giovedì, Aprile 18, 2024
Tax Driver

Web Tax – Disciplina e prime riflessioni

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Negli ultimi anni il diritto tributario ha visto crescere e moltiplicarsi nuove forme di tributo con presupposti impositivi e soggetti passivi sempre nuovi. Ciò probabilmente dovuto a causa di quel pluralismo sociale e del lavoro che ha determinato un mutamento del contesto a cui il diritto deve rivolgersi.

Ebbene la web tax esemplifica questo mutamento nato proprio dal proliferarsi di nuove imprese e nuovi mercati che tramite piattaforme informatiche producono profitto e reddito.

Spesso si tratta di imprese straniere che nei Paesi europei svolgono le proprie attività e dai quali traggono profitto aprendosi a mercati e fette di clientele diverse. Dunque, il presupposto impositivo fondamentale della web tax è questa nuova e “moderna” produzione di ricchezza in altri Stati, ma non solo, dato che anche un’impresa italiana che svolge attività tramite il web su siti e server italiani può essere soggetto passivo d’imposta. Tuttavia, i “colossi internazionali” quali ad esempio Amazon o Google statisticamente non hanno rivali fra le imprese italiane e anzi tendono ad assorbire i nostri mercati nazionali.

Fra il 2016 e il 2017 si registrano i primi effetti di questo nuovo metodo di scambio che per definizione è più veloce e comodo oltre che, come tutti noteranno, in alcuni casi, più economico mantenendo una certa qualità dei prodotti. Alla luce di ciò, proprio perché molti concetti dell’economia dipendono da atteggiamenti psicologici degli operatori, la ricchezza prodotta da certe imprese e il proliferarsi di nuovi metodi di pagamento online con la cosiddetta “moneta elettronica” ha portato all’attenzione del legislatore il fenomeno.  Infatti, In poco più di un anno, dal 3 novembre 2016 al 30 novembre 2017, circa 600 mila ragazzi hanno speso intorno a 163 milioni di euro, per il 54% sulle piattaforme online. L’80% della spesa, inoltre, riguarda i libri, di cui Amazon e’ ormai in cima alla distribuzione nazionale ( fonte Business Insider) (1).

La web tax intende regolare e tassare i guadagni delle grandi aziende che operano sul web che hanno principalmente sedi all’estero ma che vendono in Italia. Il suo percorso non è stato facile perché si trattava della prima e unica misura introdotta dal Governo Letta con la Legge di Stabilità approvata nel 2013, poi accantonata dal Governo Renzi con uno dei decreti salva-Roma nell’anno successivo. La promessa di introdurre una web tax, allora chiamata digital tax o Google tax, era arrivata poi nel settembre del 2015 proprio da Renzi, non più disposto ad aspettare i tempi dell’Europa che aveva iniziato un dibattito serio sul tema. Ebbene l’Italia ha provveduto ugualmente e la tassa sui profitti dei colossi del web avrebbe dovuto vedere la luce proprio nel 2017.

Tuttavia, secondo scelte di politica del diritto, l’imposta è stata rimandata al 2019 mediante la legge di bilancio 2018 con alcune modifiche che vedremo.

La disposizione, in particolare l’articolo 1 comma 1011 della legge di bilancio 2018 prevede che:

“E’ istituita l’imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato indicati all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, diversi dai soggetti che hanno aderito al regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dai soggetti di cui all’articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.”

Mentre i restanti articoli che disciplinano la web tax sono i seguenti:

1012 – Le prestazioni di servizi di cui al comma 1011 sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 30 aprile 2018. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

1013 – L’imposta di cui al comma 1011 si applica con l’aliquota del 3 per cento sul valore della singola transazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui al comma 1012, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione. L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni di cui al comma 1011 superiore a 3.000 unita’.

1014 – L’imposta e’ prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi di cui al comma 1012, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, eventualmente individuato con il provvedimento di cui al comma 1015, di non superare i limiti di transazioni indicati nel comma 1013. I medesimi committenti versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

1015 – Con il decreto di cui al comma 1012 sono stabilite le modalita’ applicative dell’imposta di cui al comma 1011, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonche’ eventuali casi di esonero. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere individuate ulteriori modalita’ di attuazione della disciplina.

1016 – Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all’imposta di cui al comma 1011, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

 Le disposizioni di cui ai commi da 1011 a 1016 si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1012.

Alla luce della disciplina che il legislatore ha così elaborato è chiaro che si evincono alcuni sostanziali aspetti:

  • La tassa ha un’aliquota del 3% (inizialmente fissata al 6% poi modificata con un emendamento) sarà applicata a tutte le prestazioni di servizi effettuate per il tramite di mezzi elettronici.
  • Sono escluse le aziende agricole e le piccole imprese soggette ai regimi fiscali forfettario ovvero dei minimi.
  • L’aliquota del 3% si applica al valore della singola transazione, intendendosi per “valore della transazione” il corrispettivo dovuto per la prestazione al netto dell’Iva indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.
  • Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2018, stabilirà in dettaglio quali prestazioni di servizi ricadono nell’ambito della web tax e preciserà le modalità applicative dell’imposta, gli obblighi dichiarativi e di versamento e gli eventuali casi di esonero.
  • L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente.

Per un totale di 190 milioni quale gettito d’imposta secondo la stima della relazione tecnica dell’Ufficio parlamentare di Bilancio (2). Ebbene non risulta chiaro se il presupposto impositivo sia la modalità di vendita o i vantaggi ottenuti da essa o entrambe le cose. Questo perché la disposizione dice che “al netto di IVA” va applicata l’aliquota, il che significa che tale aliquota si dovrebbe aggiungere alla base imponibile cui si applica poi l’IVA. Ad esempio:

se un commerciante online vende al prezzo di 100 una borsa, su questo prezzo applica il 3% della web tax cioè 103 e poi si somma il 22% della base imponibile iniziale (IVA), per un totale di 125 euro.

Quindi o si sta prefigurando una doppia imposizione, vietata ex art 163 D.P.R 917/1986, sulla stessa ricchezza o semplicemente si vogliono “tassare” i benefici e i profitti di una vendita rapida, comoda e praticamente a costo zero da parte delle imprese (assenza di personale, di stabilimenti e strutture ricettive; tutto si svolge tramite web). D’altronde quest’ultimo punto resta più coerente con il senso dell’imposizione.

Infine, resta incerta la disciplina che è stata evidentemente “scaricata” sul prossimo Governo dato che sarà un decreto da emanare entro il 30 Aprile 2018 a determinare quella definitiva e che entrerà in vigore nel 2019.

Alla luce di ciò pagano la web tax tanto le imprese italiane operanti nel settore quanto le imprese estere prive di stabile organizzazione in Italia, lo Stato, inoltre, chiede alle aziende di dichiarare spontaneamente di aver superato le 3000 transazioni digitali nell’anno precedente, ma non si dota di mezzi adeguati a smascherare frodi e inesattezze. L’intento sostanziale di voler recuperare gettito dai profitti di imprese straniere che vendono in Italia e che eludono l’IVA, di fatto, è difficilmente realizzabile vista la genericità della legge di Bilancio sul punto. Si dovrà attendere Aprile per fare luce sui metodi di dichiarazione e di versamento. Tuttavia resta dubbio il problema dell’imposizione sulle imprese italiane dato che la ratio del tributo è tassare una fonte indiretta di reddito di imprese straniere, senonché la norma specifica “residenti e non residenti”, quindi le imprese italiane che conseguenze avrebbero dal punto di vista della concorrenza? Interrogativo a cui l’Ufficio parlamentare di Bilancio dà risposta: “potrebbe determinarsi uno svantaggio competitivo per le imprese residenti”. (3)

Ad ogni modo la web tax italiana potrebbe essere un’anteprima per convincere l’Europa ad adottare una misura unanime al fine di far versare al fisco europeo una parte degli stratosferici guadagni dei colossi internazionali, in alcuni casi avvantaggiati da sistemi fiscali che invece sono basati su stabili organizzazioni o imprese residenti.

Fonti

1-  Gea Scancarello, Amazon “esonarata” dalla web tax italiana. Persi milioni di gettito, ora Gentiloni spieghi il perchè del favore a Bezos” pubblicato su Business Insider – 24 dicembre 2017 https://it.businessinsider.com/amazon-esonerata-dalla-web-tax-allitaliana-persi-milioni-di-gettito-ora-gentiloni-spieghi-il-favore-a-bezos/

Statistiche e dati

2- https://finanza.repubblica.it/News/2017/12/29/upb_dalla_web_tax_gettito_pari_a_190_milioni_di_euro-143/  

3- http://www.repubblica.it/economia/2017/12/29/news/web_tax_a_rischio_boomerang_l_upb_danneggera_le_aziende_italiane_-185433420/

Dario Di Stasio

Diplomato al liceo scientifico e laureato con lode in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II" all'età di 24 anni discutendo la tesi in diritto del lavoro in tema di licenziamenti e tutele indennitarie. Vincitore delle collaborazioni studentesche part-time A.A. 2014/2015, socio Elsa Napoli e vincitore assegnatario del bando per le attività di tutorato e orientamento A.A. 2017/2018. Ha superato con esito positivo il tirocinio presso il TAR Campania per l'accesso al concorso in magistratura. Ha completato il primo anno di praticantato come consulente del lavoro. Appassionato di diritto tributario, ha approfondito alcune sue branche, dalla finanza decentrata ai sistemi fiscali comparati. Sostenitore del federalismo europeo. E' stato eletto segretario della sezione di Napoli della Gioventù Federalista Europea nel 2017 e ha contribuito alla pubblicazione del volume “Europa: che fare? L’Unione Europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale”, edito da Guida Editore. Condivide e sostiene il progetto federalista di Altiero Spinelli volto all'unione politica e fiscale così da eliminare quelle disuguaglianze sostanziali che di fatto impediscono il pieno sviluppo della personalità anche oltre i confini nazionali.

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