giovedì, Marzo 28, 2024
Tax Driver

Web Influencer: quale tassazione?

Negli ultimi 10 anni il progresso tecnologico dell’informatica e soprattutto delle connessioni veloci basate sulla cosiddetta “Fibra” nelle sue modalità FTTC e FTTH ha rivoluzionato il mondo del lavoro e delle telecomunicazioni istantanee non più incentrate su email, invio di file e chat, bensì sullo “streaming” online e sulla pubblicazione, tramite web, di video. YouTube, i noti social network e tanti altri portali in rete hanno creato un vero e proprio mercato che offre servizi e prodotti. In particolare servizi di informazione/formazione nonché di recensione. L’Italia è uno dei paesi dove è esplosa la fama dei “Web influencer”, categoria che racchiude i noti youtubers o le “fashion blogger” sul noto social fotografico Instagram. Ebbene, questi “produttori” che sfruttano tali piattaforme, oggi diffusissime e accessibili a tutti, sono una categoria nuova e risulta difficile inquadrarli giuridicamente soprattutto dal punto di vista tributario. In effetti si tratta di operatori che comodamente da casa diffondono in rete i prodotti del loro lavoro: da una video-recensione, a una guida pratica, allo streaming di eventi oppure vere e proprie “serie tv online” incentrate sul personaggio che interpretano mediante un nickname.

Infatti, come osserva e definisce la nota casa editrice Wolters Kluwer, “il Web influencer è un utente con migliaia di seguaci sparsi sui vari social network e può essere uno YouTuber, può avere un sito, ma in genere ha quasi sempre un blog sul quale scrive gli articoli che poi condivide. Ogni volta che condivide un post, una foto o un video, riesce a ricevere moltissime visualizzazioni grazie alla fiducia dei suoi fan. Questi professionisti possono operare all’interno di web agency o di grandi aziende con finalità di marketing cioè “richiamando” l’attenzione dei propri followers su determinati prodotti o servizi.” (1)

Alla luce del fenomeno e dalle esigenze di contesto cui il diritto dovrebbe sempre interrogarsi per regolarlo al meglio è necessario capire quale sia la disciplina applicabile a questi nuovi e soprattutto giovanissimi soggetti passivi, dato che, è bene ricordarlo, una buona parte di questi producono reddito e svolgono persino attività d’impresa individuale o collettiva.

Generalmente si tratta di semplici lavoratori autonomi che fruttano un guadagno dalle donazioni libere dei fan, dal marketing, dai banner pubblicitari o dagli stessi colossi del web che retribuiscono i più famosi e costanti “video-makers” che riescono a raggiungere migliaia se non milioni di visualizzazioni. La popolarità, la costanza, l’attrazione ma anche la satira sono requisiti necessari per fondare questa attività che ha comunque dei costi (telecamere, supporti, computer, schede audio e grafiche, microfoni, affitti di hosts) molto simili ai normali studi di videoregistrazione. Il web influencer, dunque, assume un rischio e una spesa per raggiungere quel target di fama e notorietà tale da renderlo appetibile ai fini pubblicitari o aziendali.

Ma una volta raggiunto il suo scopo cosa dovrà fare uno youtuber, ad esempio, in Italia?

L’art 2222 c.c. precisa che “nell’esercizio di una attività artistica o professionale valgono le regole civilistiche in materia di contratto d’opera”. Pocanzi, la panoramica relativa al suo inquadramento ha evinto i più svariati elementi ed è possibile ritenere che si tratti di attività artistica e allo stesso tempo professionale, dato che il soggetto pone sul mercato le sue qualità relative alle più svariate operazioni di marketing, di formazione, di recensione, di critica. Infatti, è persino possibile porre un prezzo a tali contenuti online, tuttavia, in quel caso, non ci sarebbero problemi a inquadrare pienamente il soggetto fra quelli passivi di IVA alla strega di un lavoratore autonomo.

Il punto è riflettere sull’inquadramento di un giovane, magari minorenne che, ad esempio, recensisce componenti per PC o attrezzi per la videoregistrazione oppure, semplicemente, pubblica guide sul giardinaggio, senza nessun prezzo, bensì avvalendosi delle esponenziali libertà di internet.
Ebbene, una prima scrematura circa la disciplina è possibile compierla mediante l’applicazione della norma relativa all’IVA la quale con l’art 5 chiarisce che “per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio di professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica”. Dunque è necessario l’elemento dell’abitualità di una “qualsiasi attività” e valgono le regole stabilite per la generalità dei contribuenti: fatturazione, liquidazione e versamenti, dichiarazione. Si tratta, allora, di un lavoratore autonomo che opera in Italia sfruttando internet e le sue capacità senza avvalersi, generalmente, di collaboratori o sottoposti.

La mancanza di tali requisiti comporta che si tratta di prestazioni occasionali. Il reddito prodotto, se è al di sotto dei 5000 euro netti è esente da IVA e, se lordo, dall’iscrizione nella gestione separata INPS. Inoltre, se tale reddito è al di sotto dei 4800 euro, si è anche esenti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF. Si rammenta che il reddito derivante da prestazioni occasionali rientra nella categoria dei “redditi diversi “ex art. 67, comma 1, lettera l), del DPR n. 917/86 mentre i redditi da lavoro autonomo (anche quelli derivanti da attività occasionali), si determinano secondo quanto disciplinato dall’articolo 71, comma 2, del DPR n. 917/86. In particolare, “i redditi diversi sono tassati al momento del realizzo (principio di cassa) ma, a differenza di quelli di capitale, si deducono le spese e gli oneri di produzione e, con qualche eccezione, non sono soggetti a ritenuta alla fonte.” (2)

Dunque, abitualità o occasionalità fra codice civile e leggi speciali determinano l’inquadramento del soggetto passivo che qualora superi certe soglie (abitualmente) è considerato soggetto che produce reddito da lavoro autonomo o di società nel caso in cui si riscontrino i requisiti dell’organizzazione imprenditoriale dei mezzi di produzione/scambio e dell’eventuale presenza di soci e collaboratori subordinati.

Tuttavia, un ulteriore scrematura è possibile compierla mediante l’applicazione dei codici ATECO del 2007. Si tratta di numeri assegnati a certe attività, in particolare quelle online, riportati sul sito ISTAT (3). Superata la soglia dei 5.000 euro è necessario aprire una partita IVA tramite una comunicazione online al Registro delle Imprese Sarà poi a cura del Registro delle Imprese l’invio della comunicazione sia alla Camera di Commercio che all’INPS dato che sono tenuti a iscriversi nell’apposita gestione previdenziale separata tenuta dall’ente previdenziale. All’atto dell’apertura della partita IVA occorre scegliere il codice corrispondente.

Riguardo all’IRAP è bene chiarire che le persone fisiche esercenti attività commerciali o di lavoro autonomo, ad esclusione dei soggetti rientranti nel regime dei minimi, devono versarla.

Si ricorda, infine, che con la legge di Bilancio 2018 viene modificato l’elenco dei beni immateriali strumentali cui si applica l’iper-ammortamento, includendovi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software. Sull’ammortamento si rimanda al precedente articolo Ius in Itinere.

In conclusione, il fenomeno, per certi versi simile al presupposto della web-tax che è stata recentemente disciplinata, richiede una legislazione speciale ad hoc dato che finora si tratta solo di disposizioni applicate per analogia. In effetti non è, in via di principio, adeguata la disciplina generale dato che si tratta di ricchezza prodotta online, con particolari e moderni mezzi, nonché basata su marketing. Infatti,  in USA e in Gran Bretagna, è stato adottato un sistema mediante il quale, tramite autoregolamentazione, i web influencer devono specificare, inserendo un “hashtag”, (come #ad o #sponsored) quando stanno facendo pubblicità. In Italia, invece, solo a Giugno 2017 si tentò una regolamentazione “affinché l’attività dei web influencer sia regolata, permettendo ai consumatori di identificare in modo univoco quali interventi su Internet costituiscano sponsorizzazione” (4)

Ciò comporta che l’attuale sistema tributario svilirebbe quel possibile e incostante reddito prodotto, portando il suo valore attivo a cifre irrisorie. Proprio per queste ragioni è necessaria una “progressività” e un controllo fra web influencer o youtubers noti e che esercitano professionalmente l’attività e quelli che occasionalmente, come hobby, si dedicano alla produzione/scambio di servizi. Sopratutto il problema del controllo e della dichiarazione veritiera resta un tema aperto.
Per alcuni dati circa i guadagni teorici degli youtubers italiani si rimanda alla rassegna FastWeb (5)

1 – http://www.ipsoa.it/come-fare-per/attivita-economica/professioni/web-influencer

2 – Francesco Tesauro, Istituzioni di diritto tributario parte speciale 2016

3 – Codici ATECO 2007 ai fini della classificazione delle attività economiche http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007#codesearch

4 – Gian Maria De Francesco, “Concorrenza, arriva la tassa pure sui selfie della Ferragni ” –  Il Giornale.it http://www.ilgiornale.it/news/politica/concorrenza-arriva-tassa-pure-sui-selfie-ferragni-1414816.html

5 – http://www.fastweb.it/social/gli-youtubers-italiani-che-guadagnano-di-piu/

Dario Di Stasio

Diplomato al liceo scientifico e laureato con lode in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II" all'età di 24 anni discutendo la tesi in diritto del lavoro in tema di licenziamenti e tutele indennitarie. Vincitore delle collaborazioni studentesche part-time A.A. 2014/2015, socio Elsa Napoli e vincitore assegnatario del bando per le attività di tutorato e orientamento A.A. 2017/2018. Ha superato con esito positivo il tirocinio presso il TAR Campania per l'accesso al concorso in magistratura. Ha completato il primo anno di praticantato come consulente del lavoro. Appassionato di diritto tributario, ha approfondito alcune sue branche, dalla finanza decentrata ai sistemi fiscali comparati. Sostenitore del federalismo europeo. E' stato eletto segretario della sezione di Napoli della Gioventù Federalista Europea nel 2017 e ha contribuito alla pubblicazione del volume “Europa: che fare? L’Unione Europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale”, edito da Guida Editore. Condivide e sostiene il progetto federalista di Altiero Spinelli volto all'unione politica e fiscale così da eliminare quelle disuguaglianze sostanziali che di fatto impediscono il pieno sviluppo della personalità anche oltre i confini nazionali.

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