giovedì, Aprile 18, 2024
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Verso la digitalizzazione del processo penale

La crisi pandemica del Covid-19 sta cambiando il mondo della giustizia penale che diventa, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini, sempre più telematica.

Se la digitalizzazione dei procedimenti civili e amministrativi è risalente nel tempo, nel procedimento penale gli stessi avvocati penalisti hanno da sempre rifiutato l’idea che quel procedimento, che vede al centro l’uomo e la sua fallibilità, potesse essere smaterializzato e reso possibile per le vie telematiche.

È palmare che il processo penale sia caratterizzato dal principio dell’oralità del dibattimento e a causa del decreto “Cura Italia”, che limita – in un certo senso – la voluptas delle arringhe difensive, gli avvocati stanno esprimendo il loro disappunto sugli artt. 83,84 e 85 del suddetto decreto.

Difatti, il d.l. 18/2020 estende la possibilità di svolgere in videoconferenza, contestualmente con collegamenti da remoto, le indagini preliminari, udienze penali e camere di consiglio, varando tali misure in un periodo temporale che va dal 12 maggio sino al 30 giugno del correte anno.

Sino al 30 giugno, dunque, tutte le udienze e le indagini preliminari si svolgeranno da remoto, con ragionevoli restrizioni per le udienze nelle quali è prevista la audizione dei testimoni o persone offese non ancora costituite parti civili[1].

L’ausilio delle apparecchiature elettroniche nei procedimenti penali non costituisce in alcun modo una novità “assoluta”, sul punto è bene menzionate la disciplina prevista dall’art. 146 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p. la quale prevede la partecipazione a distanza per il detenuto condannato per i delitti di cui all’art. 51 co. 3 bis, dell’art. 407 co.2 let. a) numero 4  c.p.p.

La norma ab origine prevedeva la partecipazione a distanza soltanto per quei delitti espressamente menzionati nel dictum normativo, ma la prassi giurisprudenziale ha fatto sì che venissero ricondotte all’interno di tale catalogo altri reati, rispettandone la logica di eccezionalità e straordinarietà della partecipazione a distanza e prevedendo, contestualmente, una serie di cautele e assistenze per il difensore, mediante il ricorso a forma “duale”, ovvero con la contemporanea presenza nell’aula di udienza e presso il sito remoto collegato[2].

Con la Riforma Orlando si è assistito, poi, all’attuazione della volontà del Legislatore di rendere ordinarie tutte le fattispecie per le quali in precedenza si assisteva alla partecipazione a distanza dl soggetto detenuto.

In ultimo, con l’avvento delle misure di precauzione per limitare il contagio da Covid-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Avv. Giuseppe Conte, si è trovato costretto a varare nuove norme, recepite nel decreto “Cura Italia”, con le quali prevede la limitazione del traffico umano nelle aule di tribunale ed un ricorso, sempre più frequente, all’ausilio delle nuove tecnologie.

Vediamo, nello specifico cosa prevede l’art. 83 nella conversione del decreto Cura Italia con il quale il processo penale diventa ufficialmente telematico sino al 30 giugno.

La sospensione dei termini di prescrizione.

Come di fatto già attuato, il decreto prevedeva un rinvio d’ufficio delle udienze penali e civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nel periodo che va 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, a data successiva al 15 aprile – sul punto è bene menzionare il mancato aggiornamento degli atti di cui in bozza in quanto il lasso temporale permane quello che va dal 9 marzo al 15 aprile, ma dai DPCM è noto che le udienze sono rimandate a data successiva all’11 maggio, salva espressa previsione, indicante un ulteriore rinvio, redatta ad hoc dalle Circolari dei Tribunali[3].

Inoltre, al punto 2 dell’art. 83 si legge che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Sono sospesi, inoltre, i termini per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini processuali.

Al punto 3) dell’art. 83 sono espressamente menzionate le eccezioni per cui non opera la sospensione dei termini, come, ad esempio, le cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità per i quali, un eventuale ritardo, potrebbe comportare un grave pregiudizio e, in genere, la sospensione non opera per quei procedimenti in cui è urgente e indifferibile a tutela dei diritti fondamentali della persona e per i quali il ritardo potrebbe altresì comportare un grave pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali[4].

Per ciò che concerne il processo penale, esclusi dalla sospensione dei termini sono i procedimenti di convalida dell’arresto, o del fermo o dell’ordine di allontanamento mediato dalla casa familiare, i procedimenti per la consegna di un imputato o condannato all’estero ai sensi della legge 22 aprile 2005 . 69, i procedimenti di estradizione, i procedimenti in cui si applicano le misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misura di sicurezza detentiva – ed altri procedimenti dinanzi il Magistrato di Sorveglianza – e tutti i procedimenti per i quali detenuti, imputati e difensori espressamente e richiedono la procedibilità nonostante il periodo di inattività.

Orbene, se questa è la disciplina vigente dinanzi al Tribunale e Corte d’Appello, per ciò che concerne i procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e pervenuti alla cancelleria della Corte nel periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020 il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell’udienza fissata per la trattazione, ergo, non oltre il 31 dicembre 2020.

La partecipazione a distanza nel processo penale.

Il punto 12 dell’art. 83 del d.d.l. Cura Italia” disciplina espressamente la partecipazione a distanza per i processi penali, attraverso il quale si applicano le norme del procedimento a porte chiuse per i procedimenti che vedono coinvolti detenuti, internati o persone in stato di custodia cautelare, ricorrendo all’ausilio dei collegamenti da remoto individuati e resi possibili mediante i provvedimenti del Direttore Generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia.

Poste tali premesse dal 9 marzo al 30 giugno si svolgeranno con l’ausilio di collegamenti da remoto tutte le udienze penali che non richiedono la partecipazione da persone diverse dal Pubblico Ministero, parti private e i rispettivi difensori, nonché dagli ausiliari del giudice, agenti di polizia giudiziaria, interpreti, consulenti o periti e che possono essere tenute mediante collegamento da remoto.

Lo svolgimento delle suddette udienze avviene, pertanto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti in causa.

Secondo il dettato normativo del punto 12 dell’art. 83 d.dl. Cura Italia, è previsto che il giudice debba comunicare ai difensori delle parti, al P.M. e agli altri partecipanti il giorno, l’ora,  la modalità di collegamento.

I difensori sono, poi, tenuti, in prima facie ad attestare l’identità dei soggetti assistiti i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia cautelare in carcere, partecipano dalla medesima postazione da cui è collegato lo stesso avvocato difensore.

Per quanto concerne le udienze di convalida dell’arresto, qualora la persona venga fermata in uno dei luoghi indicati dall’art. 284 c.p.p., la stessa ed il suo difensore possono partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio di p.g., in tale circostanza l’identità della persona fermata o arrestata è accertata dall’ufficiale di polizia giudiziaria ivi presente[5].

Il punto 12 ter, invece, definisce il procedimento nelle sue singole fasi:

1.Corte di Cassazione.

In primis, la Corte di Cassazione, per i procedimenti pendenti sino al 30 giugno, si procede in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, fatta eccezione dei casi in cui il ricorrente faccia espressa richiesta alla Corte di poter discutere oralmente. Data l’assenza fisica delle parti è necessario che nei 15 giorni che precedono l’udienza il procuratore formuli le sue richieste e le invii alla cancelleria della Corte a mezzo pec. La cancelleria, ricevute le richieste del procuratore generale, è tenuta ad inviare nell’immediato, l’atto contenente le richieste al difensore dell’imputato e delle altre parti che possono presentare mediante atto scritto le conclusioni, ma hanno l’obbligo di inviarle nei cinque giorni precedenti l’udienza sempre a mezzo pec.

La richiesta di discussione orale, invece, viene formulata per iscritto dal difensore del ricorrente entro il termine perentorio di venti giorni – i quali sarebbero scaduti proprio il 27 aprile 2020 – a mezzo posta elettronica certificata.

Le udienze fissate rima della entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Cura Italia” sono rinviate d’ufficio in modo da consentire ai difensori il rispetto del termine per richiedere di discutere oralmente le conclusioni.

2. Le indagini preliminari.

Per il periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno 2020 al fine di poter svolgere le indagini preliminari il pubblico ministero può avvalersi dei plurimi collegamenti da remoto[6] al fine di compiere atti per i quali è richiesta la presenza, ovvero la partecipazione, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, difensori, periti, consulenti in quanto la partecipazione fisica esporrebbe a rischio contagio covid le suddette figure.

Le persone che dovranno partecipare alla redazione dell’atto saranno informate tempestivamente  e, pertanto, dovranno recarsi presso il più vicino ufficio della polizia giudiziaria ove parteciperanno al compimento dell’atto con modalità già considerate idonee a salvaguardare la segretezza ed assicurare la possibilità per la persona sottoposta ad indagini di consultarsi con il proprio difensore, in maniera del tutto riservata.

3.  La sentenza.

L’atto conclusivo del procedimento penale, successivo alla deliberazione prevede l’attività secondo cui il presidente del collegio o il componente del collegio delegato dal presidente, sottoscrive il dispositivo della sentenza o l’ordinanza e il provvedimento sarà contestualmente depositato in cancelleria al fine di essere inserito nel fascicolo processuale[7] entro la fine dell’esigenza legata al virus.

4. Notifiche e comunicazioni.

Le comunicazioni e gli avvisi, nonché i provvedimenti, sono eseguiti mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata riconducibile al difensore delle parti[8].

5. Istituti penitenziari e istituti penali per minorenni.

A decorrere dal 9 marzo 2020 sino al 22 marzo 2020 i colloqui con congiunti o con altre persone ci hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati sono svolti a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile. Ma chi sono i congiunti? I congiunti, ex art. 307 c.p. sono “ascendenti, discendenti, coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, fratelli, sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti”, ovvero quelle persone legate da vincoli di sangue o precisi status acquisiti mediante convivenza di fatto o matrimonio.

6. Il Magistrato di Sorveglianza.

La Magistratura di sorveglianza, al fine di salvaguardare la salute dei tenuti, può sospendere la concessione dei permessi premio per il periodo che va dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

Le garanzie costituzionali.

Dopo la preliminare analisi della riforma del processo penale in questo determinato momento storico, una domanda sorge spontanea: con la digitalizzazione del processo penale verrebbero egualmente garantiti i principi costituzionali?

Ebbene, sul punto, molteplici sono i dubbi che potrebbe avere l’avvocato penalista nella difesa del suo assistito. Come è stato precedentemente detto, sarebbe violato il principio costituzionale ascritto all’art. 24 Cost., ovvero il diritto di difesa, in quanto, in alcuni casi ben delineati dal d.dl.Cura Italia, non vi sarebbe più una partecipazione attiva al procedimento – come nel caso della Corte di Cassazione – ma il procedimento si svolgerebbe in forma epistolare, mediante scambio di memorie e richieste – come avviene già da tempo nel processo civile – per poi attendere la decisione del giudice che verrà presa in camera di consiglio.

Lo scambio epistolare, inoltre, sembrerebbe ridurre la garanzia del contraddittorio sancita dall’art. 111 Cost., nonché tutelata dall’art. 6 CEDU, ove chiunque a difesa dei propri diritti può intervenire in ambito processuale.

Ma la perdita delle garanzie costituzionali passa in secondo luogo rispetto a quello che potrebbe essere il vero problema celato dietro alla digitalizzazione del processo penale: la proliferazione dei dati sensibili.

Siamo davvero sicuri che i programmi utilizzati nelle corti siano protetti da crittografia end-to-end e che non vi sia una proliferazione dei dati nel web? Vi è il rischio che venga violata la privacy dell’imputato? Sul punto non vi è alcuna garanzia da parte del Ministero né dalle Corti che si apprestano alla digitalizzazione dei propri procedimenti. Tuttavia, tale questione è sollevata dalle Camere Penali di tutta Italia, le quali pretendono garanzie per iscritto da parte del Ministero e che siano in grado di tutelare i diritti dell’assistito.

L’avvocato penalista: libertà di circolazione o possibilità di circolazione?

Se l’attenzione si è finora posta sulla figura dell’imputato, condannato e parte civile del processo penale, vi è un’ulteriore analisi che va affrontata in questa sede e che, stavolta, vede al centro del quesito la figura dell’avvocato penalista.

Si legge sia nei DPCM emanati dal Presidente del Consiglio Prof. Avv. Giuseppe Conte che è possibile spostarsi per “comprovate esigenze lavorative”. L’art. 16 Cost. prevede piena libertà di circolazione per l’individuo purchè la stessa non venga limitata da fonti ad hoc per motivi di “salute o sicurezza”.

Sebbene il lavoro dell’avvocato penalista, a seguito della primordiale forma di digitalizzazione del processo penale, possa essere svolta in smart working, vi è da prendere in considerazione plurime fattispecie che potrebbero richiedere la presenza dell’avvocato nel proprio studio legale, come, a titolo meramente esemplificativo, la notifica degli atti o dei permessi a mezzo fax nonché la necessità di consultare l’archivio cartaceo.

Le suddette esigenze proprie dell’avvocato penalista, che non ha mai avvertito la necessità di digitalizzare l’ammontare delle pratiche dallo stesso gestite, creerebbe un problema per quelli che sono invece i limiti imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Le comprovate esigenze lavorative richieste dal DPCM 9 marzo 2020, pertanto, non potrebbero essere dimostrate dall’avvocato se non in un momento successivo al suo ingresso presso il suo studio legale. Vista l’esigenza non comprovata è necessario discutere sulla attuabilità dell’art. 16 Cost. e sulla possibilità per l’avvocato penalista di muoversi verso il proprio studio legale. L’interpretazione restrittiva dell’art. 16 Cost. non darebbe la possibilità di garantire tutti gli spostamenti all’avvocato penalista che non potrà dimostrare a fortiori la necessità di recarsi presso il proprio studio, pertanto all’orizzonte si prospetterà un possibile sindacato di legittimità costituzionale inerente l’art. 83 d.dl. Cura Italia.

[1] MAGLIONE E MAZZEI, La giustizia si salva con i processi online, ma da luglio è rischio caos, articolo del 22 aprile 2020, ilSole24Ore, disponibile al sito https://www.ilsole24ore.com/art/la-telematica-sblocca-giustizia-ma-rischio-privacy-e-garanzie-ADbHZnK

[2] BARLETTA, Partecipazione a distanza e diritti del soggetto imputato alla prova del diritto dell’Unione Europea, contributo disponibile sulla rivista Giurisprudenza Penale al sito http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2019/05/Barletta_gp_2019_5.pdf

[3] Sul punto, a titolo meramente esemplificativo si cita il Vademecum del 23 aprile 2020 dell’attività giudiziaria penale Milano – udienze, termini, uffici, depositi – con il quale viene sancito che le udienze previste dinanzi alla Corte d’Appello riprenderanno in data successiva al 31 maggio – il vademecum è disponibile al sito http://www.camerapenalemilano.it/public/file/VADEMECUM%20Camera%20Penale%20Mi%2014.4%20vers.%206.pdf

[4] Le fattispecie ivi esposte sono state inserite solo successivamente nel disegno di legge della “Cura Italia”, approvato lo scorso 25 aprile 2020.

[5] Anche per ciò che ne deriva dalla partecipazione all’udienza da remoto il testo è stato aggiunto ed approvato nella seduta di sabato 25 aprile 2020.

[6] I collegamenti devono essere autorizzati dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.

[7] Si veda il punto 12 ter art. 83 d.dl. Cura Itaila

[8] In tal senso punto 14 art. 83 d.dl. Cura Italia

Maria Elena Orlandini

Avvocato, finalista della II edizione della 4cLegal Academy, responsabile dell'area Fashion Law e vice responsabile dell'area di Diritto Penale di Ius in itinere. Maria Elena Orlandini nasce a Napoli il 2 Luglio 1993. Grazie all’esperienza di suo padre, fin da piccola si appassiona a tutto ciò che riguarda il diritto penale, così, conseguita la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio. Si laurea con 110 e lode il 20 Marzo 2018 con una tesi dal titolo "Mass Media e criminalità" seguita dai Proff. Carlo Longobardo e Prof. Felice Casucci, in cui approfondisce il modus attraverso il quale i social media e la tv siano in grado di mutare la percezione del crimine nella società. Nel 2019 ha conseguito con il massimo dei voti il Master di II livello in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso, specializzandosi in diritto penale dell'economia, con una tesi dal titolo "Il reato di bancarotta e le misure premiali previste dal nuovo Codice della Crisi di Impresa", sotto la supervisione del Prof. Rocco Alagna. Nel giugno 2020 ha superato il corso di diritto penale dell'economia tenuto dal Prof. Adelmo Manna, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Foggia, già componente della commissione che ha varato il d.lgs. 231/2001. All'età di 27 anni consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia. Dal 2019 segue plurimi progetti legati al Fashion Law e alla proprietà intellettuale, prediligendone gli aspetti digital in tema di Influencer Marketing. Nel 2020 viene selezionata tra i cinque giovani talenti del mercato legale e partecipa alla seconda edizione della 4cLegal Academy, legal talent organizzato dalla 4cLegal, visibile sul canale BFC di Forbes Italia, su Sky. Nel 2022 si iscrive al corso di aggiornamento professionale in Fashion Law organizzato dall'Università degli Studi di Firenze. Passione, curiosità, empatia, capacità di visione e self control costituiscono i suoi punti di forza. Collabora per le aree di Diritto Penale e Fashion Law & Influencer marketing di Ius in itinere. email: mariaelena.orlandini@iusinitinere.it

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