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La Commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario: una buona notizia per i risparmiatori

 È di pochi giorni fa (22 giugno 2017) la notizia del via libera alla Camera sulla istituzione di una Commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario. La proposta di legge prevede, in otto disegni di legge raggruppati, la formazione di una Commissione bicamerale sul sistema bancario e finanziario, con riguardo precipuo alla tutela dei risparmiatori. Essa sarà composta da venti deputati e da venti senatori, nominati dai rispettivi presidenti di Camera e Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi.

Procediamo alla disamina, quanto più celere possibile, della disciplina prevista dal disegno di legge nello stesso ordine con cui gli articoli si susseguono nello stesso.

Istituzione e durata: la Commissione dovrà concludere i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione e in ogni caso entro la fine della legislatura. Dopo sei mesi il presidente dovrà dar conto alle Camere dello stato dei lavori.

Composizione: parte di quanto prevede l’art. 2 è stato già sceverato in premessa, qui sarà sufficiente aggiungere che i componenti della Commissione dovranno dichiarare alla presidenza della Camera di appartenenza di avere ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell’inchiesta, ed è agevole comprendere come tale disposizione tuteli il risparmiatore quanto meno dalla cooptazione dei membri della commissione per interesse personale invece che per competenza.

L’Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto entro dieci giorni dalla nomina dei componenti su convocazione dei presidenti delle Camere.

Nell’elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Competenze: la Commissione verifica gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell’aggravamento del debito sovrano. Si occupa altresì della gestione degli istituti bancari che sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari, anche in forma indiretta, di risorse pubbliche o sono stati posti in risoluzione.

Al riguardo si ponga mente agli ultimi fatti di cronaca relativi alle banche venete. Segnatamente, per tali istituti la Commissione verifica: gli strumenti utilizzati e le modalità di raccolta della provvista, vigila sulle operazioni suscettibili di conflitto di interessi.

In estrema sintesi possiamo dire che la commissione fungerà da controllore della osservanza degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell’allocazione di prodotti finanziari, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori. È inoltre previsto un controllo sull’efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e sui mercati finanziari poste in essere dagli organi preposti. All’ultimo comma è previsto in ultimo, ma forse primo per importanza, il disposto a norma del quale è valutata l’adeguatezza della legislazione e della regolamentazione nazionale ed europea sul sistema bancario e finanziario, ovvero sul sistema di vigilanza ai fini della prevenzione e gestione della crisi finanziarie.

Attività di indagine: come di consueto la commissione è sottoposta, per quanto riguarda i poteri di indagine, alle analoghe limitazioni dell’autorità giudiziaria. Al comma due si definisce che alle audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione, ferme restando le ordinarie competenze del giudice, si applica la disciplina del codice penale.

In sostanza è sanzionato il rifiuto di atti legalmente dovuti (articolo 366 c. p.) e la falsa testimonianza. Limitatamente alle indagini di sua competenza, alla Commissione non si potranno opporre segreto di ufficio, professionale o bancario (ad eccezione del segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato). Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Il segreto sugli atti oggetto dell’inchiesta assoggettati allo stesso dai membri della Commissione alla medesima non possono essere opposti.

La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale (la disposizione in esame è atta ad ancorare l’accompagnamento coattivo ad un procedimento definito, evitando così che si trasformi in una vera e propria misura di privazione della libertà personale, priva di idonee garanzie).

Richiesta di atti e documenti: la Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all’oggetto dell’inchiesta. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Obbligo del segreto: tutti coloro in contatto con la Commissione o che qualcosa hanno a che fare con e indagini sono sottoposte al segreto.

Organizzazione interna: le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. Per il suo funzionamento la Commissione d’inchiesta avrà un budget di 150mila euro imputati al 50% sui bilanci di Camera e Senato. Può essere autorizzato, su richiesta della Commissione e con determinazione dei Presidenti delle due Camere, un incremento delle spese in misura però non superiore al 30%, per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell’inchiesta.

Terminando, si spera che tale passaggio possa significare l’implementazione della doverosa attenzione, prioritaria apprensione e seria vigilanza verso il risparmiatore quotidianamente sommesso a pagare per questioni a lui sovente sconosciute.

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