giovedì, Marzo 28, 2024
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Whistleblowing utilizzato per rivendicazioni nei confronti dei superiori: ambito di applicazione dell’istituto

Con la sentenza n. 3880/2018, dell’8 giugno 2018, il TAR Campania, sez. VI, ha precisato l’ambito di applicazione dell’istituto del whistleblowing.

La fattispecie riguardava una Dirigente scolastica accusata di mobbing ed atti persecutori nei confronti di un’assistente amministrativa; quest’ultima presentava un esposto nei confronti della Dirigente. A seguito di ciò l’Ufficio scolastico regionale avviava indagine ispettiva.

La ricorrente Dirigente faceva richiesta di accesso agli atti. La richiesta di accesso, inizialmente differita, quanto l’ispezione era ancora in corso, veniva consentita, solo in parte, in data 6 novembre 2017. Da qui il motivo del ricorso della dirigente scolastica innanzi al Tar Campania. La reclamante richiedeva l’annullamento del verbale di accesso agli atti ove si respingeva parzialmente lo stesso. Il ricorso veniva dichiarato fondato dal TAR Campania e dunque accolto. È necessario premettere che la richiesta di accesso mirava alla difesa degli interessi della Dirigente attraverso la visione di una serie di documenti e che il rilascio parziale degli atti richiesti veniva motivato sulla base di ragioni di tutela della riservatezza della identità e del contenuto delle relative dichiarazioni dei soggetti auditi in sede ispettiva (motivo poi puntualmente scardinato dal TAR). I resistenti nelle memorie difensive giustificavano l’esclusione dell’accesso invocando l’art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 il quale, così come modificato dall’art.1, comma 1, L. 179/2017, garantisce l’anonimato al denunciante e non già degli artt. 22 e ss. L. 241/1990. Il TAR Campania ritiene tuttavia che la fattispecie in esame non rientri nell’alveo della suddetta norma in quanto l’istituto del whistleblowing è volto alla tutela dei fenomeni corruttivi ed a garantire altresì tutela ai dipendenti che segnalino alle autorità competenti illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro, garantendo l’integrità della P.A.

Gli elementi che escludono l’applicabilità dell’art. 54 bis al caso in esame sono: da un lato la circostanza per cui l’esposto non era stato presentato alle autorities di cui all’art. 54 bis comma 1 ANAC o Autorità giudiziaria ordinaria o contabile; dall’altro che la segnalante non aveva agito a tutela dell’integrità dell’amministrazione bensì di interessi di natura propriamente personali. Il TAR Campania, dunque ritiene che la controversia rientri in una “ordinaria controversia di lavoro”. Si sottolinea che la fattispecie non rientra nell’art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001 in quanto colei che richiedeva l’accesso agiva a tutela di diritti nascenti dal proprio rapporto di lavoro lesi dalla ricorrente nel contesto di una annosa situazione di contrasto. Se tutte le denunce di violazione dei diritti dei lavoratori che scaturiscono da situazioni di conflitto con i superiori fossero ascritte alla fattispecie di cui all’art. 54 bis (whistleblowing) e, in virtù di ciò, gli atti fossero sottratti ad accesso volto alla tutela della identità del segnalante, ne deriverebbe una irragionevole compressione del diritto di accesso agli atti, principio generale dell’attività amministrativa. Inoltre, nel caso in esame, è evidente che non sussistono esigenze atte a garantire l’anonimato della denunciante la cui identità è nota alle parti. Infatti, la lesione dei diritti del lavoratore è fattispecie ben diversa di quanto rientra nell’art. 54 bis in quanto “le segnalazioni non possono riguardare lamentele di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi, disciplinati da altre procedure”[1].

Dunque, la sentenza del TAR Campania ha statuito il principio di diritto, attinente al nuovissimo istituto del whistleblowing secondo cui esso “non è utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti dei superiori[2]”, bensì è volto a tutelare l’identità del segnalante che, per ragioni di servizio, sia venuto a conoscenza di condotte illecite e le abbia segnalate nell’ottica della prevenzione e repressione della corruzione e dell’integrità all’interno della Pubblica Amministrazione. È evidente che nella fattispecie in concreto segnalata si aveva negava in parte l’accesso ex art. 22 L. 241/1990, ma la disciplina rientrava nell’ambito delle rimostranze di carattere personale del segnalante o di richieste che comunque attenevano alla disciplina del rapporto di lavoro con il superiore gerarchico.

 

 

 

 

[1] Circ. 28 luglio 2015, n. 64 INAIL o Circ. 26 marzo 2018 n. 54 dell’INPS.

[2] TAR CAMPANIA, Napoli, sez. VI, sent. 08.06.2018, n. 3880.

[3] Sul punto si veda altresì:

LA SELVA P., “Tutela della trasparenza nelle società partecipate della P.A: : le nuove linee guida ANAC“;

SANTONICOLA R., “Whistleblower. La disciplina della tutela del segnalatore  di attività illecite all’interno della Pubblica Amministrazione“.

SANTONICOLA R., “Whistleblowing: una legge a tutela della segnalazione di comportamenti illeciti”;

SANTONICOLA R., “Wistleblowing: analisi della nuova disciplina e problematiche applicative“.

 

Rossella Santonicola

Rossella Santonicola, nasce a Napoli nel 1994, é studentessa di giurisprudenza dell'ateneo federiciano attualmente iscritta al suo ultimo anno. Conseguita la maturità classica, ad indirizzo linguistico a Nocera inferiore (provincia di Salerno), città dove vive fin dalla nascita, segue poi la sua passione per lo studio del diritto. L'ammirazione per il diritto e per le lingue e culture europee la portano a studiare per un semestre diritto e Amministrazione delle Imprese all'Università cattolica di Pamplona (Spagna), grazie alla vincita di una borsa del progetto europeo ‘Erasmus’. Questa esperienza le apre nuovi orizzonti fino a farle sviluppare propensione per le materie che riguardano la Pubblica Amministrazione e la comparazione tra ordinamenti giuridici, che la conduce ad uno studio critico e ragionato del diritto. A conclusione del suo percorso universitario è attualmente impegnata a scrivere la tesi in diritto amministrativo comparato dal titolo "La prevenzione e il contrasto della corruzione. Prospettive di diritto comparato tra Italia e Francia". Da sempre amante della lettura, nel tempo libero si dedica a classici e romanzi. Ama viaggiare, scoprire posti nuovi, conoscere nuove culture e relazionarsi con persone sempre diverse. email: rossella.santonicola@iusinitinere.it

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