venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza del coniuge: è reato

 

Il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza è regolato dall’art. 616 del codice penale. Questa condotta si configura a prescindere dall’effettiva lettura del contenuto della corrispondenza, cioè anche nel caso in cui la busta non viene aperta, ma è possibile individuare il contenuto ponendo la lettera in controluce. La norma fa riferimento alla violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza; per violazione si intende quando un soggetto consapevolmente legge la corrispondenza altrui e ha intenzione di utilizzare o divulgare tali informazioni per diversi fini, la sottrazione quando materialmente viene presa una lettera postale e non portata a conoscenza del destinatario. Un esempio di soppressione invece, si verifica nel caso del postino che, non avendo potuto recapitare la corrispondenza (ad esempio per a difficoltà di individuare il corretto destinatario), si libera di questa gettandola in un cassonetto.

La dottrina appare divisa in merito alla natura di tale disposizione, trattandosi per alcuni di circostanza aggravante di carattere oggettivo, mentre per altri di un’autonoma fattispecie di reato. La dottrina ha chiarito, che ogni elemento che può dirsi parte della corrispondenza deve presentare i contenuti dell’attualità, ovvero della pertinenza al momento storico in cui avviene la comunicazione, e della personalità, intesa come la determinatezza dei destinatari. [1]

Va considerato che il reato in esame che regola la violazione sottrazione e soppressione di corrispondenza è stato introdotto allo scopo di tutelare una particolare forma di espressione della libertà individuale, che si esprime nell’esigenza di garantire il rapporto di corrispondenza e la confidenzialità che è legata allo stesso.

Con la sentenza n. 952/2018 la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il reato di violazione sottrazione e soppressione di corrispondenza: il caso di specie riguarda una donna che ha violato la corrispondenza bancaria del marito e ha utilizzato tali documenti nel giudizio di separazione. Si tratta di lettere sottratte in busta chiusa e indirizzata esclusivamente al marito, contenente informazioni sulla situazione patrimoniale e movimenti bancari dello stesso. Sebbene si può ipotizzare che al momento dell’apertura della busta, la donna avesse dubbi sul contenuto della lettera e volesse controllare se gli investimenti descritti riguardassero denaro in tutto o in parte proprio, secondo la Corte di Cassazione questo non esclude il dolo del reato, data la divulgazione di un contenuto relativo a conti intestati solo al marito. [2]

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che sussiste il reato di violazione sottrazione e soppressione di corrispondenza anche da chi sottrae la corrispondenza bancaria del coniuge per produrla nel giudizio di separazione, posto che la giusta causa presuppone che la produzione dei documenti bancari sia l’unico mezzo per contestare le richieste dell’altro coniuge. Ciò invece non opera quando può essere utilizzato lo strumento dell’art. 210 c.p.c. che disciplina l’ordine di esibizione alla parte o al terzo.

Inoltre va menzionata un’altra pronuncia della Cassazione penale, sez. V del 29/03/2011 n. 35383, con la quale si è ritenuta la sussistenza del reato di violazione sottrazione e soppressione per colui che sottrae la corrispondenza bancaria inviata al giudice per produrla nel giudizio di separazione. [3]

Il reato si configura ogniqualvolta la violazione sottrazione e soppressione riguarda non soltanto la corrispondenza cartacea, ma anche quella realizzata in via telematica, cioè tramite posta elettronica.

 

FONTI:

[1] tratto da www.brocardi.it

[2] Zeppilli V., Cassazione: reato sottrarre documenti bancari al marito per usarli contro di lui, da www.studiocataldi.it

[3] tratto da www.laleggepertutti.it

 

 

 

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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