mercoledì, Marzo 27, 2024
Diritto e Impresa

Profili sull’autonomia assembleare della S.r.l.

  1. L’autonomia della disciplina assembleare

Il legislatore, analizzando l’iter formativo della volontà sociale, ha proceduto ad una rielaborazione e semplificazione del procedimento assembleare accentuando la rottura della disciplina della società a responsabilità limitata da quella della società per azioni. Difatti la riforma societaria del 2003 ha consentito alla S.r.l. di elevarsi dallo stato di subalternità rispetto alla società per azioni mediante l’individuazione di modelli elastici che, ispirati all’autonomia, contribuiscono ad una destrutturazione degli schemi originariamente utilizzati. L’art. 3 comma 1, lett. a), della legge delega del diritto societario (Legge 3 ottobre 2001, n. 366), prescrive che il modello di S.r.l. sia ispirato al principio di autonomia e La relazione al decreto legislativo ha altresì precisato che “la società a responsabilità limitata cessa di presentarsi come una piccola società per azioni”[1].

Tale impostazione richiede una valutazione più attenta sull’eventuale applicazione analogica di disposizioni vigenti in materia di S.p.A. in quanto, sebbene il modello di riferimento sia la tripartizione assemblea-organo amministrativo-collegio sindacale, rilevanti sono le modifiche apportate[2]. La disciplina appare autosufficiente ed è il principio di autonomia a fungere da cardine attribuendo maggior rilievo al ruolo del socio che trova nel momento assembleare, luogo deputato alla formazione della volontà sociale, la sua centralità contribuendo alla definizione del regolamento organizzativo e degli assetti societari.

La diversificazione tra S.p.A ed S.r.l. è evidente, innanzitutto, nella differente impostazione codicistica delle norme che disciplinano l’attività deliberativa di soci, nella quale emerge l’autonomia statutaria riconosciuta alla S.r.l. Il perimetro normativo di riferimento è rappresentato dagli artt. 2479, 2479-bis e 2479-ter c.c., inseriti nella rubrica intitolata “Delle decisioni dei soci” che evidenzia come la volontà sociale si esplica non soltanto attraverso le delibere, ma anche tramite ulteriori atti non collegiali.  Le materie attribuite alla competenza dei soci della s.r.l. sono individuate dall’art. 2479 c.c. che enuncia la regola in base alla quale spetta all’atto costitutivo l’individuazione delle materie riservate alla loro competenza. Il legislatore ha, tuttavia, individuato particolari materie che non possono essere statutariamente sottratte alla competenza dei soci per cui, conseguentemente, l’art. 2479 al secondo comma stabilisce che sono rimesse inderogabilmente alla decisone dei soci:

  • L’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
  • La nomina degli amministratori, se prevista dall’atto costitutivo;
  • La nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore;
  • Le modificazioni dell’atto costitutivo;
  • La decisione di compiete operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti sei soci.

A tali competenze legali sono attribuite ai soci ulteriori margini decisionali quali lo scioglimento della società e nomina dei liquidatori (art. 2484 e art. 2487 c.c.), fusione e scissione (artt. 2502 e 2506-ter, c.c.), nonché la possibilità di assumere decisioni di tipo gestionale quando lo richiedano gli amministratori o gli stessi soci che rappresentino almeno un terzo di capitale sociale[3].

 

  1. Il procedimento assembleare

Quanto il procedimento assembleare, le relative regole che lo disciplinano sono contenute esclusivamente nell’art. 2479-bis c.c. che individua analiticamente le fasi dell’intero procedimento: la tempestiva informazione dei soci circa l’argomento oggetto della trattazione in assemblea, la disciplina inerente la rappresentanza in assemblea, il luogo ove deve svolgersi l’assemblea, le regole di costituzione e relativo quorum deliberativo. Parzialmente autonoma è anche la disciplina relativa all’invalidità delle deliberazione dei soci (art. 2479 bis, quinto comma) in quanto le decisioni che non sono prese in conformità dalla legge o dall’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito anche individualmente, nonché da ciascun amministratore e dall’organo di controllo entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Non è richiesto, dunque, come nella società per azioni, che l’impugnazione sia proposta dai soci che rappresentino una determinata percentuale di capitale e viene meno anche la distinzione tra assemblea ordinaria ed assemblea straordinaria, prevendendo un unico quorum costitutivo.

L’analisi dell’intero assetto normativo predisposto per l’assemblea della s.r.l. evidenzia che la semplificazione segue parallelamente il riconoscimento di un’autonomia che delega all’atto costitutivo gran parte delle modalità di esercizio delle attività procedurali e che l’intento del legislatore sia stato quello di predisporre una disciplina che si basi, certamente, sul modello della S.p.a. ma se ne distacchi valorizzandone le diversità e le specificità.

 

  1. Cenni sul ruolo dell’assembleare nella S.p.A.

L’iter assembleare della S.p.A. ha il principale riferimento normativo nell’art. 2364 c.c. che, individuando le competenze riferibili all’assemblea, limita l’autonomia statutaria che ampiamente è stata riconosciuta alla S.r.l. Il legislatore ha difatti precisato le diverse funzioni alla luce della tripartizione operante nell’ambito delle società per azioni:  l’assemblea dei soci che ha funzioni deliberative riguardo le decisioni di maggior rilievo per la società, l’organo amministrativo che è titolare di ampi poteri decisionali per l’attività di gestione dell’impresa (ciascun amministratore ha la rappresentanza legale della società ed è responsabile di dare attuazione alle deliberazioni dell’assemblea), e l’organo di controllo che coordina e gestisce l’attività di controllo dell’amministrazione della società[4].

Il modello dualistico, accentuando la separazione tra gestione e controllo, attribuisce una posizione rilevante ed attiva all’assemblea confermata anche dall’art. 2409-terdecies, primo comma lett. f) che stabilisce l’obbligo del consiglio di sorveglianza di riferire, almeno una volta all’anno, all’assemblea i risultati dell’attività di vigilanza, al fine di consentire all’assemblea il miglior esercizio del diritto di controllo che le è riservato.

Le competenze dell’assemblea risultano differenti non soltanto in base al sistema adottato, ma anche alle materie oggetto della deliberazione che consentono di distinguere tra assemblea in sede ordinaria e assemblea in sede straordinaria (art. 2363). Il richiamo alle diverse modalità di convocazione, scomparso per la S.r.l., è di particolare rilevanza in quanto le funzioni attribuire a ciascuna assemblea sono inderogabili, per cui nessun margine di autonomia e di scelta è riconosciuto allo statuto e alle decisioni dei soci; quando l’assemblea opera in seduta ordinaria, essa delibera su tutti gli argomenti che non siano riservati alla competenza dell’assemblea straordinaria ed il proprio ruolo è stato enfatizzato nel momento dell’approvazione del bilancio[5]. In maniera speculare, all’assemblea che opera in sede straordinaria spetta una competenza speciale limitata alle materie tassativamente indicate dall’art. 2365 c.c. o dalle leggi speciali, quali le modifiche relative all’atto costitutivo e allo statuto, le operazione straordinarie, lo scioglimento della società e conseguente liquidazione. L’assetto organizzativo così predisposto ha un’incidenza sulla regolare costituzione della società e sulla validità delle delibere assembleari il cui presupposto è rappresentano, per l’appunto, dai quorum oggetto di variazione a seconda che l’assemblea sia ordinaria o straordinaria e in prima o seconda convocazione[6].

I requisiti dettati dal legislatore in materia di S.p.A. differiscono da quelli predisposti per la S.r.l. in quanto, nel quadro normativo ora descritto, rilevante è il ruolo attribuito ai presupposti impartiti dalla legge per scongiurare il pericolo che il riconoscimento di un’autonomia statutaria nella scelta dei modelli di organizzazione possa ledere i soci che hanno un ruolo di minoranza-residuale; in tal modo è, dunque, assicurato un controllo esaustivo sui poteri deliberativi attribuiti all’assemblea e su tutte le modalità di formazione della volontà sociale.

Il sistema legislativo, sebbene prospetti diverse opzioni per adeguare l’apparato decisionale della società per azioni alle molteplici esigenze concrete poste dalla dimensione dell’impresa e dalla diversa composizione della compagine azionaria, trova il principale riferimento nelle norme che disciplinano le fasi preliminari e propedeutiche del procedimento assembleare che consentono di qualificare il sistema della società per azioni quale sistema rigido: tutti organi sono necessari e le loro funzioni attribuite per legge sono in larga parte inderogabili e non modificabili dall’autonomia statutaria, per cui è un sistema predisposto per salvaguardare la stabilità dell’intero assetto organizzativo a prescindere dagli interessi e dalle esigenze dei singoli soci.

 

  1. Considerazioni conclusive

L’analisi della normativa dettata per la S.r.l., sebbene sia stata oggetto di modifiche che hanno apportato alla disciplina carattere innovativo coadiuvando la volontà dei soci all’oggetto sociale, lascia alcuni dubbi interpretativi, riconoscendo all’interprete ampia discrezionalità nel valutare le dinamiche che si esplicano all’interno della società e che possono condurre, in taluni casi, ad applicare analogicamente i modelli azionari. Difatti è proprio all’interno della S.r.l. che l’iter assembleare perde i propri contorni tradizionalmente definiti per la S.p.A. portando ad una destrutturazione del procedimento, ad una deformalizzazione decisionale e l’applicazione di modelli sociali elastici che dipenderanno dalla scelta operata dai soci. La destrutturazione in questione non deve, tuttavia, far ritenere che il momento assembleare perda lo status di fonte di creazione della volontà sociale in quanto la dinamicità della normativa è diretta ad attenuare le rigide formalità assembleari nell’ottica di una permeabilità delle funzioni che assumeranno carattere interorganico.

L’orientamento dettato dal legislatore è pienamente condivisibile in quanto applicato ad una società radicalmente diversa dalla società per azioni; una società, quale è la S.r.l., la cui struttura rispecchia la scelta di adottare modelli personalistici che conferiscono maggior rilievo alla figura del socio e ai soggetti che interagiscono con l’assetto societario. Alla luce di ciò si spiega la derogabilità del modello statutario, l’autonomia dei soci nella scelta dei meccanismi e delle competenze assembleari nonché la centralità riconosciuta al socio che, diventando sempre più parte integrante dell’ordine societario servendosi del momento assembleare per esprimere la propria volontà, consente di declinare la società a responsabilità limitata in società personale.

 

 

[1] E. Civerra, L’assemblea dei soci nella società di capitali. Delibere e invalidità, edizione 2010.

[2] Attenta dottrina ha, tuttavia, affermato che “se il legislatore delegato ha certamente delineato un tipo societario autonomo rispetto agli altri modelli di società di capitali e, soprattutto, alla società per azioni, non ha tuttavia avvertito pienamente l’esigenza di dotarlo di norme di tal natura tendenzialmente sufficienti ad offrir una regolamentazione esaustiva”, O. Cagnasso, La società a responsabilità limitata, edizione 2007.

[3] M. De Paoli, Decisioni dei soci, in Società a responsabilità limitata, a cura di L.A. Bianchi, edizione 2009.

[4] Con la riforma del 2003 la società per azioni può essere realizzata secondo tre diversi modelli: il sistema tradizionale basato su un consiglio di amministrazione controllato da un collegio sindacale; il sistema dualistico composto da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza; il sistema monistico composto da un consiglio di amministrazione ed un comitato di controllo. In tutti i sistemi è presente un organo amministrativo, un organo decisionale e un organo di controllo e la società ha libertà di scegliere il modello organizzativo; se nulla è stabilito si presume che la società abbia scelto il modello tradizionale.

[5] L’impostazione ora descritta è vigente per le società che optano per il sistema tradizionale o per quello monistico. Nel caso di amministrazione dualistica è stato introdotto l’art. 2364-bis che sottrae all’assemblea gran parte delle proprie originarie funzioni che sono trasferite al consiglio di sorveglianza.

[6] Un ruolo fondamentale riguarda l’accertamento della formazione delle maggioranza affinché l’insediamento dell’assemblea possa essere considerato legittimo (quorum costitutivo) e, conseguentemente, le relative deliberazioni possano essere valide (quorum deliberativo).

Maria Carmen Zitani

Maria Carmen Zitani è nata a Benevento nel 1993. Laureata in Giurisprudenza all'Università degli studi del Sannio in diritto commerciale con tesi dal titolo "Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento" ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale e lo stage presso la Procura della Repubblica di Benevento.
Collaboratrice dell'area di diritto commerciale è particolarmente interessata allo studio del diritto della crisi d'impresa.

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