lunedì, Maggio 6, 2024
Il Poliedro Religioni, Diritti, Laicità

I reati patrimoniali nel diritto canonico

A cura di Martina Scalzo

INTRODUZIONE

Nell’ultimo secolo la fisionomia del diritto penale canonico è passata attraverso tre momenti caratterizzati da specifiche connotazioni. Il primo sistema giuridico compiuto a livello penale risale al Corpus Iuris Canonici del 1917. Il secondo è quello concernente le indicazioni conciliari del Concilio Ecumenico Vaticano II recepite nel Libro VI del Corpus Iuris Canonici del 1983. In ultimo, il nuovo Libro VI sulle sanzioni penali, promulgato con la Pascite Gregem Dei del 23 Maggio 2021, raccoglie indicazioni e sollecitazioni nate dall’esperienza più recente. Prima di illustrare le modifiche apportate alla disciplina penale relativa ai delitti concernenti il patrimonio ecclesiale, bisogna soffermarsi sui tre principali criteri direttivi della recente riforma. Il primo di essi è quello di un’adeguata determinatezza delle norme; i delitti sono specificati in modo più puntuale e preciso, tanto da distinguersi oggi singole fattispecie che in precedenza erano accorpate.

Il secondo criterio è rappresentato dalla protezione della comunità e l’attenzione è volta alla riparazione dello scandalo e al risarcimento del danno; il nuovo testo normativo invita ad imporre un precetto penale (can. 1319 §2) e ad avviare la procedura sanzionatoria (can. 1341) qualora l’Autorità lo ritenga necessario e non sia possibile attraverso altre vie ristabilire la giustizia, l’emendamento del reo e la riparazione dello scandalo e del danno.

Il terzo criterio è quello di fornire i mezzi necessari per poter prevenire i delitti ed intervenire per correggere situazioni che potrebbero diventare più gravi. Pur dovendo accettare come necessario l’impiego della procedura sanzionatoria, è anche esplicitata meglio la necessità di osservare tutte le esigenze del diritto di difesa e di raggiungere sempre la certezza morale per una condanna nonché l’obbligo dell’Autorità di mantenere l’indipendenza sempre richiesta al giudice.

 

IL NUOVO CANONE 1376 CIC ED I REATI PATRIMONIALI CANONICI

La parte seconda del nuovo Libro VI è ancora suddivisa in sette titoli, in quanto il Legislatore si è limitato a modificare le diverse intestazioni, variando la collocazione di alcuni delitti e ponendoli in titoli più adatti. Sono state aggiunte delle fattispecie prima previste soltanto dalla normativa speciale sui delicta graviora. Negli ultimi anni, poi, con il pontificato di Benedetto XVI e successivamente con quello di Francesco, le questioni economiche e finanziarie sono diventate di particolare rilevanza per l’amministrazione della Chiesa cattolica, notandosi l’esigenza di dover rassicurare il fedele sulle effettive finalità del patrimonio ecclesiastico e sulla chiara gestione di esso. L’attività finanziaria della Chiesa cattolica non solo è volta alla evangelizzazione del fedele e alla tutela del bene comune, ma anche alla salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo ed ha come obiettivo la costituzione di un ordine economico-produttivo sempre più chiaro e trasparente. Proprio in virtù di ciò, le riforme che si sono succedute nel tempo hanno affermato il principio nel buon governo dei beni della Chiesa cattolica. Anche il sistema giudiziario e di controllo è stato, quindi, rafforzato per prevenire e, in casi specifici, reprimere gli abusi che potrebbero verificarsi nella gestione del patrimonio ecclesiastico. La Chiesa cattolica deve, infatti, avere una gestione patrimoniale non solo trasparente, ma soprattutto efficiente. Per tale motivo, tutti coloro che gestiscono il patrimonio della Chiesa sono chiamati ad amministrarlo con saggezza. Essi devono puntare a preservare il valore economico dei beni, in quanto sono lo strumento attraverso cui si svolgono tutte le attività ecclesiali. La Chiesa cattolica può esercitare in modo concreto tutte le sue funzioni, anche di natura economica. Questo principio le dà il diritto di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri. Questo diritto nel can. 1254 CIC è qualificato come nativo, indipendentemente dal potere civile, anche se inevitabilmente l’ordinamento canonico è tenuto a confrontarsi in tale materia con quello secolare.

La normativa penale relativa ai beni è concentrata nel can.1376 CIC del nuovo Libro VI, che a differenza del previgente can. 1477 CIC, non si limita più solo ad analizzare la singola fattispecie delittuosa inerente all’alienazione di beni ecclesiastici senza debita licenza, essendosi avvertita la necessità di allargare la tutela penale anche ad altri possibili abusi finanziari ed economici.

La versione del can 1376 CIC è completamente inedita, molto ben articolata e sviluppata. Il can. 1376 CIC tratta nel § 1 i delitti dolosi: compaiono i delitti relativi al possesso, all’amministrazione e all’alienazione di beni ecclesiastici; nel § 2 vengono esplicitati i delitti colposi e, di contro, compaiono le tipologie di delitti che concernono l’amministrazione e l’alienazione degli stessi beni ecclesiastici ma esclusivamente sotto l’elementosoggettivo colposo. Facendo una sintesi, la norma attuale considera sei figure criminose in ambito patrimoniale e tutte e sei le tipologie si riferiscono ad una categoria giuridica chiamata “beni ecclesiastici”. Questi ultimi sono, come viene specificato nel can. 1257 §1 CIC, i beni che appartengono alla Chiesa universale, alla Sede apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche della Chiesa. Possono essere immobili oppure mobili. La caratteristica della sacralità dei beni non deve essere confusa con quella dell’ecclesiasticità; in molte occasioni i due profili vengono confusi tra di loro ma è bene sottolineare che le “cose sacre” non sono beni ecclesiastici in quanto potrebbero appartenere a persone giuridiche private o ad enti che non sono dotati di personalità giuridica. Quindi, anche un luogo di culto può appartenere a un’istituzione civile ma non essere bene ecclesiastico, nonostante la sacralità.

Entrando nello specifico, il primo paragrafo del canone comprende figure di delitto, punite attraverso pene ferendae sententiae di cui al can. 1336 CIC §§ 2 – 4,che riguardano il possesso dei beni ecclesiastici: la sottrazione e l’impedimento a percepirne i frutti. Sono due condotte dolose, una che consiste nell’erodere i beni, condotta quindi attiva, e l’altra che esplica il blocco dell’incremento degli stessi beni ecclesiastici, condotta passiva.

Entrambe hanno in comune però il medesimo risultato, ossia la sottrazione illegittima del patrimonio che spetta ad una persona giuridica pubblica nella Chiesa. Il secondo punto del primo paragrafo considera altre due tipologie di delitto relative ad atti di amministrazione e ad atti di alienazione, in riferimento a chi senza la prescritta consultazione, consenso o licenza aliena beni ecclesiastici o esegue su di essi atti di amministrazione.

Per amministrazione intendiamo la gestione dei beni temporali, la quale considera sia atti di amministrazione ordinaria che straordinaria. Arduo è delineare la nozione di alienazione, in quanto attraverso essa un soggetto perde in modo definitivo o per un lungo periodo di tempo il diritto ad utilizzare e possedere un bene, riducendo così il patrimonio disponibile. Il predetto can. 1376 § 1 CIC va a rafforzare, quindi, la tutela della stabilità del patrimonio, asserendo il divieto di alienare beni ecclesiastici privi di requisiti canonici sanzionando penalmente ogni condotta ad esso contraria, esigendo di avere ben chiari i concetti relativi ai requisiti stessi nel consenso, nella licenza e in qualsiasi altra tipologia di requisito imposto dal diritto.

Nel momento in cui si fa riferimento alla prescritta consultazione, bisogna identificarla previamente, quale necessità di ricevere un parere su un qualsiasi atto di alienazione o amministrazione prima che sia compiuto da parte di un soggetto o di un organo abilitato a farlo; trattasi di un parere precettivo e non vincolante, a differenza del consenso che invece riguarda l’approvazione dello stesso atto, senza la quale o contro la quale esso è considerato invalido. Nella fattispecie delittuosa, che è attualmente in vigore,i rientrano sia la tipologia relativa al concetto giuridico di alienazione sia gli atti equiparati legalmente a detta alienazione (can. 1295).

Dette condotte costituiscono un delitto anche nel caso in cui il diritto canonico non le richieda per la validità canonica dell’alienazione o dell’atto di amministrazione; basta l’inosservanza di quanto è prescritto dalla legge perché venga a configurarsi il delitto.

In sintesi, il primo dei tre delitti avviene con un arricchimento ingiusto del soggetto mentre gli altri due possiedono autonomia propria e il fatto delittuoso viene configurato anche se non esiste un’appropriazione indebita. Di contro, nel terzo dei delitti indicati, che riguarda l’omissione della dovuta consultazione, consenso o licenza, il delitto è configurato anche nel caso in cui non ne consegua un danno propriamente patrimoniale ma sia stato comunque leso il diritto/dovere di altre istanze di intervenire nella decisione.

Infatti, queste condotte mettono in modo ingiusto a rischio il patrimonio, ed è proprio per questo che si prevede una pena per chi non mette in atto la doverosa diligenza.

Questi delitti devono essere vagliati in modo obbligatorio dall’Autorità che, in ogni caso, è tenuta ad avviare la procedura sanzionatoria.

In merito a ciò è necessario che venga imposta una pena di natura espiatoria, la quale dipenderà dalla gravità del caso e dalle circostanze. In ogni caso occorre imporre al reo il dovere di restituzione e di riparazione del danno causato. L’effettiva riparazione, inoltre, dovrà essere valutata eventualmente per concedere la remissione della pena.

Nel quadro che viene tracciato dal secondo paragrafo del can.1376 CIC vengono tipizzate due tipologie di delitti colposi. Il primo di essi è volto a realizzare atti di amministrazione straordinaria di beni ecclesiastici omettendo per ignoranza o colpa le dovute consultazioni, mentre il secondo concerne la negligenza nell’amministrazione del patrimonio ecclesiastico riconosciuta come “grave” da parte dell’Autorità.

Quest’ultimo delitto colposo è un nuovo reato contro il patrimonio ecclesiastico, non presente nella disciplina penale promulgata nel 1983. Normalmente tali condotte comportano un concreto danno patrimoniale per la Chiesa, nonostante questo pregiudizio non è di per se necessario per configurare tali questi delitti contenuti nel can. 1376 §2 CIC, come detto, è sufficiente che vi sia un comportamento di grave colpa o di grave negligenza, la quale naturalmente pone a rischio lo stesso patrimonio.

In questi casi, che possono rivestire circostanze molto diverse, il diritto lascia la determinazione della pena alla valutazione di chi deve giudicare, pur stabilendo il dovere dell’Autorità di avviare sempre la procedura sanzionatoria. In ogni modo, la pena da imporre dovrà essere di natura espiatoria e, ovviamente, chi giudica dovrà anche imporre a colui che ha commesso il delitto l’obbligo di riparare il danno causato, da valutarsi nell’eventualità di dover procedere alla remissione della pena canonica.

 

CONCLUSIONI

Si può affermare che la Chiesa cattolica ha cercato e cerca tutt’ora di adempiere non solo la sua missione di evangelizzazione e di santificazione, ma allo stesso tempo e modo di offrire strumenti, anche e soprattutto, di natura giuridica, adeguati ai tempi e alle singole circostanze.

Le riforme, che sono state realizzate, durante i pontificati di Benedetto XVI e Francesco, hanno contribuito al miglioramento degli organismi di controllo e prevenzione previsti dal diritto canonico. Il fine ultimo era quello di garantire una migliore gestione possibile per raggiungere tutte le tipologie di scopi connesse alla missione della Chiesa cattolica.  Le stesse riforme costituiscono un vero ostacolo per qualsiasi tipologia di utilizzo non propriamente lecito, con scopi speculativi, facendo sì che anche i fedeli, Pastori e amministratori in primis, le considerino un esempio e un avvertimento.

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