giovedì, Dicembre 12, 2024
Criminal & Compliance

Concorso di persone o mera connivenza? La condotta di chi assiste al reato

Quando si parla di concorso nel reato? Qual è il contributo partecipativo che può dar vita al concorso e quando chi assiste inerte non è punibile? Per comprendere quali siano i limiti della punibilità per concorso nel reato e quindi in quali casi possa applicarsi la mera connivenza non punibile, è opportuno fare qualche cenno introduttivo alla disciplina generale del concorso, per poi estenderla attraverso l’interpretazione giurisprudenziale.

Quando più soggetti realizzano congiuntamente un reato si ha concorso di persone nel reato, fattispecie in cui ciascuno dei concorrenti soggiace alla pena per il reato stabilita.[1] Il reato concorsuale è la più discussa tra le forme di manifestazione del reato e corrisponde al fenomeno della cooperazione tra più soggetti nel realizzare un illecito penale, c.d. “compartecipazione criminosa”.[2]

Nel sistema penale italiano, se si segue l’orientamento prevalente del concorso di persone come fattispecie plurisoggettiva eventuale[3], i requisiti strutturali sono quattro, i primi tre oggettivi, l’ultimo soggettivo:

1) la pluralità di concorrenti;

2) la realizzazione di un fatto tipico;

3) il contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del fatto tipico;

4) l’elemento soggettivo.[4]

Rispetto al quarto punto (il requisito dell’elemento soggettivo), si ritiene che per sussistere concorso di persone nel reato sia necessario altresì un nesso psicologico tra ogni concorrente ed il fatto posto in essere, quindi può parlarsi di concorso doloso e concorso colposo solo in presenza di un contributo psicologico del concorrente.

Anche la condotta omissiva può rilevare ai fini della realizzazione del concorso, distinguendo le categorie del c.d. concorso nel reato omissivo e del c.d. concorso per omissione nel reato commissivo ed è proprio in quest’ultimo che si instaura la c.d. mera connivenza.

Affinché l’omissione abbia rilevanza penale, infatti, è indispensabile che sia, in primis, condizione necessaria o almeno agevolatrice della realizzazione del fatto (come il custode che pattuisce con i ladri di non azionare l’allarme); in secondo luogo, è necessario che essa costituisca violazione dell’obbligo giuridico di impedire il reato.[5]

Dunque, quali sono i confini tra l’omissione penalmente rilevante e come tale punibile e la mera connivenza non punibile?

Per mera connivenza si intende “il comportamento di chi assiste alla perpetrazione del reato senza intervenire, non avendo però alcun obbligo giuridico di impedirne la commissione.”[6] Il soggetto inerte non sarà investito di responsabilità alcuna poiché l’ordinamento non prevede alcun obbligo in capo ai cittadini di ostacolare il compimento di reati, eccetto per quelle particolari categorie di persone che appartenendo alla forza pubblica (come guardie giurate, sindaci di società, titolati di poteri di istruzione), che rivestono specifiche qualifiche, c.d. posizioni di garanzia. Tali ultimi soggetti hanno un obbligo giuridico di impedire i reati ex art. 40 c.2 c.p. secondo il quale “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Nondimeno, se pacifico è il c.d. principio della facoltatività del soccorso difensivo che si desume dall’ordinamento (art. 52 c.p.), meno chiaro è il confine tra concorso e connivenza, laddove sia difficoltoso accertare le conseguenze derivanti dalla mera presenza di un soggetto nel luogo del reato.

In linea generale il giudice, in sede di accertamento, dovrebbe distinguere caso per caso la mera presenza passiva non punibile dall’oggettivo rafforzamento del proposito criminoso altrui, punibile. Ma il codice in merito tace.

Pertanto sul tema domina la casistica, nella quale i giudici hanno abbracciato di volta in volta diverse interpretazioni provando con interventi chiarificatori a dare maggiore certezza all’istituto:

  • Con la n. 11 giugno 2014, n. 24615 la Corte di Cassazione si è espressa sul caso in cui due soggetti che alloggiavano in un albergo, avevano fatto ingresso ad una privata dimora a esso contiguo, commettendo il furto di alcune giacche. Dopo le condanne di merito, i due imputati hanno proposto ricorso per cassazione ed uno dei due ha censurato l’errore dei giudici di secondo grado per non aver rilevato, in suo favore, la connivenza non punibile. L’imputato, infatti, si esonerava da responsabilità perché si dichiarava soltanto presente al momento del fatto. I giudici di legittimità, accogliendo la censura del ricorrente, hanno ribadito il principio per il quale: mentre il concorso nel reato si realizza quando un soggetto arreca un apporto materiale/morale al comportamento criminoso altrui (con coscienza e volontà di cooperare), la connivenza non punibile prescinde da tale contributo e si configura come atteggiamento passivo circoscritto ad un’adesione psicologica o ad una mera presenza sul luogo del reato.[7]
  • Con la Cass. Pen. sez., III, 20 settembre 2012, n. 38716 in materia di detenzione di sostanze stupefacenti, invece, si afferma che “la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato vada individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto, invece, un contributo partecipativo – morale o materiale – alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito”.[8]
  • Di rilievo è altresì la Cass. Pen., 20 aprile 2012, n. 15211, stavolta in materia di violenza sessuale di gruppo, che chiariva la necessità del delitto di violenza sessuale di gruppo di essere fattispecie plurisoggettiva, consistendo nella partecipazione, da parte di più persone, ad atti di violenza sessuale; specificava, poi, che “l’esecuzione del delitto non richiede necessariamente che ciascun partecipe realizzi l’intera fattispecie nel concorso contestuale dell’altro e degli altri correi, ben potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico di riferimento ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti”.[9]

[1] Art. 110 c.p.

[2] FIORE S. e FIORE C., “Diritto penale parte generale”, IV ed. UTET giuridica.

[3] In merito alla necessità di chiarire il meccanismo che permette di punire il contributo nel concorso rispetto ad una fattispecie criminosa monosoggettiva (in quanto il reato è in astratto monosoggettivo, potendosi realizzare anche ad opera di un solo soggetto), la dottrina si è divisa. Secondo la teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale, “ai fini della punibilità del concorso, rileva la combinazione tra la clausola di parte generale e le singole norme di parte speciale. […]” (GAROFOLI R., Diritto Penale Parte generale, V ed., Nel diritto Editore). Da tale sintesi nasce una nuova fattispecie incriminatrice frutto della sinergia dei vari contributi di partecipazione e si ammette la sussistenza del concorso quando le condotte di più soggetti realizzano congiuntamente tutti dli elementi di una fattispecie di parte speciale, indipendentemente dalla presenza di una condotta principale. In base a questo meccanismo non nascerebbe una sola nuova fattispecie criminosa, bensì tante diverse fattispecie per ogni concorrente. Secondo la “teoria dell’accessorietà”, invece, la partecipazione criminosa è accessoria rispetto a quella principale dell’autore e solo in quanto tale rileva. Tale teoria è comunque minoritaria.

[4] ROSSI G., Responsabilità oggettiva ed ipotesi concorsuale ex art. 116 c.p., tratto da  www.fedoa.unina.it.

[5] GAROFOLI R., Diritto Penale Parte generale, V ed., Nel diritto Editore

[6] Op. ult. cit.

[7]Concorso di persone nel reato e mera connivenza: la linea di confine”, tratto da www.Altalex.com.

[8] GAROFOLI R., Diritto Penale Parte generale, V ed., Nel diritto Editore

[9] Op. ult. cit.

Avv. Alessia Di Prisco

Sono Alessia Di Prisco, classe 1993 e vivo in provincia di Napoli. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, esercito la professione collaborando con uno studio legale napoletano. Dopo la maturità scientifica, nel 2017 mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, redigendo una tesi dal titolo "Il dolo eventuale", con particolare riferimento al caso ThyssenKrupp S.p.A., guidata dal Prof. Vincenzo Maiello. In seguito, ho conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a Roma, con una dissertazione finale in materia di diritto penale, in relazione ai reati informatici. Ho svolto il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata affiancando il GIP e scrivo da anni per la rubrica di diritto penale di Ius In Itinere. Dello stesso progetto sono stata co-fondatrice e mi sono occupata dell'organizzazione di eventi giuridici per Ius In Itinere su tutto il territorio nazionale.

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