giovedì, Marzo 28, 2024
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Wind s.p.a. e Vodafone s.p.a.: le forniture non richieste come “pratiche commerciali sleali”

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata adita dal Consiglio di Stato per l’interpretazione di alcune disposizioni di direttive in materia di pratiche commerciali sleali in relazione a normative Italiane.

Le parti nelle controversie nazionali sono l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) da un lato e Wind Tre s.p.a.[1] e Vodafone Italia s.p.a.[2] dall’altro. Dette società erano state sanzionate dall’Autorità per presunte pratiche commerciali sleali, consistenti nell’aver messo in commercio carte SIM su cui erano preimpostate e preattivate funzionalità quali servizi di segreteria telefonica ed uso Internet, a pagamento da parte del cliente salvo espressa disdetta di questi – funzionalità la cui esistenza e costi non erano ad essi noti.

Poiché tali condotte venivano ricollegate alle c. d. pratiche commerciali aggressive ex artt. 24, 25 e 26 del Codice del Consumo, l’AGCM emanava provvedimenti sanzionatori verso Wind e Vodafone agendo in base ai poteri di cui all’anzidetto Codice[3]. Avverso tali sanzioni le due società ricorrevano in cause, poi riunite, dinanzi al TAR del Lazio che, nel Febbraio 2013, accoglieva i ricorsi e contestualmente annullava i provvedimenti per mancanza di competenza del resistente in materia. I giudici sostenevano, in particolare, che competente a monitorare e sanzionare fosse piuttosto l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) in forza del Codice delle comunicazioni elettroniche, una normativa speciale rispetto al Codice del Consumo.

La controversia dunque è proseguita dinanzi al Consiglio di Stato che, incerto sulla corretta interpretazione dell’art. 27(1-bis) del Codice del Consumo, anche a fronte dell’esistenza di norme settoriali di derivazione europea che disciplinano tali condotte, ha deciso di riunirsi in Adunanza Plenaria per rispondere correttamente.

In Plenaria si è stabilito che la competenza per irrogare sanzioni per pratiche commerciali in ogni caso scorrette spetta ad AGCM, conformemente al principio di specialità, e questo anche nel settore delle comunicazioni elettroniche[4]. Tale pratica è definita in questo senso perché, sebbene la violazione di obblighi informativi appartenga alla competenza dell’AGCom, in ogni caso essa ha l’effetto di limitare/escludere la libertà dei consumatori di scegliere in relazione all’utilizzo e pagamento dei servizi preimpostati, dunque facendo potenzialmente ritenere che così si esiga pagamento immediato o differito di prodotti che il consumatore non ha chiesto.

Il Consiglio di Stato restava tuttavia dubbioso circa la compatibilità di tale visione con il diritto dell’UE, osservando che il fatto contestato alle società consiste nella mancata adeguata informazione dei consumatori. Invece, una pratica commerciale (in ogni caso) aggressiva si basa sull’idoneità della omessa informazione della preimpostazione di servizi a limitare considerevolmente la capacità di scelta del consumatore medio in relazione ai servizi associati alle SIM e sulla contrarietà di detta omissione ai canoni generali di diligenza professionale esigibile dagli operatori di telefonia.

Osservava infine che il Codice delle comunicazioni elettroniche tutela i consumatori in questo settore specifico e attribuisce poteri ad AGCom, specialmente nel punire violazioni da parte di operatori di qualificati obblighi informativi relativi alla fornitura di servizi agli utenti.

Alla luce di queste circostanze, il supremo giudice Amministrativo sospendeva i procedimenti e rinviava alla CGUE questioni pregiudiziali.

Innanzitutto, si chiedeva se le pratiche commerciali imputate alle società possano essere definite “pratiche commerciali sleali” ex art. 5, della Dir. 2005/29. E, in secondo luogo, se l’art. 3(4) di detta Direttiva va interpretato nel senso che esso impedisce ad una normativa nazionale secondo la quale una condotta integrante una fornitura non richiesta deve essere valutata alla luce delle disposizioni della presente Direttiva, con la conseguenza che, secondo tale normativa, l’ANR, ai sensi della direttiva quadro, non è competente a sanzionare tale condotta.

Per quello che qui ci interessa, è utile soffermarsi sulla prima questione, ossia se le pratiche di cui alle cause principali possano rientrare nella sottocategoria europea delle “forniture non richieste”, a loro volta riconducibili alle “pratiche commerciali sleali”. La Corte rispondeva ricordando che l’art. 8 della Direttiva 2005/29 (che disciplina in generale le pratiche commerciali sleali) definisce pratiche commerciali aggressive quelle che limitano od escludono la libera scelta del consumatore medio in relazione ai prodotti e che la scelta è libera quando le informazioni date sono chiare ed adeguate, in particolare quelle fondamentali tra cui il prezzo. Nella fattispecie non si può ritenere che la scelta del consumatore sia stata consapevole né che questi abbia liberamente scelto la fornitura dei servizi.

Non essendo evidente che il consumatore medio di carte SIM sia consapevole che esse contengano servizi del tipo di cui al procedimento principale, si deve dedurre che le pratiche di cui al procedimento a quo sono classificabili come “forniture non richieste”.

Essendo la risposta della Corte di Giustizia dell’UE estremamente recente, la questione interna non è ancora stata definita ma tutto lascia intendere che il Consiglio di Stato si pronuncerà nel senso di confermare l’illiceità delle condotte delle due società.

[1] Causa C-54/17, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato v. Wind Tre SpA.

[2] Causa C-55/17, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato v. Vodafone Italia SpA.

[3] Art. 27, D. Lgs. 2005, n. 206.

[4] Adunanza Plenaria, sent. 9 Febbraio 2016, n. 3.

Margherita Trombetti

Born in Bologna in 1994, she graduated from Alma Mater Studiorum - University of Bologna with a thesis in EU Law on The Consequences of Brexit on Citizenship rights. Currently enrolled in a Master in International and European Union Law (LL.M) at Tilburg University. Writing on legal issues and topics is one of the ways through which she expresses her dedication to International and EU Law.  Besides, she is VP in the traineeships area of the ELSA Bologna team and constantly looks for new stimulating challenges. Her project is to become a EU Law experts, with a focus on environmental law and Human Rights. She's always down for a cup of tea and some chocolate, as well as for travelling around Europe with her beloved backpack.

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