiuti in genere e, con riguardo a quelli metallici, di condotte anteriori  all’introduzione dell’art. 188, comma primo-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, da parte della L. 28 dicembre 2015, n. 221, opera l’espressa esclusione dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 266, comma quinto, d.lgs. cit., ai fini dell’esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dal predetto art.”. Ai fini dell’applicabilità di tale deroga occorre che il detentore sia in possesso del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che si tratti di rifiuti costituenti oggetto del suo commercio in conformità a tale normativa e che i rifiuti stessi non siano pericolosi o comunque riconducibili a categorie autonomamente disciplinate[5].

Di conseguenza, una volta appurata la mancanza di apposita autorizzazione per i metalli e delle caratteristiche concernenti le cose usate per come considerate dalla normativa in vigore (suscettibili cioè di essere commercializzate senza alcun processo di lavorazione), la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la precedente condanna.

 

 

[1] Per altri dettagli sull’argomento, si rimanda alla cospicua mole di articoli presenti in https://www.iusinitinere.it.

[2] La lettera dell’art. in questione prevede che: “Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.

[3] Ai sensi dell’art. 4 del relativo decreto: “si intendono:

a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

h) per forme speciali di vendita al dettaglio: 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché’ la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.”

[4] Il disposto prevede che: “Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.”

[5] La pronuncia della Cassazione, inoltre, effettua un distinguo rispetto alla fattispecie relativa a raccolta e trasporto, prima della L. n. 221 del 2015, di una fotocopiatrice e di due blocchi di motore di autovettura, con riferimento alla quale la Corte ha escluso l’operatività della deroga ex art. 266, comma quinto, D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’autorizzazione al commercio ambulante di rottami ferrosi posseduta da uno degli imputati, giacché tali rifiuti, assoggettati a speciali discipline ed in parte pericolosi, mai avrebbero potuto costituire oggetto di commercio ambulante. Cfr in tal senso Sez. 3, n. 19209 del 16/03/2017.

Fabrizio Ciotta

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre, Fabrizio ha sviluppato fin da subito un forte interesse per le materie del diritto amministrativo e del diritto dell'ambiente, realizzando una tesi intitolata "Gli oneri di bonifica dei rifiuti con particolare riferimento alla c.d. Terra dei Fuochi". Si è specializzato in tale settore conseguendo con successo un Master di II livello in Diritto dell'Ambiente presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre. Date le peculiari esperienze ha potuto svolgere un internship presso il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, dove ha avuto la possibilità di collaborare con il relativo Ufficio Appalti ed altresì con la Giunta e gli Uffici preposti alla stesura del "Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale", primo testo normativo e programmatico sulla gestione del verde della Capitale. Dopo una proficua esperienza lavorativa all'interno della sezione Administrative Law, Public Procurement & Environment and Waste della Law Firm internazionale Lexxat, ottiene l'abilitazione alla professione forense e svolge attività di consulenza in diritto amministativo e appalti per SLT e Ernst&Young, oltre varie collaborazioni. Contatti: ciotta.fabrizio@gmail.com

Lascia un commento