mercoledì, Marzo 27, 2024
Criminal & Compliance

Caporalato: manodopera in condizioni di sfruttamento

Cosa si intende per caporalato?

L’espressione “caporalato” fa riferimento all’intermediazione illegale tra lavoratore e datore di lavoro. I caporali sono coloro che reclutano manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento. Il fenomeno interessa prevalentemente il settore agricolo, ma può manifestarsi anche nel campo dell’edilizia.

Il reato di caporalato è stato inserito nel codice penale cinque anni fa, con l’introduzione dell’art. 603-bis rubricato “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. La fattispecie del reato era circoscritta, poichè puniva penalmente il caporale solo nel caso in cui fossero contestualmente provati lo svolgimento in forma organizzata della sua attività di intermediazione e lo sfruttamento fosse stato perpetrato mediante violenza, minaccia o intimidazione. [1]

La disciplina è stata oggetto di riforma con la legge n. 199/2016. [2]

Il caporalato, prima della legge del 2016, era punibile secondo quanto disposto all’articolo 603-bis del codice penale. Tuttavia, la legge 199 ha modificato alcuni aspetti della materia come la fattispecie del reato, cioè la descrizione del comportamento punibile e l’entità della pena. Inoltre, in precedenza era previsto che, per essere punibile il caporale doveva utilizzare comportamenti violenti o intimidatori, cioè condotte che spesso erano difficili da provare.  La nuova legge invece semplifica la fattispecie prevedendo quanto segue: oggi risponde di intermediazione illecita chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, e ciò indipendentemente dalla forma – organizzata o meno – dell’attività di intermediazione svolta e a prescindere dalle modalità con cui si è concretamente manifestato lo sfruttamento.

Secondo la nuova normativa lo sfruttamento è configurabile in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

-reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

-la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

-sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

-sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. [3]

Il reato di caporalato è punito con la reclusione da uno a sei anni e con una multa da 500 a 1000 euro per ogni lavoratore reclutato. La detenzione può arrivare a otto anni se viene usata qualche forma di violenza o minaccia. La legge prevede anche la possibilità di attenuanti in caso di collaborazione con le autorità. È stato regolato anche l’obbligo di arresto per chi viene colto in flagranza di reato e, in alcuni casi, è disposta la confisca dei beni. I proventi delle confische inoltre, saranno riuniti nel Fondo antitratta, cui si attingerà per gli indennizzi alle vittime del caporalato. La legge stabilisce misure di sostegno e tutela del lavoro agricolo. Sono state disposte altresì norme per la sistemazione logistica e per il supporto dei lavoratori stagionali, per i contratti di riallineamento retributivo e per la Rete del lavoro agricolo di qualità, alla quale possono essere iscritte le imprese agricole più virtuose.

Quindi, con l’entrata in vigore delle norme contenute in suddetta legge sono state rese più severe le pene per chi commette questo genere di reati.

La diffusione del caporalato è aumentata costantemente negli ultimi anni, parallelamente alla crescita del lavoro irregolare nell’ambito dell’agricoltura. Secondo i dati dell’Istat, negli ultimi dieci anni questo tipo di occupazione è cresciuto di circa il 23 per cento, quasi il doppio rispetto alla media degli altri settori economici nazionali. Le ragioni di un tale aumento sono dovute sia alla crisi economica sia al flusso migratorio, fonte di manodopera a basso costo. [4]

In Italia in particolare il caporalato è spesso collegato ad organizzazioni malavitose. Esso si è diffuso tra le fasce più deboli e disagiate della popolazione, soprattutto tra i lavoratori immigrati. Il fenomeno del caporalato si è propagato soprattutto, a seguito dei recenti movimenti migratori provenienti dall’Africa, dalla Penisola Balcanica, dall’Europa orientale e dall’Asia. Generalmente gli emigrati, nella speranza di migliorare la propria condizione, finiscono nelle mani di queste persone, che li riducono in condizioni di schiavitù e dipendenza. Inchieste giornalistiche del 2015 hanno evidenziato come il fenomeno continua ad aver diffusione anche nei confronti di donne italiane, durante le campagne di raccolta dell’uva e delle fragole. [5]

Va menzionato l’episodio accaduto in Italia in provincia di Foggia, che ha visto vittime 16 persone, avvenuto tra il 4 e il 6 agosto 2018. Tale evento ha riacceso l’allarme sul caporalato e, soprattutto sulle situazioni ancora esistenti nell’Italia del meridione. Il primo incidente è avvenuto il 4 agosto e l’altro più grave il 6 agosto che ha coinvolto braccianti stranieri che tornavano dai campi di pomodoro dove lavoravano.  La dinamica dei due incidenti è stata molto simile: i braccianti avevano concluso la loro giornata di lavoro nei campi dove raccoglievano i pomodori e stavano ritornando verso il campo di Rignano Garganico, o un altro degli insediamenti che si trovano in quella zona. Nell’incidente avvenuto il 6 agosto si presume che l’autista abbia avuto un colpo di sonno o un malore, che lo ha portato ad uscire dalla corsia e scontrarsi con un tir.

Le condizioni dei braccianti nei campi del foggiano sono disumane e da anni sono state fatte denunce dalle organizzazioni sindacali, senza nessun riscontro positivo. Molte persone vivono nei campi all’aria aperta, con una paga di meno di tre euro all’ora. Inoltre secondo diverse testimonianze i trasporti con il furgone, dai campi di lavoro ai posti dove vivono, costa cinque euro per ognuno dei passeggeri. Il trasporto, come l’alloggio, viene organizzato dai cosiddetti “caporali”, gli intermediari che per conto dei proprietari dei campi si assicurano che ogni giorno ci sia un adeguato numero di persone a lavorare. [6]

È necessario denunciare questi fenomeni, far cessare queste forme di reclutamento e organizzazioni illegali della manodopera, diffuse soprattutto nel settore agricolo; forme che si diffondono attraverso gli intermediari che assumono, per conto dell’imprenditore e dietro una tangente, operai giornalieri, al di fuori dei normali canali di collocamento e senza rispettare le tariffe contrattuali sui minimi salariali.

 

[1] Nuove misure in contrasto con il caporalato, www.cisl.it

[2] Legge del 29 ottobre 2019 n. 199, Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

[3] www.lavoroediritti.com, Maroscia A, Caporalato: “Cos’è e cosa prevede la legge per il reato di sfruttamento del lavoro?”, del 4.08.2018

[4] www.tpi.it, Valia C.,  “Caporalato, cos’è e cosa prevede la legge del 2016?”, del 6.09.18

[5] www.wikipedia.org, Caporalato

[6] Articolo del 7.08.2018, “16 morti in 48 ore”,  www.ilpost.it

Immagine tratta da: www.farodiroma.it, caporalato. Due arresti in Capitana articolo del 21.08.18

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

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