sabato, Luglio 27, 2024

Norme editoriali

Parte prima

NORME GENERALI

Titolo in Garamond, grassetto, 14 punti, centrato, interlinea 1.5

Sottotitolo in Garamond, grassetto, 13 punti, centrato, interlinea 1.5

Abstract: in italiano e in inglese di minimo 300 e massimo 600 parole, in Garamond, tondo, 12 punti, giustificato, interlinea 1.5, rientro da ambo i lati di 2 cm.

Sommario: 1. Titolo del paragrafo 1. – 1.1. Titolo del sotto-paragrafo 1.1. – 1.2. Titolo del sotto-paragrafo 1.2. – 2. Titolo del paragrafo 2. – 3. Titolo del paragrafo 3. (Garamond, tondo, 12 punti, giustificato, interlinea 1.5, senza rientro).

  1. Titolo del paragrafo in Garamond, corsivo, 13 punti, giustificato, interlinea 1.5, senza rientro, con spaziatura successiva di 2 punti.

1.1. Titolo del sotto-paragrafo nello stesso stile.
Corpo in Garamond, tondo, 12 punti, giustificato, interlinea 1.5, senza rientro, con spaziatura successiva al paragrafo di 2 punti.

Inoltre:

  • L’utilizzo del corsivo è limitato alle parole straniere che non siano diventate di uso comune;
  • Per enfatizzare o dare un senso particolare ad un termine è necessario usare le virgolette inglesi (“ ”) e non il corsivo;
  • Le citazioni non superiori a 300 caratteri (spazi inclusi) «vanno formattate in questo modo se primarie», mentre «se secondarie […] “vanno inserite tra virgolette doppie”, in questo modo»; il testo all’interno delle virgolette non va inserito in corsivo, se non quando il corsivo è nell’originale;
  • Le citazioni più lunghe di 300 caratteri (spazi inclusi) vanno invece inserite fuori testo come un paragrafo formattato in Garamond, tondo, 11 punti, giustificato, interlinea 1.5, spaziatura successiva di 2 punti, e con tutte le righe rientranti di uguale misura sul lato sinistro.
  • Le note a piè di pagina vanno formattate con il numero a esponente prima della punteggiatura [1].
  • Tutte le note a piè di pagina devono essere seguite da un punto.
  • La pagina va in formato A4 con un margine di 2 cm su tutti e quattro i lati.

[1] Nota a piè di pagina in Garamond, tondo, 10 punti, giustificato, interlinea singola, senza rientro.

Lunghezza del contributo: tra le 4.000 e le 30.0000 parole, incluse le note a piè di pagina. Si fa presente agli Autori che è severamente vietato inoltrare contributi che riportino periodi tratti da Opere di altri Autori o da stralci giurisprudenziali senza impiego delle virgolette caporali ai fini delle relative citazioni dirette.
Il ricorso a tale prassi costituisce plagio intellettuale e comporterà la valutazione negativa d’ufficio del contributo.

Parte seconda

TECNICHE DI CITAZIONE

1 Linee guida generali

1.1 Nomi di luoghi
Il luogo di edizione di un’opera straniera va indicato nella stessa lingua in cui è riportato nell’opera medesima. Le indicazioni utili a evitare ambiguità vanno riportate tra parentesi tonde:
Cambridge (Mass.)
London (Ontario)

1.2 Alfabeti non latini
Dei termini in lingue che non fanno ricorso all’alfabeto latino dev’essere fornita la traslitterazione latina, alla quale può eventualmente essere accostata [tra parentesi quadre] l’originale.

2 Opere dottrinali

2.1 Indicazione degli autori
Il nome degli autori dovrà essere inserito con la prima lettera del nome maiuscola ed il cognome con la prima lettere maiuscola ed il resto minuscolo (es. C. Rossi, Lezioni di diritto…..).
Se sono presenti due autori, essi si citano nell’ordine riportato sul frontespizio dell’opera, separati da una virgola; se questa regola non è applicabile, si riporta il primo cognome per ordine alfabetico

G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte generale, 7a ed, Bologna, 2014.

Nel caso di tre o più autori, si cita sempre il primo autore indicato nel frontespizio, seguito da et al.; se questa regola non è applicabile, si riporta il primo cognome per ordine alfabetico.

D. Chalmers et al., European Union Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.

2.2 Monografie e opere manualistiche
I lavori monografici e le opere manualistiche si citano indicando l’autore, il titolo (in corsivo), la casa editrice, il luogo di pubblicazione, l’anno, numero della pagina che si cita (il numero della pagina si abbrevia con la lettera p.; se si citano più pagine pp.). Ad esempio:

L. Kalb, La «ricostruzione orale» del fatto tra «efficienza» ed «efficacia» del processo penale, Torino, 2005, p. 2.
M. Chiavario, Diritto processuale penale. Profilo istituzionale, Torino, 2005, pp. 87 ss. (o pp. 87-88)

2.3 Capitoli e contributi in opere collettanee e raccolte di saggi
Un contributo o capitolo all’interno di un’opera collettanea si cita indicando l’autore del contributo o capitolo, il titolo del contributo o capitolo (in tondo e tra “Virgolette”), il curatore o curatori (indicando tra parantesi a cura di, se in italiano, o ed/eds., se in inglese), il titolo del volume, il luogo di pubblicazione, l’anno, il numero della pagina da cui inizia il contributo seguito da ss., l’eventuale pagina citata nello specifico. Ad esempio:

C. Fiorio, “Inasprimenti al divieto di concedere benefici penitenziari”, in A. Scalfati (a cura di), Nuove norme su prescrizione del reato e recidiva, Cedam, Padova, 2006, pp. 225 ss., p. 229.

P. Palchetti, “The Role of General Principles in Promoting the Development of Customary International Rules”, in M. Andenas et al (eds.), General Principles and the Coherence of International Law, Brill Nijhoff, Leiden/Boston, 2019, pp. 47 ss., p. 58.

2.4 Riviste scientifiche e periodici
Il contributo su rivista si cita indicando l’autore, il titolo (in tondo e tra “Virgolette”), la rivista che ospita il contributo (in corsivo), l’anno, la parte o sezione della rivista (se questa è suddivisa in parti o sezioni aventi ciascuna una propria numerazione di pagine), la pagina (o la colonna) di riferimento. Ad esempio:

E. Amodio, “Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell’imputato sul fatto altrui”, in Cassazione penale, 2001, pp. 3587 ss., p. 3592.

G. Silvestri, “La massimazione delle decisioni penali della Corte di cassazione: i nuovi criteri”, in Foro italiano, 2004, V, 17 ss.

2.6 Voci enciclopediche
Nella citazione della voce enciclopedica occorre specificare l’autore, la denominazione della voce (in corsivo), l’opera enciclopedica che ospita la voce, il numero ordinale del volume, i dati editoriali dello stesso volume (casa editrice, luogo e data di edizione), la pagina (o le pagine) di riferimento. Ad esempio:

E. Dolcini, Potere discrezionale del giudice, in Enciclopedia del diritto, Vol. XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 744 ss.

3 Riferimenti giurisprudenziali

3.1 Giurisprudenza costituzionale
Per la giurisprudenza costituzionale si indica Corte cost., la tipologia di decisione (ordinanza o sentenza), la data di deposito, il numero di decisione. Ad esempio:
Corte cost., sentenza 26 febbraio 2002, n. 32.
Corte cost., ordinanza 27 aprile 2001, n. 112.

3.2 Giurisprudenza di legittimità
Per la giurisprudenza di legittimità si indica l’autorità emanante (Cass. pen., Cass. civ.), la sezione che ha emesso la decisione, la tipologia di decisione (ordinanza o sentenza), la data di deposito, il numero di decisione. Ad esempio:

Cass. pen., SS. UU., sentenza 11 aprile 2006, n. 4389.
Cass. civ., Sez. III, ordinanza 9 maggio 2001, n. 8439.
Cass. civ., Sez. II, sentenza 5 marzo 2004, n. 9379.

3.3 Giurisprudenza di merito
Per la giurisprudenza di merito si indica l’autorità emanante (le principali abbreviazioni: Ass. app. per Corte di assise di appello, App. per Corte di appello, Ass. per Corte di assise, Trib. per Tribunale, Giud. pace per Giudice di pace, Trib. min. per Tribunale per i minorenni), la sede geografica, la tipologia di decisione (ordinanza o sentenza), la data di deposito, il numero di decisione. Ad esempio:
Trib. Bologna, sentenza del 21 luglio 2005, n. 1823.
Ass. Milano, ordinanza 1 maggio 2009, n. 1483.
Giud. pace Bassano del Grappa, decreto 26 marzo 2004, n. 9087.

Sono comuni i criteri di indicazione della sede di pubblicazione della pronuncia citata. Per le pronunce pubblicate su rivista si indica l’abbreviazione della rivista, l’anno, la parte (se la rivista è ripartita in più parti o sezioni aventi autonoma numerazione), la pagina (o colonna) di riferimento. Ad esempio:
Corte cost., 22 gennaio 1992, n. 4, in Giur. cost., 2004, 20.
Cass, VI, 21 dicembre 2000, Veloccia, in Cass. pen., 2001, 3484, n. 1623.
Cass., III, 4 febbraio 2004, Consoletti e a., in Foro it., 2004, II, 543.
Trib. Cassino, 21 maggio 2001, Iannone, in Arch. n. proc. pen., 2001, 635.

3.4 Massime
È ormai diffusa la metodologia di citazione delle massime ufficiali di legittimità mediante il codice numerico (a sei cifre) attribuito alla massima dal Centro elettronico di documentazione (C.E.D.) della Corte di Cassazione. Ad esempio:
Cass., III, 14 gennaio 2003, Gervasio, in C.E.D. Cass., n. 224169.
Cass., III, 3 giugno 2004, C., in C.E.D. Cass., n. 229600.

3.5 Giurisprudenza di ordinamenti esteri
I casi provenienti da sistemi di common law vanno riportati scrivendo i nomi delle parti, il volume del law report in cui la decisione è pubblicata, l’anno della decisione (tra parentesi tonde). Se non evidente dal contesto, lo Stato di provenienza della decisione va specificato tra parentesi tonde alla fine della nota.

Southern Pacific Co. v. Jensen, 244 U.S. 205 (1917) (StatiUniti).
Cox v. Irlanda, 2 I.R. 503 (1992).

Per i paesi di civil law, la prassi più diffusa prevede che si citi l’autorità emanante, la città (dove applicabile, la data della decisione per esteso, il numero della decisione e/o l’indicazione del volume in cui è stata pubblicata la sentenza. Se non evidente dal contesto, lo Stato di provenienza della decisione va specificato tra parentesi tonde alla fine della nota.

Hof van Cassatie (Corte di Cassazione), 16 marzo 2007, AR F050049N (Belgio).
Conseilconstitutionnel (Corte costituzionale), 29 dicembre 1982, No.82-154DC (Francia).

3.6 Giurisprudenza europea e internazionale
I casi provenienti da corti europee si deve indicare l’autorità decidente, parti (in corsivo), numero del ricorso (se disponibile), la data per esteso.

Corte di giustizia UE, CEPSA c. LVTobar, C-279/06,11 settembre 2008
Corte EDU, Soering c. Regno Unito, n. 14038/88, 7 luglio 1989.
Corte penale internazionale, Procuratore c. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08, 23 maggio 2008.
Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, Procuratore c. DuskoTadic, IT-94-1-I, 2 ottobre 1995.
Comitato ONU dei diritti umani, A.S., D.I, O.I. e altri c. Italia, CCPR/C/130/D/3042/2017, 27 gennaio 2021.

4 Riferimenti legislativi

4.1 Normativa italiana
In generale, riferimenti legislativi vanno fatti utilizzando le abbreviazioni art./artt., n./nn., c., lett., cpv., d.lgs., l., Cost., sia nelle note che nel corpo del testo. Ad esempio:
art. 3
5-bis(bis, ter, ecc. devono esserein corsivo)
lett. c)
d.lgs. 101/2018
241/1990
d.l. 81/2008

4.2 Normativa proveniente da altri ordinamenti
I codici e gli altri materiali legislativi provenienti da giurisdizioni straniere vanno citati in lingua originale, aggiungendo tra parentesi tonde la traduzione in italiano. Ad esso devono seguire il riferimento agli articoli o sezioni citati, la data di promulgazione, il volume della gazzetta ufficiale in cui la legge è stata pubblicata (quando reperibile). Qualora essa non sia già evidente dal contesto, la giurisdizione straniera da cui proviene la fonte va specificata tra parentesi tonde al termine della nota.
L’indicazione del paragrafo si abbrevia con par., quella delle sezioni con il simbolo §/§§.

BurgerlichesGesetzbuch (Codice Civile), art. 13, 18 agosto 1896, Reichsgesetzblatt 195 (Germania).
Hakaikatsudoboshiho (Legge sulla prevenzione degli atti sovversivi), l. 240/1952, art. 4, par. 1 (Giappone).

4.3 Trattati internazionali
I trattati e gli altri accordi internazionali vanno citati inserendo il nome completo dell’accordo (in italiano per gli articoli in italiano; in inglese per gli articoli in inglese), la data della sua sottoscrizione e l’indicazione della fonte dell’organo in cui il documento è raccolto.

Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, 12 agosto 1949, 75 U.N.T.S.135, art. 3.
Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence, 11 May 2011, C.E.T.S. 210, art. 8.

4.4 Lavori e progetti della Commissione del diritto internazionale e rapporti altre istituzioni internazionali
I lavori e progetti della Commissione del diritto internazionale e i rapporti altre istituzioni internazionali si citano indicando l’organo, il titolo del documento (in corsivo), il numero identificativo, la data. Ad esempio:

Commissione del diritto internazionale, Secondo rapporto sui principi generali del diritto, A/CN.4/741, 9 aprile 2020. (o in inglese per i contributi in inglese).

5 Risorse online

Gli articoli e gli altri materiali online vanno citati indicando l’autore, il titolo (in corsivo), la prima data di pubblicazione (per esteso), l’URL e la data di consultazione del sito (in formato gg/mm/aa).
Nome Cognome, Titolo: sottotitolo, giorno mese anno di prima pubblicazione, all’indirizzo, visitato il gg/mm/aaaa.

6 Tecniche di abbreviazione

Le citazioni della medesima fonte successive alla prima vanno rese in forma abbreviata, indicando solo: autore, titolo (della monografia, del capitolo o dell’articolo), cit., seguito dalla pagina). Ad esempio:

E. Amodio, Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità dell’imputato sul fatto altrui, cit., p. 3588.

P. Palchetti, “The Role of General Principles in Promoting the Development of Customary International Rules”, cit., p. XXX.

Quando, nella nota immediatamente successiva, si cita la medesima fonte (es. stessa monografia, stesso articolo, stessa sentenza) che nella nota precedente, ma in riferimento è una pagina successiva, si utilizza ivi, seguito dall numero di pagina (o di paragrago della sentenza):

Ivi, p. XXX.

Quando, nella nota immediatamente successiva, si cita la medesima fonte (es. stessa monografia, stesso articolo, stessa sentenza) che nella nota precedente, alla stessa pagina (o allo stesso paragrafo) si utilizza Ibidem (in corsivo).

Ibidem

Non è in ogni caso consentito l’uso di op. loc. cit., op. ult. cit. e op. loc. ult. cit.