mercoledì, Novembre 13, 2024
Criminal & Compliance

Le misure di prevenzione: fondamento e natura giuridica

Le misure di prevenzione sono misure socialpreventive ante o praeter delictum, ovvero applicabili prima della commissione di reati o indipendentemente dalla commissione di ulteriori reati sul presupposto della pericolosità del soggetto destinatario della misura medesima.

Di fondamentale importanza è la distinzione tra misure di prevenzione, pene e misure di sicurezza, che rispondono a ratio e finalità differenti.

La pena, è risaputo, è una misura afflittiva irrogata nei confronti del soggetto che si è reso autore di un reato e che abbia, quindi, violato una norma penale, a seguito dell’accertamento giurisdizionale di tale violazione. Essa ha una funzione non meramente afflittiva e retributiva ma anche, come si evince dalla Carta Fondamentale all’art. 27 co. 3. (“le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”), di prevenzione speciale, orientando culturalmente il reo ed in tal modo prevenendo la commissione di futuri reati.

L’illecito penale, a sua volta, si distingue da quello civile, che è invece manchevole di qualsiasi funzione sanzionatoria: la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., infatti, è tesa a realizzare la restitutio in integrum dello status quo ante, piuttosto che punire l’autore dell’illecito. Diversamente, l’illecito amministrativo, le cui sanzioni sono disciplinate in via generale dalla l. 689/1981, presenta più tratti in comune con l’illecito penale, condividendone la natura punitiva ed afflittiva.

La pena si distingue dalla misura di sicurezza perché quest’ultima poggia non sull’accertamento della violazione di legge penale e quindi della responsabilità del soggetto, ma sull’accertamento della sua pericolosità, ovvero della probabilità che lo stesso, dopo essersi reso autore di un reato, sia recidivo. Le misure di sicurezza, infatti, hanno una “finalità terapeutica, rieducativo-risocializzatrici”[1]. La diversa ratio a cui rispondono spiega perché è possibile irrogare una misura di sicurezza a carico di un soggetto non imputabile purché pericoloso (mentre ciò non è possibile con riguardo alla pena) e perché abbiano una durata pressoché indeterminata, nel senso che vengono meno quando il reo cessa di essere considerato pericoloso socialmente. Inoltre, il Legislatore ammette l’applicazione di misure di sicurezza anche nel caso di “quasi reati”, ovvero reato impossibile, istigazione non accolta o accordo criminoso non eseguito, proprio in ragione della loro finalità rieducativa.

Il presupposto della pericolosità si riscontra anche nelle misure di prevenzione, con la differenza che in tali ipotesi la pericolosità è sine delicto o ante delictum. In realtà, a ben vedere, come evidenzia Mantovani, la prevenzione è sempre ante delictum, per cui l’unica differenza che si riscontrerebbe tra misure di prevenzione e misure di sicurezza è che nel primo caso, a dispetto del secondo, il giudizio di pericolosità prescinde dalla precedente commissione di reati[2].

Stabilite in linea generale le principali differenze tra pene, misure di sicurezza e misure di prevenzione, è bene rilevare come le misure di prevenzione siano da sempre oggetto di accesa discussione dottrinaria e giurisprudenziale in quanto strumenti volti ad operare una restrizione della libertà o di altri diritti altrui sulla base della mera pericolosità del soggetto destinatario della misura, senza che vi debba essere un previo accertamento giurisdizionale di un fatto penalmente rilevante commesso dallo stesso. È intuitivo che il timore è quello di ricadere nel “sistema del sospetto” tipico dei paesi totalitari o autoritari, trattandosi di misure che, se non ricondotte nell’alveo dei principi di razionalità, legalità e determinatezza, possono dar adito a pericolosi arbitrii.

Invero, le misure di prevenzione trovano le loro origini ben prima del regime fascista, durante il quale ebbero una propria sistemazione nel t.u. delle leggi di pubblica sicurezza del 1926 e poi nel t.u. del 1931. Sicché, con l’avvento della Costituzione si pose un problema di legittimità e quindi di compatibilità di tali misure con gli alti principi costituzionali. La Corte Costituzionale, nell’importante pronuncia n. 68/1964, ha affermato la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione, trovando esse il loro primo fondamento nell’art. 2 Cost., ovvero in quei diritti inviolabili dell’uomo che lo Stato si impegna a tutelare, anche attraverso restrizioni della libertà che non siano costituzionalmente inammissibili, nonché negli artt. 25 e 27 Cost. Dunque, secondo quanto affermato dalla Corte e da parte della dottrina (tra cui Vassalli), le misure di prevenzione sono irrinunciabili, non esistendo nella nostra società una valida alternativa che assicuri la medesima tutela dei diritti fondamentali dell’uomo costituzionalmente protetti.

Se, allora, in questo senso le misure di prevenzione sono da ritenersi legittime, l’ulteriore problema che si pone è di stabilire la misura della loro ammissibilità. Senz’altro esse devono essere rispettose del principio di legalità: la misura può essere irrogata, cioè, solo in quanto espressamente prevista dalla legge e previo accertamento giurisdizionale del presupposto di pericolosità secondo indici certi stabiliti dal Legislatore. Le misure, inoltre, devono tendere alla realizzazione della finalità di prevenzione e devono essere applicate solo dagli organi giurisdizionali ordinari a seguito di un procedimento in cui siano assicurate le garanzie giurisdizionali e il diritto di difesa, in ossequio a quanto previsto dall’art. 13 Cost.

Oggi la normativa di riferimento per le misure di prevenzione è il D.lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, anche se esse sono in costante evoluzione per effetto dei numerosi interventi legislativi che si sono succeduti in materia, nonché dell’influenza della Corte Edu. Difatti, non si può non registrare come le misure di prevenzione stiano diventato uno strumento di lotta alla criminalità organizzata grazie ad un processo che è cominciato con l’estensione dell’applicabilità delle misure personali agli indiziati di mafia e poi è continuato con l’affermazione del principio di applicazione disgiunta delle misure patrimoniali rispetto a quelle personali, ovvero indipendentemente da qualsiasi accertamento circa l’attualità della pericolosità sociale del destinatario delle misure stesse. Non si può, infatti, negare che oggi tali strumenti non assolvono solo ad una funzione preventiva, ma più in generale rispondono all’esigenza di sottrarre dal sistema economico quei patrimoni che sono stati illecitamente acquisiti, specialmente attraverso lo svolgimento di attività mafiosa.

Di fronte a questo innovato scenario, si è ripresentata urgente la annosa questione della natura giuridica, preventiva o sanzionatoria, delle misure di prevenzione. Il problema si è posto in particolar modo con riguardo alla confisca.  Come affermato dalla Corte Costituzionale in più occasioni, la confisca ha  infatti natura giuridica diversa a seconda delle finalità che è tesa a realizzare, sicché essa è assoggettata alle regole che disciplinano le misure di sicurezza, di prevenzione o della pene a seconda di come si presenta nel caso concreto. Il problema si pone, in particolare, con riguardo alla confisca di prevenzione che, se da un lato certamente ha natura preventiva perché svolge la funzione di sottrarre la ricchezza di provenienza illecita a soggetti che la possono riutilizzare in altre attività criminose, dall’altro lato ha effetti senz’altro afflittivi. Ciò è ancora più evidente a partire dall’affermazione del principio di applicazione disgiunta delle misure patrimoniali rispetto a quelle personali, menzionato sopra, in quanto legittima la confisca di beni non solo quando ricorrono gli ordinari presupposti dell’illecita provenienza, ma anche se è stato acquistato da persona che all’epoca era pericolosa[3].

Il problema della natura giuridica rileva ai fini dell’applicabilità del principio di irretroattività, proprio del sistema sanzionatorio. Chi, infatti, afferma la natura afflittiva della confisca di prevenzione e quindi la sua partecipazione al sistema delle pene in senso sostanziale, rivendica l’applicabilità dei principi di legalità (art. 25 Cost., art. 1 c.p. e 7 CEDU), tassatività e determinatezza anche in tale ipotesi, nonché del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.

[1] MANTOVANI F., “Diritto Penale”, CEDAM, 2017.

[2] MANTOVANI F., “Diritto Penale”, CEDAM, 2017.

[3] F. Menditto, “Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali): da misure di polizia a prevenzione della criminalità da profitto” in Diritto Penale Contemporaneo, 2010.

Laura De Rosa

Raccontarsi in poche righe non è mai semplice, specialmente laddove si intende evitare l’effetto “lista della spesa”. Cosa dire di me, dunque, in questa piccola presentazione per i lettori di “Ius in itinere”? Una cosa è certa: come insegnano le regole di civiltà e buona educazione, a partire dal nome non si sbaglia mai. Mi chiamo Laura De Rosa e sono nata nella ridente città di Napoli nel 1994. Fin da bambina ho coltivato la mia passione per la scrittura, che mi ha portato a conseguire col massimo dei voti nel 2012 il diploma classico presso il liceo Adolfo Pansini. Per lungo tempo, così, greco e latino sono stati per me delle seconde lingue, tanto che al liceo rimproveravo scherzosamente la mia professoressa di greco accusandola del fatto che a causa sua parlassi meglio delle “lingue morte” piuttosto che l’inglese. Tuttavia, ciò non ha impedito che anche io perdessi la mia ignoranza in proposito e oggi posso vantare un livello B2 Cambridge ed una forte aspirazione al C1. Parlo anche un po’ di spagnolo e, grazie al programma Erasmus Plus che mi ha portato nella splendida Lisbona, ora posso dire con fierezza che il portoghese non è più per me un mistero. Sono cresciuta in un ambiente in cui il diritto è il pane quotidiano ed ho sempre guardato a questo mondo come a qualcosa di familiare e allo stesso tempo estraneo, perché talvolta faticavo a comprenderlo. Approcciata agli studi legali, invece, la mia visione delle cose è cambiata e mi sono accorta come termini che prima mi apparivano incomprensibili e lontani invece rappresentano la realtà di tutti giorni, anzi ci permettono di vedere e capire questa realtà. Ho affrontato, nel mio percorso universitario, lo studio del diritto penale con uno spirito critico mosso da queste considerazioni e sono giunta alla conclusione che questo ramo è quello che, probabilmente, più di tutti gli altri rappresenta l’uomo. Oggi sono iscritta all’ultimo anno della laurea magistrale presso l’Università Federico II di Napoli e, nonostante non ci sia branca del diritto che manchi di destare la mia curiosità, sono sempre più convinta di voler dare il mio contributo all’area penalistica. L'esser diventata socia di ELSA sicuramente ha rappresentato per me un'ottima opportunità in questo senso. Scrivere per un giornale non è, per me, un’esperienza nuova. La mia collaborazione con “Ius in itinere” ha però un sapore diverso: nasce dal desiderio di mettermi in gioco come giurista, scrittrice e membro della società. Il diritto infatti, come l’uomo, vive e si sviluppa. E come l’uomo ha un animo, aspetto da tenere sempre presente quando ci si approccia a studi giuridici. Mia volontà è dare un contributo a questo sviluppo nell’intento e nella speranza di collaborare ad un diritto più “giusto” e più “umano”. Oggi nelle vesti di scrittrice, un domani in un ruolo ancor più attivo. Mail: laura.derosa@iusinitinere.it

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