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Yekatom, il primo comandante militare della Repubblica Centroafricana consegnato alla Corte Penale Internazionale

  1. I fatti

Le autorità centrafricane consegnarono Alfred Yekatom, cittadino della Repubblica Centrafricana, alla Corte Penale Internazionale (CPI) il 17 novembre 2018, a seguito di un mandato d’arresto emesso l’11 novembre 2018[1], per i fatti commessi in Repubblica Centrafricana fra il dicembre 2013 e l’agosto 2014.

Dal 2013 al dicembre 2014 lo Stato fu caratterizzato da un conflitto armato non internazionale per motivi politici e religiosi. In particolare, il gruppo armato Seleka (i cui componenti erano principalmente mussulmani) perpetrò numerosi atti di violenza contro le forze statali e contro la popolazione civile. In reazione a questi fatti si creò un altro gruppo paramilitare, l’Anti-Balaka, che dal settembre 2013 fu coinvolto in numerosi scontri contro i membri del Seleka.

Dopo l’insediamento di un governo di transizione, l’Anti-Balaka continuò a operare brutali violenze nei confronti dei civili di religione musulmana, poiché considerati sostenitori del Seleka. In tale contesto Yekatom era a capo di un gruppo di 3000 individui appartenenti all’Anti-Balaka che commisero diversi reati nei confronti di civili tra il dicembre 2013 e l’agosto 2014.

  1. Il procedimento di fronte alla Corte

Nel maggio 2014 la Repubblica Centroafricana riferì alla CPI la situazione interna rispetto ai fatti esposti, tramite la tecnica del self referral[2]. Le indagini della Corte iniziarono lo stesso anno e, ad oggi, l’unico sospettato individuato dal Procuratore è Alfred Yekatom.

I crimini sulla base dei quali la CPI emise il mandato di arresto e di consegna di Yekatom sono crimini contro l’umanità, tra cui omicidio, tortura, persecuzione e crimini di guerra, tra cui attacchi intenzionali contro la popolazione civile e arruolamento di bambini di età inferiore a 15 anni. La Camera Preliminare imputò a Yekatom tali crimini in forza della responsabilità personale ex art. 25§3 lett. a), b) e c)[3] Statuto e della responsabilità del superiore gerarchico ex art. 28 Statuto.

In seguito alla consegna alla Corte, il 23 novembre, in occasione dell’udienza di comparizione di Yekatom di fronte alla Camera Preliminare II, i giudici lo informarono delle accuse a suo carico e dei suoi diritti ex artt. 60 e 67 Statuto[4].

Si può osservare che si tratta del primo caso in cui le autorità della Repubblica Centrafricana consegnano alla Corte un proprio cittadino. Yekatom era un deputato del Parlamento e dopo il suo arresto in Repubblica Centrafricana egli fu messo in detenzione per alcune settimane nel centro di detenzione presidenziale. In questo lasso di tempo, a detta della difesa, Yekatom subì torture e trattamenti inumani, oltre ad una forte limitazione dei suoi diritti di difesa, non avendo potuto accedere tempestivamente ad un avvocato e non avendo potuto contestare di fronte a un giudice la propria detenzione.

Si noti che tali circostanze non sono sufficienti per rendere la detenzione presso la CPI illegale: la Corte infatti rifiuta di assumere su di sé la responsabilità per le violazioni dei diritti fondamentali commesse dalle autorità nazionali nello Stato nel contesto di un procedimento di cooperazione con la Corte. Per esempio, nel caso Lubanga la CPI ritenne legittima la detenzione del sospetto all’Aia, nonostante una precedente illecita privazione della libertà avvenuta in Repubblica Democratica del Congo.

Si parla in questo senso di male caputs bene detentus[5], poiché l’organo giurisdizionale internazionale non concede la libertà al sospetto unicamente sulla base delle violazioni perpetrate dalla autorità interne. Anche i Tibunali ad hoc per l’ex Jugoslavia e per il Ruanda affrontarono tali problematiche, giungendo a simili conclusioni[6]. E’ perciò probabile che, nel caso di specie, a fronte di quanto eccepito dalla difesa, la CPI non si discosterà dalle sue precedenti pronunce.

  1. Conclusioni

Si può notare come il caso Yekatom sia un esempio di una efficacie cooperazione da parte dello Stato che riferì la situazione oggetto delle indagini.  Dalla data di emissione del mandato (11 novembre 2018) a quella della consegna del sospettato (17 novembre 2018) passò poco meno di una settimana, fatto piuttosto raro nella storia della CPI. Inoltre, ciò mostra come la Repubblica Centrafricana abbia chiaramente dismesso la propria giurisdizione sui fatti in questione a favore della giurisdizione della Corte.

Per quanto riguarda il proseguo del procedimento, l’udienza di conferma delle accuse di Yekatom si terrà il 30 aprile 2019, quando la Camera Preliminare verificherà la sussistenza di una sufficiente base probatoria per stabilire se vi siano fondati motivi di ritenere che la persona commise i crimini a lui imputati[7].

 

Fonte dell’immagine: www.voanews.com

[1] Situation in the Central African Republic II,  Procuratore v. Alfred Yekatom, Public Public Redacted Version of “Warrant of Arrest for Alfred Yekatom”, ICC-01/14-01/18-1-US-Exp, 11 novembre 2018, https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2018_05412.PDF . Per una generale comprensione del caso in esame, si veda il case information sheet disponibile al link https://www.icc-cpi.int/CaseInformationSheets/YekatomEng.pdf .

[2] Altri Stati che operarono un self referral sono la Repubblica Democratica del Congo, l’Uganda, il Mali e la Palestina. Per quanto riguarda la Repubblica Centrafricana, ci fu un primo self referral rispetto ai fatti avvenuti tra il 2002 e il 2003 in cui il principale accusato fu Bemba, rilasciato a seguito della pronuncia della Camera d’Appello del giugno 2018.

[3] L’art. 25 dello Statuto di Roma disciplina determinate ipotesi di responsabilità individuale. Nel caso di specie, le tre condotte rilevanti sono la commissione diretta di crimini, gli ordini impartiti per la realizzazione del crimine e l’aiuto e l’assistenza finalizzate alla facilitazione della commissione di crimini internazionali da parte di altri autori materiali.

[4] In particolare, l’art. 67 dello Statuto elenca i diritti dell’accusato, tra cui il diritto di essere informato sulla natura delle accusa, il diritto a un interprete e il diritto di restare in silenzio e di non essere costretti a rendere dichiarazioni autoincriminanti.

[5] Per un’approfondita analisi in materia di detenzione irregolare e tutela dei diritti fondamentali dei detenuti di fronte ai tribunali penali internazionali si veda Cristophe Paulussen, Male Caputs, Bene Detentus? Surrending Suspects to the International Criminal Court, Intersentia, 2010.

[6] Si vedano, tra gli altri, i casi di Barayagwiza (presso il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda) e Nikolić (di fronte al Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia).

[7] Art. 61 Statuto di Roma.

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