venerdì, Maggio 3, 2024

Codice del Processo amministrativo – Libro V – Norme Finali (Artt. 133-137)

Art. 133
Materie di giurisdizione esclusiva
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;
3) silenzio di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3, e provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all’articolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241; (1)
4) determinazione e corresponsione dell’indennizzo dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;
5) nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa; (11)
a-bis) le controversie relative all’applicazione dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; (2)
b) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;
c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché’ afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;
d) le controversie concernenti l’esercizio del diritto a chiedere e ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali;
e) le controversie:
1) relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative;
2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché’ quelle relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto;
f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché’ del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;
h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità delle invenzioni industriali;
i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di di-ritto pubblico;
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d’Italia, dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (3) dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità della pubblica amministrazione, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli atti che applicano le sanzioni ai sensi dell’articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli relativi all’imposizione di servitù, nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2011, n. 75; (4)
n) le controversie relative alle sanzioni amministrative ed ai provvedimenti adottati dall’organismo di regolazione competente in materia di infrastrutture ferroviarie ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; (5)
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’articolo 5 (13), commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 (6) e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, quand’anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;
q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d’igiene pubblica e dell’abitato;
r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell’esercizio d’industrie insalubri o pericolose;
s) le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in materia di danno all’ambiente, nonché avverso il silenzio inadempimento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonché quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino ambientale e di risarcimento del danno ambientale;
t) le controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in materia di passa-porti;
v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l’interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;
z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti;
z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati dall’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96; (7)
z-ter) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall’articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; (8)
z-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149; (8)
z-quinquies) le controversie relative all’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. (9) z-sexies) le controversie relative agli atti ed ai provvedimenti che concedono aiuti di Stato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, a prescindere dalla forma dell’aiuto e dal soggetto che l’ha concesso (10).
z-septies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. (12)

(1) Il numero che così recitava: “dichiarazione di inizio attività;” è stato modificato dall’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente così sostituito dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(2) Lettera aggiunta dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(3) Le parole: “dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” sono state aggiunte dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza del 27 giugno 2012, n. 162, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Da ultimo le parole: “dalla Commissione nazionale per le società e la borsa,” sono state soppresse dall’art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.
(4) Le parole: “nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 a 13 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75” sono state aggiunte dal D. Lgs.
15 novembre 2011, n. 195.
(5) La lettera che così recitava: “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, ivi comprese quelle inerenti l’energia da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti” è stata così modificata dall’art. 5, D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2011, n. 75.
(6) Le parole: “nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992” sono state aggiunte dall’art. 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.
(7) Lettera aggiunta dall’art. 2, D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, a decorrere dal 30 aprile 2011.
(8) Lettera aggiunta dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(9) Questa lettera è stata aggiunta dall’art. 3, D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con L. 11 maggio 2012, n. 56.
(10) Lettera aggiunta dall’art. 49, comma 2, L. 24 dicembre 2012, n. 234.
(11) Numero così modificato dall’art. 52, comma 4, lett. e), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
(12) Lettera aggiunta dall’ art. 1, comma 1, lett. b), D.L. 5 ottobre 2018, n. 115; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 1, comma 4, del medesimo D.L. 5 ottobre 2018, n. 115.
(13) Il riferimento al presente articolo è da intendere agli artt. 24, 25 e 26, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 47, comma 1, lett. i), del medesimo D.Lgs. n. 1/2018.

Art. 134 Materie di giurisdizione estesa al merito
1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:
a) l’attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell’ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;
b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;
c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti e quelle previste dall’articolo 123; (1)
d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali;
e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all’articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161. (2)

(1) Le parole: “e quelle previste dall’articolo 123;” sono state aggiunte dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195. Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza del 27 giugno 2012, n. 162, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
(2) Per la sostituzione della presente lettera si veda l’ art. 13, comma 2, lett.
b), D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203.

Art. 135 Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma
1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell’ articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; (1)
b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
c) le controversie di cui all’ articolo 133, comma 1, lettera l) , fatta eccezione per quelle di cui all’ articolo 14, comma 2, nonché le controversie di cui all’ articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; (9)
d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all’ articolo 133, comma 1, lettera m), nonché i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell’articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75; (2)
e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’articolo 5 (149), comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’articolo 5 (13), commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992; (3)
f) le controversie di cui all’ articolo 133, comma 1, lettera o) , limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall’ articolo 14, comma 2;
g) le controversie di cui all’ articolo 133, comma 1, lettera z) ;
h) le controversie relative all’esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni; (7)
i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
l) le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all’ articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
n) le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
o) le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell’AISI e dell’AISE;
p) le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; (4)
q) le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; (5)
q-bis) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z-bis); (6)
q-ter) le controversie di cui all’articolo 133, comma 1, lettera z-ter); (6)
q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro; (8) (10)
q-quinquies) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (11).
q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. (12)
2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1.

(1) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. nn), n. 1), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(2) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. nn), n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(3) Lettera sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. nn), n. 3), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 e, successivamente, così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. u), D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160.
(4) Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. nn), n. 4), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(5) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, lett. nn), n. 5), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(6) Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lett. nn), n. 6), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(7) Lettera così sostituita dall’art. 3, comma 8, D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 maggio 2012, n. 56.
(8) Lettera aggiunta dall’art. 10, comma 9-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.
(9) La Corte costituzionale, con sentenza 20-27 giugno 2012, n. 162 (Gazz. Uff. 4 luglio 2012, n. 27 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio (sede di Roma), le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB. Successivamente, la stessa Corte, con sentenza 9-15 aprile 2014, n. 94 (Gazz. Uff. 23 aprile 2014, n. 18 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia.
(10) La Corte costituzionale, con sentenza 11-13 giugno 2014, n. 174 (Gazz. Uff. 18 giugno 2014, n. 26 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro.
(11) Lettera aggiunta dall’ art. 15, comma 2, D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46. (12) Lettera aggiunta dall’ art. 1, comma 1, lett. c), D.L. 5 ottobre 2018, n. 115; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’ art. 1, comma 4, del medesimo D.L. 5 ottobre 2018, n. 115.
(13) Il riferimento al presente articolo è da intendere agli artt. 24, 25 e 26, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 47, comma 1, lett. i), del medesimo D.Lgs. n. 1/2018.

Art. 136. Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici
1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell’efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo. (1)
2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell’impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti. (4)
2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (2)
2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell’articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento. Nel compimento dell’attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali. (5)
2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositarli mediante upload attraverso il sito internet istituzionale. (5)

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 e, successivamente, così sostituito dall’art. 45-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Successivamente, il presente comma è stato così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 7, comma 1, lett. b), n. 01), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; per l’efficacia di tale disposizione vedi l’art. 7, comma 3, del medesimo D.L. n. 168/2016.
(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. v), D.Lgs. 14 settembre 2012,
n. 160 e, successivamente, così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 7, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; per l’efficacia di tale ultima disposizione vedi l’art. 7, comma 3, del medesimo D.L. n. 168/2016.
(4) Comma così sostituito dall’art. 20, comma 1-bis, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 7, comma 1, lett. b), n. 1), del suddetto D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; per l’efficacia di tale ultima disposizione vedi l’art. 7, comma 3, del medesimo D.L. n. 168/2016.
(5) Comma aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall’art. 7, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197; per l’efficacia di tale disposizione vedi l’art.
7, comma 3, del medesimo D.L. n. 168/2016.

Art. 137 Norma finanziaria
1. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del codice nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.