sabato, Ottobre 5, 2024
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Abuso della personalità giuridica degli enti: generalità e ipotesi concrete

L’acquisto della personalità giuridica per gli enti del V libro[1]– vale a dire le società – si verifica, in base al dettato dell’art. 2331, co. 1, c.c., con l’iscrizione delle società nel registro delle imprese, disposta dall’Ufficio del registro dopo una verifica della regolarità formale della documentazione esibita. L’acquisto è, dunque, automatico ogniqualvolta si utilizzi uno dei tre tipi di società (di capitali) previsti dal codice civile. In questo, infatti, risiede il proprium del sistema c.d. normativo[2]che, per l’appunto, non richiede un controllo caso per caso, ma piuttosto un controllo per tipi, trattandosi di verificare solo la rispondenza in concreto dell’atto costitutivo alle norme inderogabili proprie di uno dei tre tipi di società di capitali, ivi compreso l’aspetto patrimoniale.

Ciò posto, dall’automatica attribuzione della personalità giuridica discende la nascita di un nuovo soggetto di diritto fornito di capacità giuridica generale, cui vanno riferiti pertanto, in via esclusiva, gli atti posti in essere dagli organi a ciò abilitati, nonché i relativi effetti giuridici. Sotto tale ultimo aspetto viene in rilievo la previsione dell’art. 2325 c.c.[3]secondo cui “nelle società per azioni delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. La responsabilità limitata comporta, dunque, la tendenziale insensibilità del patrimonio del socio alle vicende della società. Difatti, tecnicamente, il socio è obbligato materialmente solo ad eseguire il conferimento determinato nel contratto sociale, viceversa, in caso di evoluzione patologica dei rapporti patrimoniali tra la società e i terzi, i creditori sociali dovranno rivolgersi solo alla società per ottenere quanto dovuto dalla stessa senza poter esperire azioni individuali nei confronti dei singoli soci. Il socio, pertanto, non corre altro rischio se non quello di perdere la somma o il bene conferito in società e costituente il patrimonio sociale[4].

Tanto premesso, la possibilità di beneficiare dello schermo del regime di responsabilità limitata previsto per le società dotate di personalità giuridica risulta talmente appetibile per i soggetti che intendano svolgere un’attività economica di tipo imprenditoriale da dar vita alla nascita di fenomeni in cui si realizza un abuso della personalità giuridica e, in particolare, dello schermo societario. In particolare, secondo la nozione accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza si ha, tecnicamente, abuso della personalità giuridica quando un soggetto goda di una disciplina di favore in situazioni diverse da quelle che ne giustificano l’applicazione[5].

Tale situazione si realizza, in definitiva, quando un soggetto fruisca della limitazione della responsabilità oltre i limiti entro i quali il legislatore aveva inteso contenerla. Non sfugge, così, come la tematica dell’abuso della personalità giuridica s’inserisca nel più ampio quadro dell’abuso di diritto e, dunque, nell’esercizio disfunzionale dello stesso da parte del suo titolare. Ecco, quindi, che  il problema del c.d. abuso della personalità giuridica si configura quando un soggetto  o si nasconde dietro lo schermo di una società al fine di eludere un divieto di legge (ad es. per rendersi acquirente di beni o cessionario di diritti in presenza di specifici divieti in tal senso) o di origine convenzionale (si pensi al patto di non concorrenza) o norme fiscali, dando a vita a società di comodo, oppure nel caso in cui crea una società di capitali al fine di godere del più benevolo regime di responsabilità limitata, ma poi la gestisce come se fosse cosa propria, in casi estremi, confondendo il proprio patrimonio con quello sociale ed esautorando gli organi sociali.

Tanto detto, risulta ora doveroso vagliare le ipotesi concrete in cui tale abuso è stato riscontrato nell’esperienza dei traffici giuridici ed economici. Il primo ambito in cui si è ritenuto di dover ravvisare la ricorrenza del fenomeno in questione è rappresentato dall’ipotesi in cui si realizza un caso di confusione de patrimoni e/o di sfere giuridiche. In particolare, ricorre un caso di confusione di patrimoni quando i beni appartenenti alla società vengono costantemente confusi con gli altri beni di carattere personale del socio o viceversa con conseguente impossibilità di imputazione certa di determinati beni ad un soggetto giuridico precisamente individuato. Tale confusione si pone in netto contrasto con i principi generali dettati in materia societaria, in quanto il legislatore, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni verso i terzi, non solo impone la costituzione di un patrimonio societario autonomo, ma soprattutto esige che lo stesso risulti effettivo, evitando qualsiasi forma – se non entro confini ben definiti – di utilizzazione per scopi estranei allo svolgimento dell’attività di impresa. Pur non essendo sufficiente, a tal fine, un singolo atto di confusione, richiedendosi una sequenza sistematica ed eterogenea di atti e comportamenti, si ritiene comunque che anche un solo atto in tal senso possa valere come indice presuntivo dell’esistenza di un caso di abuso della personalità giuridica, in quanto si ritiene che l’ente personificato sia stato utilizzato abusivamente proprio per eludere l’adempimento di obbligazioni verso i terzi.

In più, un coinvolgimento della responsabilità personale del socio è stata affermata soprattutto nel caso di confusione di sfere giuridiche, in quanto con essa si crea una situazione di apparenza in ordine all’esistenza di un’impresa individuale tramite l’occultamento della diversità soggettiva tra socio e società[6]. In particolare, tale confusione può essere determinata dall’uso di ditte simili, dall’impiego degli stessi edifici o locali aziendali, dall’utilizzo del medesimo personale dipendente o dall’utilizzazione indiscriminata degli stessi libri contabili, di modo che, nell’attività economica esercitata diviene impossibile distinguere se un atto rientri nella sfera giuridica della società o in quella personale del socio.

Sul punto il motivo per cui e la dottrina e la giurisprudenza ritengono di dover superare lo schermo societario per affermare la responsabilità personale del socio risiede nell’impossibilità di opporre ai terzi, caduti incolpevolmente in errore, il principio di divisione in tutte le ipotesi in cui non venga effettivamente realizzata quella separazione tra società e socio che è condizione e presupposto per la sua applicazione ed efficacia. Non può obliterarsi, infatti, come il requisito dell’alterità soggettiva sostanziale e formale è elemento consustanziale alle società di capitali. Si badi, poi, che secondo la migliore dottrina, nel caso di confusione di sfere giuridiche non si tratta di addivenire ad una responsabilità personale del socio da disconoscimento della personalità giuridica dell’ente, in quanto o stesso socio è chiamato a rispondere, accanto alla società di capitali interessata, in base ad un titolo diverso ed autonomo rappresentato dalla c.d. responsabilità da affidamento, ossia da falsa rappresentazione della realtà che altera la valutazione del terzo che opera con il socio o con la società, determinandolo in via ingannevole a prestare un consenso che con ogni eventualità non sarebbe stato prestato o sarebbe stato prestato in condizioni diverse. Ulteriore ipotesi in cui si è ritenuto di dover ravvisare un fenomeno di abuso della personalità giuridica è rappresentato dal c.d. dominio illegittimo della società. C

on l’espressione dominio della società si intende far riferimento alle ipotesi di appartenenza della totalità delle azioni o delle quote ad un unico soggetto. In realtà, è bene precisare, che dalla disamina della disciplina dettata in punto di s.r.l. e s.p.a. uni personali[7], di per sé il fattore del dominio  della società da parte di un unico socio non costituisce valido motivo per affermare la responsabilità di tale soggetto e ciò neanche se per ipotesi il socio unico in veste di amministratore esercita ogni potere o dirige e gestisce la società. In particolare, come più volte sottolineato, anche nelle ipotesi di collegamento societario, non è l’esercizio di un potere di direzione unitaria continuativo e ampio a fondare la responsabilità, e cioè ad integrare da solo la presunzione dell’esistenza di un pregiudizio per i ceditori sociali, essendo sempre e comunque necessaria l’esistenza di un vero e proprio abuso oggettivo, da intendersi come direzione del gruppo da parte dell’impresa dominante in modo non adeguato alle esigenze dell’intero gruppo; in tali casi, al fine di reprimere detto abuso, si ritiene di dover configurare la responsabilità di tale impresa posta in posizione di dominio dell’intero gruppo di modo che la stessa sia tenuta ad assumersi le perdite patite dalle società dipendenti e prestare garanzia nei confronti dei creditori delle stesse rispondendo direttamente nei loro confronti a titolo di responsabilità da dominio illegittimo.

Infine, ulteriore caso di abuso è rappresentato dal fenomeno della c.d. sottocapitalizzazione societaria. In particolare, il problema delle società sottocapitalizzate si pone pure extra moenia,  in quanto la maggior parte degli ordinamenti giuridici impongono, per la costituzione di una società di capitali, l’esistenza di un capitale minimo in correlazione al tipo di società, ma non si impone affatto che lo stesso risulti adeguato al raggiungimento dello scopo sociale in concreto perseguito, nonché alla natura e alle dimensioni dell’impresa sociale. Ciò posto, il problema dell’abuso della personalità giuridica mediante sottocapitalizzazione si pone più propriamente quando la società sottocapitalizzata viene sistematicamente sostenuta dai soci con la pratica dei prestiti sociali. Ed è proprio in questa prospettiva che si presta ad essere esaminata quella giurisprudenza[8]che ha chiamato i soci di una società a responsabilità limitata a rispondere illimitatamente dei debiti sociali sul presupposto, accertato in fatto, che essi versavano nelle casse sociali a titolo di mutuo tutte le somme che fossero state di volta in volta necessarie per far fronte alle obbligazioni della società, sicchè la veste giuridica di società di capitali si rivelava come lo schermo a riparo del quale i soci si riservavano di decidere quali debiti sociali pagare, mettendo la società in grado di pagarli con il proprio prestito, e quali debiti sociali invece non pagare, trincerandosi dietro il beneficio della responsabilità limitata.

[1]Difatti, è bene sottolineare che le persone giuridiche sono sia quelle disciplinate dal Legislatore nel I libro del c.c. nel titolo delle persone, sia e società, regolate dal titolo V del c.c.

[2]Cui solitamente si contrappone quello concessorio degli enti senza scopo di lucro, disciplinati dal I libro del c.c., laddove il riconoscimento deriva da un provvedimento della P.A.

[3]Relativa alle S.p.a. ma applicabile pure alle s.r.l. e alle s.a.p.a., fatta eccezione per la figura dei soci accomandatari.

[4]E’ evidente, così, la deroga al dettato dell’art. 2740 c.c. – laddove si fissa la regola della c.d. responsabilità patrimoniale generica – deroga consentita dalla legge a patto che vengano adempiuti gli oneri pubblicitari a garanzia dei creditori e dei terzi, in forza dello stretto legame tra pubblicità e responsabilità.

[5]V., F. GALGANO, I gruppi di società, in I Grandi Temi. Le società, trattato diretto da F. GALGANO, Torino, 2001, p. 227.

[6]Si parla in tal caso di responsabilità da apparenza.

[7]Cfr., D.lgs. n. 88 del 1993.

[8]Cfr., Cass., n. 16291 del 2018; Cass., n. 14056 del 2015.

Elena Ficociello

Elena Ficociello nasce a Benevento il 28 luglio del 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica presso l'istituto "P. Giannone" si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli. Si laurea il 13 luglio del 2017, discutendo una tesi in diritto processuale civile, relativa ad una recente modifica alla legge sulla responsabilità civile dello Stato-giudice, argomento delicato e problematico che le ha dato l'opportunità di concentrarsi sui limiti dello ius dicere. A tal proposito, ha partecipato all'incontro di studio organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di Appello di Roma sul tema "La responsabilità civile dei magistrati". Nell'estate del 2016, a Stasburgo, ha preso parte al master full time "Corso Robert Shuman" sulla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, convinta che un buon avvocato, oggi, non può ignorare gli spunti di riflessione che la giurisprudenza della Corte EDU ci offre. Adora viaggiare e già dai primi anni di liceo ha partecipato a corsi di perfezionamento della lingua inglese, prima a Londra e poi a New York, con la Greenwich viaggi. È molto felice di poter collaborare con Ius in itinere, è sicuramente una grande opportunità di crescita poter approfondire e scrivere di temi di diritto di recente interesse. Contatti: elena.ficociello@iusinitinere.it

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