venerdì, Aprile 26, 2024
Criminal & Compliance

La menzogna nel processo penale: il testimone e l’imputato

 

La menzogna nel processo penale assume una rilevanza che, in altri contesti, non ha eguali. Questo si spiega per il semplice motivo che se si pensa al contesto quotidiano, quello gioviale e scherzoso, la bugia detta non porta a conseguenze negative particolari; né il racconto falso ha una valenza particolare. Il contesto giuridico è ovviamente diverso, perché la dichiarazione emessa assume un ruolo significativo in termini di risoluzione e maggior comprensione del reato per cui si sta procedendo.

menzogna

Si pensi al caso del testimone che deve rendere dichiarazione. Il testimone che emette una dichiarazione mendace commette falsa testimonianza. La falsa testimonianza, ex art. 372 c.p.[1], è un reato e, in quanto reato, comporta l’applicazione di una sanzione (rectius, la reclusione).

In questo caso, la sanzione rappresenta quella conseguenza negativa che non esisterebbe in un contesto gioviale, di scherzo, di conversazione tra amici. In questo contesto, la falsità è diversa, proprio per il tipo di valore che assume la testimonianza. Il testimone è un mezzo di prova importante, se non essenziale, e la sanzione serve per garantire il corretto funzionamento dell’attività giudiziaria tramite una testimonianza corretta. Il testimone ha l’obbligo di dire la verità, per evitare di sviare la decisione finale[2] e la menzogna, dunque, assume una estrema rilevanza.

Pur rimanendo nell’ambito giudiziario, l’esame dell’imputato (ex art. 503 c.p.p.[3]) assume connotati diversi, ma non meno importanti. Innanzitutto, l’imputato non è un testimone, ma è <<la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo>> (ex art. 60 c.p.p.).

La diversità risiede nel fatto che egli non ha l’obbligo di dire la verità.  Questo per due ordini di motivi:

  • “Mentire” potrebbe far parte della strategia di difesa dell’avvocato. Essendo il diritto di difesa inviolabile (ex 24 Costituzione), nulla vieta all’imputato di costruire un racconto difforme dalla realtà;
  • L’art. 503 c.p.p. non prevede per la parti l’obbligo del giuramento previsto per periti e consulenti. L’imputato può essere sentito solo se ne abbia fatto richiesta o se vi abbia acconsentito. Non ha, quindi, l’obbligo di deporre. A conferma di ciò, l’articolo citato richiama unicamente gli articoli 498 e 499 c.p.p., non l’art. 497, co. 2, c.p.p., che prevede appunto l’obbligo di dire la verità.

Posto questo, si può dedurre che l’ordinamento abbia riconosciuto all’imputato il diritto di mentire[4]. In questo contesto, diversamente rispetto al precedente, la menzogna non è reato e, pertanto, è più probabile che l’imputato sia portato a mentire, soprattutto se alle spalle c’è la commissione di un grave reato.

È d’obbligo sottolineare che tale diritto non è arbitrario. L’ordinamento ha posto dei limiti[5] nell’esercizio nel diritto di mentire. L’imputato è punibile se:

  • Incolpa di un reato un’altra persona, pur sapendo che è innocente (calunnia, ex 368);
  • Afferma falsamente che è avvenuto un reato che nessuno ha commesso (simulazione di reato, ex 367);
  • Dice il falso riguardo le proprie generalità.

Infine, <<se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’articolo 197 e le garanzie di cui all’articolo 197-bis>> (ex art. 64, co. 3, lett. c, c.p.p.).

[1] << Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’autorità giudiziaria o alla corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni>>.

[2] L. Tramontano (a cura di), Il codice penale spiegato con esempi pratici, dottrina, giurisprudenza, schemi, tabelle e appendice normativa, CasaEditriceLaTribuna, 2004, pp. 683-5.

[3] << 1. Il presidente dispone l’esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e imputato.
2. L’esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499
[…]>>

[4] D. Crestani, Le garanzie processuali dell’imputato, in www.istrevi.it/ius, 29 maggio 2011.

[5] F. Castellaneta, Il diritto dell’imputato di mentire, in www.avvocatocastellaneta.it, 19/05/2009.

Avv. Maria Vittoria Maggi

Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell'area di Criminologia di Ius in Itinere. Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992. Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea  in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo "L'esame del testimone minorenne". Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla  sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell'espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza. Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze. Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l'università "La Sapienza" di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo "L'interrogatorio e l'analisi finalizzata all'individuazione del colpevole". Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell'ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l'esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista. Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all'esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi). Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere. email: mvittoria.maggi92@gmail.com

Lascia un commento