venerdì, Marzo 29, 2024
Labourdì

Visite fiscali: cosa cambia per i dipendenti pubblici e privati?

A cura di Giusy Granata

Dal 1 settembre con il d.lgs 75/2017 ha preso corpo l’Istituzione del “Polo Unico Inps per pubblico impiego e settore privato” attraverso  cui si attribuisce all’ente previdenziale la competenza di avviare d’ufficio le visite mediche, fermo restando la possibilità del datore (pubblico o privato) di richiederle. Quindi, in base a quanto afferma la nuova disciplina sarà l’INPS a sorvegliare le assenze dal posto di lavoro. Il Polo Unico vale per tutti o quasi poiché restano esclusi i  professori, magistrati ma anche le forze dell’ordine, invece rientrano i dipendenti della Banca d’Italia e della CONSOB. Inoltre, sono state introdotte rilevanti modifiche riguardante le modalità di svolgimento delle visite mediche entrate in vigore il 1 Gennaio con il d.lgs 206/2017, le quali potranno essere effettuate a cadenza ripetuta anche durante i giorni di riposo, weekend e giorni festivi su richiesta del datore o dell’Inps. In caso di irreperibilità del lavoratore dal proprio domicilio, quest’ultimo sarà invitato a presentarsi presso l’ente previdenziale per una visita ambulatoriale che accerterà il suo stato di salute e al contempo il medico darà comunicazione immediata dell’assenza al rispettivo datore di lavoro. In tutti gli altri casi, in cui ci sia la necessità di assentarsi dal proprio domicilio durante gli orari i lavoratori dovranno darne preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza, che a sua volta informerà l’INPS. In presenza di guarigione anticipata, il dipendente dovrà richiedere un nuovo certificato che verrà redatto dal medico attestante l’iniziale infermità. Restano invariate le fasce di reperibilità sia per i dipendenti pubblici(9-13 e 15-18) e privati (10-12 e 1-19), inoltre sono esclusi dal dovere di ottemperare a tali orari e ciò vale per entrambe le categorie:

  • soggetti affetti da patologie gravi che richiedono terapie salva-vita;
  • soggetti affetti da malattie per cui è stata riconosciuta una causa di servizio o affetti da una disabilità riconosciuta;

Alla luce di quanto disposto dalla nuova normativa, gli accertamenti medico-legali dovranno essere richiesti dai rispettivi datori di lavoro mediante istanza online, richiedendo le credenziali di accesso ai servizi resi disponibili dal portale, qualora non risultino ancora abilitati e pertanto sarà disponibile un’apposita sezione che consentirà di accertare se la Pubblica Amministrazione rientra o meno nella categoria del Polo Unico. Ai fini dell’accesso, i datori di lavoro dovranno presentare:

-modello SC62,compilato e sottoscritto dal datore di lavoro con l’elenco dei dipendenti per i quali si richiede il rilascio del Pin al fine di poter accedere agli attestati medici;

-modello SC62, utilizzato per la richiesta di abilitazione del dipendente. Tale documento presenterà la firma del dipendente e del datore.

In alternativa, sarà possibile inviare gli appositi moduli mediante PEC all’Inps territorialmente competente con copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore e dopo ciò sarà l’Istituto ad inviare apposita comunicazione per il ritiro del Pin. Per tutti coloro che già posseggono il Pin, dovranno semplicemente inviare i documenti necessari per PEC e convertire il Pin in dispositivo. Tale regime normativo disposto dalla riforma del ministro Marianna Madia è volto ad imprimere una stretta alle visite mediche e il carattere ripetitivo di queste è volto a scongiurare possibile abusi dell’istituto  e che i dipendenti si fingano malati senza perdere la propria retribuzione.

 

Fonti:

Decreto legislativo 17 Ottobre 2017, n.206.
Dpcm n. 25 Maggio 2017,n.75.

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