lunedì, Dicembre 2, 2024
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La “futurità” dell’oggetto del contratto: profili applicativi

Il nostro ordinamento consente alle parti la deducibilità in contratto della prestazione di cose future, come emerge chiaramente dalla disciplina dell’art. 1348 c.c., laddove si stabilisce che “la prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi particolari divieti della legge”.

A ciò si aggiunga che l’art. 1346 c.c. non menziona, tra i requisiti dell’oggetto del contratto, l’esistenza dell’oggetto al momento della conclusione del contratto, tanto che questo può essere determinato anche in un momento successivo. Si badi, a riguardo, che nel quadro dei problemi interpretativi sollevati dall’art. 1348 c.c., autorevole dottrina ha sottolineato il carattere tendenzialmente pleonastico della norma de qua, posto che, ictu oculi, dalla littera legis del citato art. 1346 c.c. si enuclea la potenziale deducibilità in contratto di prestazioni future. Difatti, secondo tale angolo prospettico, la medesima dottrina tende a valorizzare gli aspetti limitativi di tale facoltà, ritenendo, quindi, che il significato normativo dell’art. 1348 c.c. vada ricondotto alla disciplina dell’impossibilità dell’oggetto del contratto. Tanto premesso, pare d’uopo specificare, che nell’ambito della nozione di cosa futura, la dottrina tende a far rientrare sia le cose future, sia i diritti futuri, vale a dire i diritti derivanti da una fattispecie in corso di formazione o per la quale la fattispecie costitutiva non si sia ancora formata.

Tuttavia, dubbi sorgono in merito alla possibilità di cedere un diritto potestativo; difatti dalla dizione dell’art. 1348 c.c. sembrerebbero tagliati fuori i diritti potestativi in quanto questi ultimi non sembrano poter essere disgiunti dalla posizione contrattuale cui ineriscono, con la conseguenza che la cessione di un diritto potestativo integra ipotesi di cessione del contratto[1]. A riguardo, proseguendo nella disamina delle problematiche connesse al contratto con oggetto futuro, ragionevolmente si è posto il dubbio se la prestazione di cose future possa essere dedotta in tutti i tipi contrattuali o, altrimenti, è soggetta ad una più rigorosa delimitazione.

La giurisprudenza di legittimità, già in tempi risalenti, ha osservato come la sanzione della nullità di cui all’art. 2331, co. 3, c.c., in relazione all’emissione ed alla vendita di azioni prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese non colpisce il contratto, avente efficacia meramente obbligatoria, con la quale una parte assume l’impegno al futuro trasferimento di azioni di società ancora non iscritte nel registro delle imprese[2]. Tanto vale, dunque, a specificare come, evidentemente, il discorso relativo all’ambito applicativo dell’art. 1348 c.c., in merito alla c.d. futurità dell’oggetto, subisce le conseguenze applicative della diversa ricostruzione dogmatica del tipo contrattuale cui si fa riferimento[3].

Ad esempio, con riferimento alle modificazioni del lato attivo nel rapporto obbligatorio la cessione dei crediti futuri è stata generalmente ammessa dalla giurisprudenza che dalla dottrina, proprio in virtù del dettato di cui all’art. 1348 c.c.

A riguardo, requisito indispensabile affinché il credito futuro possa essere ceduto è che esso sia determinato o quanto meno determinabile.

Proprio in relazione al requisito della determinabilità dell’oggetto è opportuno dare menzione dell’evoluzione giurisprudenziale.

Difatti la giurisprudenza prevalente, in un primo momento, riteneva necessario che, al momento della conclusione del contratto di trasferimento del credito, fosse già esistente il rapporto sottostante, fonte del futuro credito[4]; diversamente, in tempi successivi, la giurisprudenza di legittimità si è andata assestando nel senso della sufficienza anche della sola indicazione della futura fonte del credito, sicché, nello specifico i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che rientri nel concetto di credito futuro, suscettibile di cessione,  anche un credito semplicemente sperato, ossia meramente eventuale, senza che l’aleatorietà che in tal caso caratterizza il contratto di cessione ne comporti l’invalidità, essendo insita nella nozione stessa di cosa futura ex art. 1348 c.c.

Tanto premesso, alla cessione del credito si aggancia la figura del factoring, contratto atipico ma socialmente tipico, in ragione della sua concreta diffusione, attraverso cui un’ impresa, c.d. factor, si impegna ad acquistare da un imprenditore i crediti, presenti e futuri, che costui ha nei confronti dei proprio clienti, anticipandogli, in tutto o in parte, l’importo e occupandosi della gestione e della riscossione degli stessi. La funzione è essenzialmente quella di finanziamento e, peraltro, nel caso in cui il factor assuma il rischio della solvenza del debitore ceduto, a seguito di una cessione c.d. pro soluto, l’operazione svolge anche una funzione di garanzia per l’imprenditore cedente. Si tratta, dunque, di un contratto a prestazioni corrispettive, nel quale il compenso che spetta al factor, oltre che al rimborso delle spese, è normalmente conseguito attraverso la compensazione con il debito che nasce nei confronti dell’imprenditore o alla scadenza dei singoli crediti o al momento dell’effettivo incasso, a seconda che la cessione sia pro soluto o pro solvendo. Si badi, peraltro, che secondo parte della dottrina il contratto de quo potrebbe qualificarsi come contratto preliminare di cessione di un credito futuro, per altri, viceversa, la vicenda andrebbe ricondotta alla figura del contratto normativo, preparatorio per la conclusione di futuri contratti di cessione del credito[5].

Si badi, poi, che dal factoring va tenuta distinta la cartolarizzazione dei crediti disciplinata dalla l. 130/1999, che condivide con il factoring la finalità di consentire all’impresa cedente di smobilizzare i propri crediti, recuperando liquidità. In particolare, la cartolarizzazione, come disciplinata dal nostro ordinamento consiste in un’operazione di cessione onerosa dei crediti, che possono essere esclusivamente pecuniari, sia presenti che futuri, individuabili in blocco, nel caso siano una pluralità di crediti. La cessione deve essere effettuata a favore di una società di capitali e deve avere come oggetto sociale esclusivo la realizzazione di una o più operazione di cartolarizzazione di crediti.

Al fine di raccogliere le risorse necessarie per pagare il corrispettivo della cessione, la società cessionaria o anche una società diversa, emette titoli di credito, a tal guisa considerati strumenti finanziari dal d.lgs. 58/1998 (T.U.B.) e che possono essere collocati sia presso investitori professionali che, a determinate condizioni, presso il pubblico e danno il diritto al rimborso di quanto versato per finanziare l’operazione. Si badi che i crediti oggetto di cessione vanno a formare un patrimonio separato all’interno del patrimonio della società cessionaria, distinto dal residuo patrimonio, nonché dai crediti acquistati nell’ambito di altre operazioni di cartolarizzazione. Le somme ottenute dalla riscossione dei crediti ceduti sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’operazione e per la copertura dei relativi costi.

Tanto specificato, conclusivamente,  pare il caso di sottolineare come anche per la vicenda in esame il Legislatore, sulla stessa scia delle previsioni dettate in tema di cessione di crediti d’impresa, ha introdotto particolari deroghe rispetto alla disciplina generale enucleabile dal plesso normativo di riferimento per la cessione dei crediti, che concernono essenzialmente le disposizioni in tema di opponibilità della cessione proprio in considerazione del fatto che l’operazione negoziale ha ad oggetto crediti futuri. Non sfugge, infatti, che sempre al fine di agevolare l’operazione, è previsto che i pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria siano sottratti all’azione revocatoria fallimentare, nonché una riduzione dei termini per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare nel caso di fallimento del cedente.

[1]Si pensi, a titolo esemplificativo, alla vendita con patto di riscatto o, ancora, al diritto di recesso nei contratti di durata.

[2]Cfr., Cass., Sent. n. 10669/1999.

[3]Ciò spiega, peraltro, perché, con riferimento agli istituti idonei ad operare una modificazione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, la giurisprudenza è addivenuta a conclusioni opposte per l’espromissione a differenza della generale operatività dell’art. 1348 c.c. in relazione alla delegazione titolata e all’accollo esterno. Difatti, si sottolinea in questo caso come la causa stessa del contratto di espromissione funga da limite, ostativo all’operatività della norma de qua, posto che il profilo causale andrebbe rintracciato unicamente nell’assunzione del debito altrui. Pertanto, la sussistenza di un’obbligazione altrui, precedente all’assunzione da parte dell’espromittente è presupposto giuridico imprescindibile. Difatti, in mancanza di tale presupposto potrà aversi non espromissione, ma assunzione di un’obbligazione di garanzia per futuri possibili debiti dell’obbligato. Così, Cass., Sent. n. 26863/2008; Cass., Sent. n. 19118/2003.

[4]Così, Cass., Sen. N. 2798/1978.

[5]Si badi, che in merito alla cessione di crediti d’impresa il legislatore è intervenuto con la l. 52/1991, cha ha introdotto proprio La figura della cessione in massa dei crediti di impresa, così stemperando i dubbi che si erano prospettati in relazione alla figura del factoring.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

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