mercoledì, Aprile 24, 2024
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La seconda chance: Sblocca cantieri e rito superaccelerato

Il c.d. rito superaccelerato, non è stato risparmiato dall’imponente Decreto Sblocca Cantieri: il rito introdotto dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e disciplinato al comma 2-bis dell’art. 120 del c.p.a, si pone come un “rito nel rito” destinato ad operare solo in relazione alla controversie relative agli atti di ammissione ed ai provvedimento di esclusione adottati dalla stazione appaltante <<all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali>>: in questo modo il Legislatore ha delineato una struttura bifasica, poiché restano soggetti all’ordinario rito appalti tutte le contestazioni, volte alla messa in discussione della legittima partecipazione dei concorrenti emerse nella successiva fase di valutazione delle offerte.

Il ricorso avverso i suddetti provvedimenti deve essere proposto entro trenta giorni ed il relativo dies a quo decorre dalla pubblicazione degli stessi <<sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici>>. Qualora non vi sia l’immediata impugnazione dei provvedimenti in discorso, al concorrente sarà precluso di fare valere, anche con ricorso incidentale, l’illegittimità derivata dei successivi atti della procedura e pertanto, avverso l’aggiudicazione non potranno essere denunciati i vizi relativi all’eventuale presenza di cause di esclusione ovvero all’inesistenza dei requisiti di partecipazione. Inoltre, viene espressamente sanzionata con l’inammissibilità l’impugnazione della proposta di aggiudicazione e degli altri atti endo-procedimentali.

La ratio del mini-rito è, ed anzi oramai è bene iniziare a dire era, identificabile con la necessità di definire il prima possibile la platea dei soggetti ammessi alla procedura in un momento antecedente l’esame delle offerte, blindando al contempo l’aggiudicazione che, di fatto, non poteva esser in alcun modo travolta dai vizi afferenti le ammissioni/esclusioni dei concorrenti laddove quest’ultimi non fossero stati prontamente impugnati nel termine perentorio di trenta giorni.

Con il d.l. n. 32/2019 c.d. Sblocca cantieri, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, al di là delle innumerevoli modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 ovvero al Codice dei Contratti Pubblici, all’art. 1, comma 4 è stata prevista l’abrogazione del tanto dibattuto rito superaccelerato che, solo nel 2018, è stato oggetto sottoposto allo scrutinio sia della Corte di Giustizia che della Corte Costituzionale1 2.

Orbene, il comma 3 dell’art. 1 dello Sblocca cantieri prevede che le disposizioni di cui agli commi 1 e 2, riguardanti le modifiche introdotte al Codice dei Contratti Pubblici, <<si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.>>

Il successivo comma 5, per quanto riguarda l’abrogazione del rito superaccelerato, dispone che <<le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.3>>

Seguendo la littera legis, le modifiche al codice dei contratti pubblici si applicheranno a tutte le procedure i cui bandi saranno pubblicati a partire dal 19 Aprile e parimenti, l’obbligo di impugnare immediatamente, nel termine di 30 giorni per motivi inerenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, le ammissioni e/o le esclusioni verrà meno.

Benché il rito appalti sia tornato ad esser unico nella sua specialità, il Legislatore sembra non aver tenuto conto che la soppressione del rito superaccelerato travolgerà anche le gare in corso di svolgimento: nonostante le procedure in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Sblocca cantieri siano nate sotto l’ala del rito superaccelerato, l’art.1, comma 5 non sembra lasciar spazio all’interpretazione quando parla di <<processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto>>.

Dunque, coloro che hanno subito un’esclusione ovvero che non hanno contestato nei termini del superaccelerato l’ammissione di un altro concorrente, grazie alla formulazione dell’art. 5 del D.l. 32/2019 potranno contestare detti provvedimenti al momento dell’aggiudicazione con il malumore di chi, non essendo stato destinatario di alcuna impugnazione nel termine di 30 giorni, aveva tirato un sospiro di sollievo.

È plausibile prevedere che, chi era stato colpito dalla preclusione dell’art. 120, comma 2-bis c.p.a., non si lascerà sfuggire l’opportunità di poter nuovamente aspirare all’aggiudicazione dell’appalto e d’altronde, per quanto sia irragionevole la mancata previsione di una norma transitoria ad hoc, la littera legis sembra davvero concedere a questi soggetti una seconda chance. Dall’altro lato, tuttavia, non si può non tener conto di chi ad esempio, non essendo stato destinatario di alcun atto d’impugnazione in relazione alla propria ammissione, abbia sviluppato nel frattempo una sorta di legittimo affidamento sulla stabilità della stessa che, grazie all’art. 1, comma 5 del D.l. 32/2019, ora potrebbe esser impugnata congiuntamente all’aggiudicazione.

Quando la questione approderà nelle aule dei Tribunali Amministrativi Regionali, non mancherà chi tra quest’ultimi soggetti, in difesa della loro posizione – che secondo il rito superaccelerato era ormai consolidata, al di là di un eventuale provvedimento in autotutela della stazione appaltante – invocherà le più variegate interpretazioni dei principi generali che però, si scontreranno con una normativa che, in melius, ha ridato spazio al diritto di difesa; un diritto che, con l’abrogato rito, era stato forse anche fin troppo svilito.

2Art. 1, comma 4 D.l. 32/2019, c.d. Decreto Sblocca cantieri 

All’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 -bis e 6 -bis sono abrogati;

b) al comma 5, primo periodo, le parole “Salvo quanto previsto al comma 6 -bis , per l’impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’impugnazione”;

c) al comma 7, primo periodo, le parole “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2 -bis , i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”;

d) al comma 9, le parole “Nei casi previsti al comma 6 -bis , il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza” sono soppresse;

e) al comma 11, primo periodo, le parole “Le disposizioni dei commi 2 -bis , 3, 6, 6 -bis , 8, 8 -bis , 8 -ter , 9, secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8, 8 -bis , 8 -ter , 9 e 10”.

3Sull’instaurazione del rapporto processuale, Consiglio di Stato sez. IV, 19/12/2016, n.5363:

<<Nel processo amministrativo, l’instaurazione del rapporto processuale si verifica all’atto della costituzione in giudizio del ricorrente, mediante il deposito del ricorso giurisdizionale (con la prova delle avvenute notifiche) presso la segreteria del Tar; l’individuazione della pendenza del rapporto processuale, in altri termini, mentre nei giudizi che iniziano con citazione va fissata nel momento della notificazione di essa (“vocatio in jus”), in quelli, come nel caso in esame, introdotti con ricorso si ha nel momento del relativo deposito>>

Federica Gatta

Giovane professionista specializzata in diritto amministrativo formatasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Conseguito il titolo di Dottoressa Magistrale in Giurisprudenza a 23 anni il 18/10/2018 con un lavoro di tesi svolto con la guida del Professor Fiorenzo Liguori, sviluppando un elaborato sul Decreto Minniti (D.l. n. 14/2017) intitolato "Il potere di ordinanza delle autorità locali e la sicurezza urbana" , ha iniziato a collaborare con il Dipartimento di Diritto Amministrativo della rivista giuridica “Ius in Itinere” di cui, ad oggi, è anche Vicedirettrice. Dopo una proficua pratica forense presso lo Studio Legale Parisi Specializzato in Diritto Amministrativo e lo Studio Legale Lavorgna affiancata, parallelamente, al tirocinio presso il Consiglio di Stato dapprima presso la Sez. I con il Consigliere Luciana Lamorgese e poi presso la Sez. IV con il Consigliere Silvia Martino, all'età di 26 anni ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, esercitando poi la professione da appartenente al COA Napoli. Da ultimo ha conseguito il Master Interuniversitario di secondo livello in Diritto Amministrativo – MIDA presso l’Università Luiss Carlo Guidi di Roma, conclusosi a Marzo 2023 con un elaborato intitolato “La revisione dei prezzi nei contratti pubblici: l’oscillazione tra norma imperativa ed istituto discrezionale”. Membro della GFE ha preso parte alla pubblicazione del volume “Europa: che fare? L’Unione Europea tra crisi, populismi e prospettive di rilancio federale”, Guida Editore; inoltre ha altresì collaborato con il Comitato di inchiesta “Le voci di dentro” del Comune di Napoli su Napoli Est. Da ultimo ha coordinato l'agenda della campagna elettorale per le elezioni suppletive al Senato per Napoli di febbraio 2020 con "Napoli con Ruotolo", per il candidato Sandro Ruotolo. federica.gatta@iusinitinere.it - gattafederica@libero.it

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