lunedì, Dicembre 2, 2024
Criminal & Compliance

La specialità della confisca per i reati di abuso edilizio rispetto all’ipotesi prevista dall’art. 240 c.p.

In tema di abuso edilizio, rispetto alle ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 44 D.P.R. n. 380/2001, soltanto per ciò che concerne le condotte della lettera c) della norma anzidetta (rectius lottizzazione abusiva), si può operare lo strumento della confisca di cui al cpv dell’art. 44 D.P.R. n. 380/2001.

La norma richiamata afferma quanto segue “la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari”.

Appare subito chiaro che è necessario un accertamento sul fatto in sede penale, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, affinché si possa procedere alla confisca.

Diversamente, ai sensi dell’art 240 c.p. viene detto che “nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto”

Di qui, la diversità rispetto alle ipotesi di cui al comma 2 dell’art 44 D.P.R. n. 380/2001.

Infatti, mentre la confisca ex art 240, comma 1, c.p. viene disposta solo in caso di condanna, la confisca per il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 380/2001, viene comminata al momento dell’accertamento da parte del giudice penale della sussistenza della lottizzazione abusiva.

Assumono, dunque, paradossalmente, una funzione rilevante le formule assolutorie di cui all’art. 530 c.p., laddove si afferma la non sussistenza del fatto ovvero l’estraneità dell’imputato al fatto per cui si è proceduto.

Mentre nel primo caso è pacifica l’impossibilità di disporre la confisca, non sussistendo il fatto-reato oggetto del procedimento penale.

Diversamente, nel secondo caso, in caso di assoluzione con la formula “se l’imputato non lo ha commesso”, non viene esclusa la sussistenza del fatto, bensì la sola estraneità del soggetto imputato.

In tale ipotesi, in via del tutto teorica, sarebbe possibile disporre la confisca del bene, costituendo la res oggetto di un reato eventualmente accertato, ma non ricondotto al soggetto imputato nel procedimento penale.

Anche in questo caso, tuttavia, nonostante l’accertamento del fatto relativamente ad un soggetto estraneo allo stesso, parrebbe lesiva del principio del contraddittorio l’esecuzione della confisca del bene di un terzo soggetto rimasto estraneo al processo, per cui all’accertamento del fatto deve seguire necessariamente una sentenza di condanna.

Verrebbe ancora da chiedersi cosa accade quando il giudice penale non accerta la sussistenza del fatto per intervenuta prescrizione.

In tal caso, la giurisprudenza di legittimità, ed in particolare la III Sezione penale, in difformità dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza CEDU (La sentenza Varvara c. Italia e il seguente panorama giurisprudenziale), ritiene che il giudice penale possa disporre in ogni caso la confisca del bene sulla scorta del comma 2 dell’art. 240 c.p., laddove “è sempre ordinata la confisca:

1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies (2).

2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna”.

In verità questa lettura è poco condivisa.

Come è possibile, ad esempio, costituire prezzo di un reato che di per sé non è stato accertato per intervenuta prescrizione?

Senonché, come già detto, in tema di lottizzazione abusiva, la specialità della materia in essere impone l’applicazione di un diverso tipo di confisca, ossia quella prevista dall’art. 44, comma 2 D.P.R. n. 380/2001.

Nel qual caso il mancato accertamento del fatto-reato per intervenuta prescrizione, di fatto, solleverebbe il giudice penale da ulteriori interventi sulla materia, non essendo prevista, all’interno della norma anzi detta disposizione analoga a quella prevista dal comma 2 dell’art. 240 c.p., che in ogni caso appare non confacente ai casi di intervenuta prescrizione.

Allora quale possibile soluzione adottare?

Il giudice penale, pertanto che non è riuscito a pronunciare un sentenza di condanna dovrà rimettere gli atti alla competente autorità amministrativa per le conseguenziali valutazioni.

Appare doveroso, visto il “doppio binario sanzionatorio”, sia penale che amministrativo, ed al principio dell’imprescrittibilità dell’azione amministrativa, doversi applicare quanto disposto dall’art. 30 D.P.R. N. 380/2001, rubricato “lottizzazione abusiva”.

La norma in parola, al comma 7, afferma nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l’effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l’immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari”.

E ancora, al comma 8 “Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all’articolo 31, comma 8”.

Appare, dunque, più plausibile, per un effettivo rispetto del principio del riparto di giurisdizione, affidare alla P.A. il compito di intervenire per reprimere gli effetti illeciti della condotta quando il giudice penale non è riuscito ad operare un accertamento del fatto per intervenuta prescrizione o a pronunciare sentenza di condanna.

tale soluzione nulla toglie alla tutela giurisdizionale dei consociati, i quali potranno sempre far valere il proprio diritto ad una tutela giurisdizionale impugnando il provvedimento dinanzi all’autorità amministrativa competente.

 

Dott. Arcangelo Zullo

Classe 1992. Dopo aver conseguito la maurità classica, si laurea in Giurisprudenza nel 2016 alla Federico II di Napoli, con tesi in diritto penale dell'economia. Praticante avvocato presso lo studio legale Avv. Antonio Zullo & Partners. Amante del diritto connesso agli enti in tutte le sue declinazioni: dal civile al penale, dal commerciale all'amministrativo. Già collaboratore dell'area di diritto amministrativo presso la rivista Ius in itinere, è anche responsabile dell'area di Banking&Finance presso il medesimo portale di informazione giuridica. Il suo grande sogno è di affermarsi nel carriera forense e fa della passione e della determinazione le sue armi migliori. Molto attivo in politica, che vede come il principale strumento per il miglioramento della società. e-mail: angelo.zullo92@gmail.com

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