lunedì, Dicembre 2, 2024
Litigation & Arbitration

Violazione del brevetto: il caso Autostrade per l’Italia

Chi non si è trovato, durante un viaggio in autostrada, a dover fare i conti con il tutor per la rilevazione della velocità? Dietro questo dispositivo c’è molta tecnologia frutto dell’ingegno di Romolo Donnini. Nonostante tale invenzione non sia gradita ai più, i dati parlano chiaro: dall’introduzione del tutor si è avuta una riduzione del 29% della mortalità in strada solo tra il 2005 e il 2012[1] ed una riduzione degli incidenti del 70% nel 2018.

La questione è stata descritta da molti quotidiani come lo scontro tra Davide e Golia, dal momento che i protagonisti sono una piccola azienda toscana CRAFT Srl e il colosso Autostrade per l’Italia Spa (d’ora in poi Autostrade).

Ripercorriamo i fatti e le lunghe vicende processuali, che hanno avuto luogo nell’arco di più di 10 anni.

Nel novembre 1999, Romolo Donnini, titolare della CRAFT srl, deposita una domanda di brevetto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi[2]e presso l’European Patent Office[3](EPO) intitolata “sistema di sorveglianza e controllo del traffico veicolare su strade e autostrade”. Il brevetto è ottenuto nel febbraio 2002.

Ma come funziona?

Oggi ci risulta decisamente familiare, ma per l’epoca si trattava di una tecnologia a dir poco dirompente. Il sistema (fig.1) è composto da due stazioni, posizionate anche a distanza di chilometri, che rilevano il veicolo e la rispettiva targa in entrata e in uscita, calcolandone la velocità media al fine di determinare una violazione dei limiti stabiliti.

Forte delle potenzialità della sua invenzione, nel 2004 Romolo Donnini la propone per 1 milione e mezzo di euro ad Autostrade, che, al contrario, offre solo 150 mila euro, provocando l’interruzione delle trattative. Tuttavia, la vicenda si riaccende nel 2006 quando, dopo il lancio nazionale del sistema SIC Ve da parte di Autostrade, il sig. Donnini decide di fare causa al colosso.

Dal processo sono emerse delle differenze tra i due sistemi, che sono state interpretate diversamente e alternativamente in favore dell’una e dell’altra parte.

Sostanzialmente il sistema di Autostrade differenziava solo ed esclusivamente per l’utilizzo di una componente tecnica che consentiva una misurazione della velocità indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, che, al contrario, inficiavano sul sistema della CRAFT.

Infatti, il Tribunale di Roma, trovandosi d’accordo con l’analisi del c.t.u., decise di rigettare la domanda dell’attrice. In particolare, il c.t.u. aveva rilevato la diversità tecnico-strutturale di funzionamento dei due sistemi confrontati, rilevando l’insussistenza dell’“equivalenza meccanica dei due sistemi” in ragione del fatto che il rilevamento mediante sensori ottici (ossia il brevetto, C.r.a.f.t.) risultava “[…] diverso proprio nella sua composizione fisica rispetto alla spira induttiva utilizzata dal sistema Autostrade[4].

In altre parole, non sussisteva alcuna ipotesi di contraffazione, dal momento che i benefici apportati dal sistema in uso dalla convenuta erano ben maggiori di quelli del sistema brevettato dall’attrice.

La CRAFT appellò la decisione del giudice di primo grado richiamando quanto stabilito in precedenza dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “in tema di contraffazione di brevetto per equivalenza, al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, si da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, nè ripetitiva della precedente […][5].

Pertanto, siccome entrambi i sistemi sono basati sulla rilevazione mediante telecamera dei veicoli in transito con la lettura della targa posteriore, vi sarebbe equivalenza tra il brevetto CRAFT e il sistema di Autostrade, non rilevando in alcun modo che quest’ultimo non subisca condizionamenti metereologici.

Tuttavia, i giudici del merito hanno ritenuto insussistente la dedotta contraffazione, perché, posto l’utilizzo di due diversi sensori per la rilevazione della velocità, uno a spire virtuali, previsto dal brevetto CRAFT, e l’altro a spire induttive, impiegato dal sistema SIC Ve, la società attrice non aveva allegato nessun’altra equivalenza di elementi del dispositivo usato da Autostrade.

La Corte d’Appello, dunque, ribadì quanto stabilito dal giudice di primo grado con sentenza[6], contro la quale entrambe le parti proposero ricorso in Cassazione: Autostrade in via principale e CRAFT in via incidentale.

Quanto al primo, la questione verteva su quattro motivi, tra cui il rigetto della domanda di nullità del brevetto CRAFT per mancanza di novità e altezza inventiva proposta in via riconvenzionale da Autostrade. Il punto venne risolto dalla Corte di Cassazione che rilevò che “I giudici del merito sono stati chiamati a pronunciarsi in via principale sulla domanda di contraffazione proposta da C.R.A.F.T. s.r.l. E la decisione su questa domanda comportava di per sé la delibazione, in via incidentale, della questione di validità del brevetto rivendicato dall’attrice, posto che non è possibile la contraffazione di un brevetto inesistente o nullo”.

In realtà, la domanda riconvenzionale avanzata da Autostrade determinava solo l’obbligo per il giudice di decidere, ai sensi dell’art. 34 c.p.c., con efficacia di giudicato una questione che era già inclusa nell’oggetto del giudizio. E, difatti, questo è quanto è accaduto, dal momento che i giudici del merito rigettarono esplicitamente la domanda di nullità. Pertanto la Corte, ritenendo infondati tutti i motivi, rigettava il ricorso proposto in via principale.

Quanto al secondo, la questione verteva su otto motivi, che vennero tutti ritenuti fondati. La Corte, rilevando la palese contraddittorietà della sentenza oggetto del ricorso, la cassava[7] con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

In ultima analisi, il giudice del rinvio ha concluso il procedimento ordinando con sentenza[8] ad Autostrade di astenersi per il futuro dal fabbricare, commercializzare ed utilizzare il sistema di rilevazione della velocità oggetto del brevetto violato e condannandola, per ogni giorno di ritardo nella rimozione dei sistemi in funzione a pagare 500 euro di indennizzo in favore della CRAFT, ai sensi dell’art. 124 del Codice della Proprietà Intellettuale.

Autostrade ha preso atto della decisione della Corte d’Appello di Roma in un comunicato[9] pubblicato il 10 aprile dal quale emergono interessanti considerazioni.

La prima è relativa al fatto che Autostrade, nonostante la sentenza, ha deciso di non rimuovere gli attuali sistemi, sostituendoli entro tre settimane con un altro sistema e, di fatto, pagando la sanzione di 500 euro al giorno.

La seconda riguarda l’annunciato ricorso in Cassazione.

Infine, la terza è relativa all’affermazione, confermata dai giudici, secondo cui “Autostrade non ha ottenuto alcun vantaggio economico dall’utilizzo del sistema che ha come unico obiettivo quello di tutelare la sicurezza dei clienti”.

In via del tutto provocatoria, c’è da chiedersi se sia davvero così. L’utilizzo del sistema SIC Ve, contribuendo ad una corposa riduzione degli incidenti e della mortalità, avrebbe fatto lievitare il prezzo dei pedaggi, fornendo di fatto un cospicuo guadagno ad Autostrade[10]. Come già detto, questa è e resta una provocazione, giacchè per ora c’è una sentenza che afferma il contrario.

In conclusione, la vicenda sembra solo in apparenza finita, dal momento che, come detto poc’anzi, Autostrade ricorrerà in Appello e, soprattutto, implementerà un nuovo sistema che potrebbe essere comunque simile a quello della CRAFT, il ché porterebbe ad ulteriori vicende processuali in futuro.

 

[1]Dati forniti dall’ASAPS, disponibili qui: https://www.asaps.it/41450-_tutor_tutti_i_dati_del_2012_318_portali__2900_km_sotto_controllo_dal_2005_al_20.html

[2]Scheda relativa alla domanda presso l’UIBM disponibile qui: ;

[3]Scheda relativa alla domanda presso l’EPO disponibile qui:

[4]Tribunale di Roma, Sezione IX specializzata per la proprietà industriale, sentenza n. 10887/2009.

[5]Corte di Cassazione, sentenza n. 257/2004

[6]Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 2303/2012

[7]Corte di Cassazione, sez. I, sentenza n. 22563/2015

[8]Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 2275/2018

[9]“Autostrade: tutor sarà sempre attivo nonostante sentenza”, Roma 10 aprile 2018,  disponibile qui: https://goo.gl/GkCkqB

[10]Come sostenuto anche dal servizio de Le Iene del 15 aprile 2018, disponibile qui: https://www.iene.mediaset.it/video/monteleone-autostrade-ha-rubato-il-brevetto-del-tutor-_77643.shtml

Simone Cedrola

Laureto in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli nel luglio 2017 con una tesi in Procedura Civile. Collaboro con Ius in itinere fin dall'inizio (giugno 2016). Dapprima nell'area di Diritto Penale scrivendo principalmente di cybercrime e diritto penale dell'informatica. Poi, nel settembre 2017, sono diventato responsabile dell'area IP & IT e parte attiva del direttivo. Sono Vice direttore della Rivista, mantenendo sempre il mio ruolo di responsabile dell'area IP & IT. Gestisco inoltre i social media e tutta la parte tecnica del sito. Nel settembre 2018 ho ottenuto a pieni voti e con lode il titolo di LL.M. in Law of Internet Technology presso l'Università Bocconi. Da giugno 2018 a giugno 2019 ho lavorato da Google come Legal Trainee. Attualmente lavoro come Associate Lawyer nello studio legale Hogan Lovells e come Legal Secondee da Google (dal 2019). Per info o per collaborare: simone.cedrola@iusinitinere.it

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