giovedì, Aprile 18, 2024
Diritto e Impresa

L’ipotesi del mutuo di scopo e il privilegio di tipo speciale del credito del Fondo di garanzia per le PMI.

  1. Il Fondo di garanzia per le pmi (cenni).

Il Fondo di garanzia per le PMI[1] – istituito dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) ai sensi dell’art. 2, co. 100, lett. a) della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662[2] e dell’art. 15 della Legge 7 Agosto 1997, n. 266[3] – è uno strumento finanziario a tutela della posizione creditoria che riducendo in modo significativo il livello di rischio in capo al soggetto finanziatore – di norma un Istituto di Credito – consente un accesso agevolato al credito.

Invero, il Fondo di garanzia per le PMI fu istituito sul finire del secolo scorso con il precipuo scopo di permettere a quelle imprese che non disponevano di sufficienti ed idonee garanzie di poter ugualmente accedere a procedure finanziarie presso istituti di credito, società o intermediari finanziari al fine di ottenere il sostentamento economico necessario per effettuare gli investimenti di cui l’impresa abbisognava. Sapendo, dunque, di poter contare sulla garanzia del Fondo, le imprese in possesso dei requisiti necessari che necessitano di capitali per i propri investimenti possono chiedere alla Banche un finanziamento senza la necessità di dover presentare le garanzie reali o personali generalmente richieste.

 

  1. La novella legislativa di cui all’art. 8-bis, co. 3 della Legge 24 Marzo 2015, n. 33 quale norma attributiva della natura privilegiata del credito del Fondo per le pmi.

L’attribuzione di un privilegio generale al credito vantato dal Fondo per le PMI in dipendenza dell’escussione della garanzia concessa è questione che lungamente ha impegnato dottrina e giurisprudenza.

E’, però, vero che gli orientamenti maggioritari sia dell’una che dell’altra si sono sempre espressi nel senso di negare tale privilegio al credito del Fondo[4].

Ad ogni buon conto – e senza voler indugiare sulle ragioni sottese a tale orientamento restrittivo, la cui disamina sarebbe divagante rispetto al tema oggetto del presente scritto -, va precisato che il predetto orientamento adottato – si ritiene correttamente – dalla migliore dottrina e giurisprudenza ha determinato una frizione tra ciò che veniva applicato in via di prassi dai Tribunali e la vera e propria lettera della legge evincibile dal dato normativo di cui all’art. 9, co. 5 del D.Lgs. n. 123/98[5]. Tale disposizione, infatti, data la sua innegabile ambiguità, lasciava intendere che il credito del Fondo acquisisse natura privilegiata in forza della mera surrogazione del Fondo stesso nei diritti del soggetto finanziatore, il che di per sé equivale nient’altro che ad un mero mutamento soggettivo dal lato attivo dell’obbligazione, ove, per giunta, il relativo credito originario è sorto come semplice credito chirografario.

Orbene, al fine di risolvere tale vulnus, il Legislatore nel 2015 ha approvato la legge 24 Marzo 2015, n. 33, il cui art. 8-bis, co. 3 è intervenuto in maniera tranchant sulla questione poc’anzi descritta.

Volendo tralasciare anche in questa circostanza le innumerevoli implicazioni problematiche legate all’introduzione nell’ordinamento della norma ex art. 8-bis, co. 3, è da ritenersi che tale nuova previsione normativa abbia definitivamente fornito una risposta chiara e netta, attribuendo, infatti, al credito del Fondo derivante dall’escussione della garanzia concessa su un finanziamento erogato successivamente al 26 Marzo 2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 33/2015) natura privilegiata.

Secondo la lettera della norma, infatti, “il diritto alla restituzione, nei  confronti  del  beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle  somme  liquidate  a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all’articolo 2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto  di  prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio  per  spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis  del  codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di  prelazione  spettanti  a terzi”.

Avendo, dunque, il Legislatore operato un’estensione generale (e generalizzata) circa le ipotesi in cui il credito del Fondo per le PMI può acquisire ex post natura privilegiata, ne consegue che in tutti i casi in cui la garanzia venga escussa a causa dell’inadempimento dell’impresa, il Fondo, surrogatosi nei diritti del soggetto finanziatore, potrà ottenere in via privilegiata la restituzione delle somme liquidate a titolo di garanzia.

  1. 3. Il mutuo di “scopo” e l’ipotesi del privilegio di tipo “speciale”.

Ebbene, attesa la conclusione secondo cui il credito del Fondo di garanzia è credito privilegiato solo con riferimento ai finanziamenti erogati verso le PMI successivamente al 26 Marzo 2015 ai sensi e per gli effetti dell’art. 8-bis, co. 3, Legge n. 33/2015 e posto che tale privilegio è con ogni evidenza un privilegio di tipo generale, c’è da chiedersi se esso rimanga di tipo generale anche nella peculiare ipotesi in cui il finanziamento richiesto sia finalizzato all’acquisto di «beni specifici» espressamente indicati nell’accordo in base al quale il finanziamento garantito viene erogato.

Invero, nell’ipotetico caso di specie, ci si chiede più precisamente se il credito privilegiato in capo al Fondo di garanzia sia configurabile come privilegio generale, oppure come privilegio speciale[6].

Come noto, la differenza tra i due tipi di privilegi previsti dall’ordinamento civilistico riguarda i beni sui quali il privilegio si esercita: quello generale si esercita su tutti i beni mobili del debitore; quello speciale, invece, solo in relazione a “determinati” beni, mobili o immobili, con prevalenza, salvo che la legge non disponga diversamente, sulle ragioni del creditore ipotecario (per quanto riguarda i beni immobili).

Procediamo però con ordine.

I privilegi trovano la loro ragione d’essere nella causa del credito[7]. Le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione[8], anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale[9], hanno stabilito che la causa del credito[10], ai sensi dell’art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice della creazione di qualsiasi privilegio, valendo perciò a determinarne l’ambito oggettivo e soggettivo che viene così ad assumere l’ulteriore ruolo di limite alla portata espansiva delle relative disposizioni.

Pertanto, costituiscono sicuramente ius singulare le norme settoriali istitutive di singoli privilegi, con tutte le conseguenze interpretative connesse, laddove “le norme del cod. civ. che stabiliscono i privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione estensiva, la quale costituisce il risultato di un’operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva della norma, che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale e di identificare l’effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell’intenzione del legislatore e, soprattutto, della causa del credito, che, ai sensi dell’art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio”[11].

La previsione di una specifica destinazione dei denari mutuati configura una fattispecie speciale e diversa rispetto a quella di cui all’art. 1813 c.c., in quanto lo scopo andrebbe ad incrementare il profilo causale del contratto stesso. In altre parole, se nel contratto di mutuo ex art. 1813 c.c. la causa consiste nel prestito di denaro e nella conseguente restituzione incrementata del valore degli interessi, nel caso del mutuo di scopo il profilo causale potrebbe dirsi integrato solo nel momento in cui venga rispettato lo scopo pattuito.

Nel caso (ipotetico) che ci occupa, il contratto concluso tra la PMI e la Banca è a tutti gli effetti un mutuo di scopo in quanto la PMI ha richiesto un finanziamento alla Banca per finalità specifiche espressamente indicate nel contratto di finanziamento.

Trattandosi, quindi, di un mutuo di scopo in cui la causa del contratto è più complessa rispetto a quella di un semplice contratto di mutuo ex art. 1813 c.c. stante l’essenzialità del vincolo di destinazione della somma mutuata nel complessivo panorama negoziale, se ne evince che la causa del credito è proprio l’acquisto dei “beni specifici”. Da ciò l’ulteriore conseguenza per cui, nell’ipotesi in cui il Fondo, surrogatosi nei diritti della Banca per effetto dell’escussione della garanzia prestata, procedesse al recupero del proprio credito contro la PMI inadempiente, potrebbe vantare una causa legittima di prelazione nei confronti degli altri eventuali creditori solo in relazione al ricavato della vendita dei beni specificamente acquistati dalla PMI con i denari provenienti dal finanziamento concessole.

Pertanto, nel caso che ci occupa, è da ritenersi che l’affermato privilegio del Fondo per le PMI possa avere solo natura di privilegio speciale, con l’evidente conseguenza che laddove il ricavato della vendita dei “beni specifici” fosse insufficiente a soddisfare l’intero credito del Fondo, il credito residuo degraderebbe inevitabilmente al rango di chirografo.

Ragionare diversamente garantirebbe, ancora una volta, al credito del Fondo per le PMI una tutela maggiore rispetto a quella del creditore originario, a tutto discapito degli altri creditori, nonché in evidente contrasto con i principi che permeano il codice civile in materia di privilegi. Peraltro nel caso considerato il fatto che lo scopo sia elemento essenziale del contratto è un particolare di non poco momento che, dunque, non può non essere degnamento considerato ovvero considerato impropriamente all’interno dello schema di funzionamento del mutuo ex art. 1813 c.c.

Le due possibili soluzioni, come si è può intuire, sono totalmente contrapposte e difficile pare l’individuazione di un tertium capace di contemperarle.

Pertanto la soluzione giuridicamente più corretta non può che essere la prima e ciò perché se il privilegio speciale viene fondato su una caratteristica del finanziamento stesso[12], esso non ha più ragione di sussistere nel momento in cui ciò che ha realizzato detto fine[13] viene meno[14].  D’altro canto, tale soluzione conferma, inoltre, la condivisibile teoria per cui il privilegio ha natura sostanziale e non processuale: se il privilegio viene accordato in forza di una causa specifica, tale specificità della causa costituisce il proprium del privilegio stesso, proprium dal quale non si può prescindere.

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Fonte immagine: panorama.it

[1]

[2] Si riporta integralmente l’art. 2, co. 100, lett. a) della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 il quale dispone quanto segue: “Nell’ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

  1. a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese […]”

[3] L’art. 15 rubricato “Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia” dispone che:

  1. Al fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le attività’ e le passività del fondo di garanzia di cui all’articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all’articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, nonché’ un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
  2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo iscritte all’albo di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e’ estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del medesimo decreto legislativo.
  3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché’ le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il ministro del Tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato e il Mediocredito centrale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali. […]”.

[4] Si leggano le pronunce del Trib. di Milano, 22 Febbraio 2018, in IlCaso.it; Trib. di Roma, 2 Marzo 2017, in FallimentieSocietà.it; Trib. di Pistoia, 21 Maggio 2015, con nota di MANCINI e STANGHELLINI, “L’ambito di applicazione del privilegio di cui all’art. 9, co. 5 del D.Lgs. 123/98: le garanzie rilasciate da Sace S.p.a”; Trib. di Milano, 2 Luglio 2014, in IlCaso.it; Trib. di Torino, 2 Luglio 2014, in IlCaso.it; Trib. di Tolmezzo, 14 Marzo 2013, in IlCaso.it. Si veda anche Cass., SS.UU., 6 Maggio 1993, n. 5246 e Cass., SS.UU., 17 Maggio 2010, n. 11930; Cass., 2 Marzo 2012, n. 3325; Trib. di Roma, 2 Marzo 2017, in FallimentieSocietà.it. Contrarie rispetto alle pronunce appena citate e dunque favorevoli al riconoscimento del privilegio sono invece i provvedimenti del Trib. Monza, 10 Novembre 2017, in IlCaso.it; Trib. di Treviso, 4 Gennaio 2017, in IlCaso.it; Trib. di Ravenna, 10 Novembre 2016, in IlCaso.it; Trib. di Como, 28 Settembre 2016, in ILCaso.it; Trib. Roma, 29 Dicembre 2015, in IlCaso.it; Trib. di Mantova, 8 Maggio 2012, in IlCaso.it. Per lo studio di alcuni profili in tema di privilegi si vedano anche le pronunce di legittimità Cass., 24 Agosto 2015, n. 17111; Cass., 2 Marzo 2012, n. 3335.

[5] Si veda quanto già indicato sub nota (3).

[6] L’opinione maggioritaria ritiene che la disposizione di cui all’art. 9, co. 5 del D.Lgs. 123/98 e, dunque, anche l’art. 8-bis, co. 3 della Legge n. 33/2015, attribuisca un privilegio generale. Sul punto si veda Trib. Mantova, 8 Maggio 2012, in IlCaso.it ove il Giudice lombardo ha motivata la scelta a favore del privilegio generale sostenendo: a) che la norma fa salvi i diritti preesistenti dei terzi e ciò si pone in piena analogia con la lettera di cui all’art. 2747, co. 1, c.c.; b) la norma non si riferisce a beni specificamente individuati. Ad analoga conclusione pervengono anche Trib. di Treviso, 4 Gennaio 2017, cit.; Trib. di Roma, 29 Dicembre 2015, cit.; Trib. di Padova, 12 Novembre 2015, cit. Tali conclusioni posso estendersi anche per il disposto di cui all’art. 8-bis, co. 3 della Legge n. 33/2015 atteso che il perimetro applicativo di entrambe le norme è il medesimo.

[7] ANDRIOLI, Dei privilegi, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1958, sub art. 2745, p. 61.

[8] Cass., SS.UU., 17 Maggio 2010, n. 11930.

[9] Corte Cost., 4 Marzo 1992, n. 84; Corte Cost., 23 Febbraio 1996, n. 40; Corte Cost., 6 Aprile 2004, n. 113.

[10] Conformemente al disposto dell’art. 2745 c.c.

[11] Cass., SS.UU., 17 Maggio 2010, n. 11930.

[12] Ci si riferisce allo “scopo” del finanziamento.

[13] Si intende l’acquisto dei “beni specifici” per cui il finanziamento è stato richiesto.

[14] Ci si riferisce alla vendita coatta dei “beni specifici” e alla successiva ripartizione tra i creditori del ricavato.

Si leggano, per completezza, gli URL de ilcaso.it

Andrea Zanellato

Andrea Zanellato nasce nella provincia di Padova il 4 Giugno 1992, dove tutt'oggi risiede e lavora. Dopo la maturità scientifica, si iscrive alla Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, ove si laurea a pieni voti discutendo una tesi in Diritto dei Contratti d'Impresa e Diritto Civile dal titolo "Operazioni contrattuali complesse e collegamento negoziale: Leasing finanziario, Handling e Concessione di Vendita", sotto la supervisione della Prof.ssa Chiara Abatangelo per la parte relativa alla contrattualistica d'impresa e della Prof.ssa Elisa De Belvis per la parte attinente ai profili strettamente civilistici. Dopo la laurea ha frequentato il Master di II livello in "Giurista Internazionale d'Impresa" organizzato dall'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso, approfondendo l'area del Diritto Tributario Internazionale, con particolare interesse verso le tematiche del transfer pricing e degli strumenti di soluzione delle controversie fiscali internazionali. Dagli inizi del 2018 è iscritto nel Registro speciale dei praticanti avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Padova e nel Registro speciale dei praticanti notai presso il Consiglio notarile della medesima città. Attualmente è collaboratore dello studio legale "Greggio&Partners - Avvocati d'Impresa" in qualità di praticante avvocato e dello studio dei Notai Franco e Gottardo dove svolge altresì la pratica notarile. Collabora, inoltre, con la cattedra di Diritto dei Contratti d'Impresa (Prof.ssa Chiara Abatangelo) dell'Università di Padova ed è tutor del Master "Giurista Internazionale d'Impresa". L'esperienza lavorativa e la formazione post lauream l'hanno portato a maturare competenze  e conoscenze sempre più specifiche, in particolare con riferimento all'ambito del Diritto societario, fallimentare e successorio. Tra le sue più grandi ambizioni vi sono il conseguimento del titolo notarile e la carriera accademica. Oltre alla passione per il Diritto, ama viaggiare e fare immersioni. Tali passioni l'hanno portato, ad oggi, ad aver visitato più di trenta Paesi in tutto il mondo.

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