venerdì, Luglio 26, 2024
Criminal & Compliance

Caso Vannini, la sentenza definitiva: omicidio doloso

Lo scorso 30 settembre la Corte d’Assise d’Appello di Roma – nel processo Vannini bis –  pronunciava la sentenza definitiva sul caso che vedeva quale vittima di omicidio il ventunenne Marco Vannini e condannava a 14 anni di reclusione Antonio Ciontoli e a 9 anni e 4 mesi di reclusione per gli altri familiari coinvolti nel caso.

  1. Breve ricostruzione del processo Vannini.

La Corte d’Assise di Roma nel 2018 affermava la penale responsabilità di Antonio Ciontoli per il delitto di omicidio, commesso con arma da fuoco, ai danni del giovane Marco Vannini, nella cittadina di Ladispoli, sulla costa laziale, tra il 17 e il 18 maggio 2015.

Dalla testimonianza di Antonio Ciontoli si apprendeva che i due stessero simulando uno scherzo nel quale quest’ultimo, convinto che l’arma da fuoco[1] fosse scarica, la puntava in direzione di Marco mentre era intento a fare la doccia. Il Ciontoli esplodeva un colpo che raggiungeva la vittima sul braccio destro, attraversando il logo superiore del polmone destro e dopo il cuore[2]. Poche ore dopo, verso le 3 di notte circa, Marco Vannini moriva a causa di anemia acuta meta emorragica.

La stessa Corte, inoltre, affermava la responsabilità penale dei familiari del Sig. Ciontoli, ossia Federico, Martina – all’epoca fidanzata di Marco Vannini – e Maria Pezzillo[3], condannandoli alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione per il delitto di omicidio colposo, ossia per concorso colposo nell’omicidio commesso da Antonio Ciontoli, la cui prova della colpa cosciente – così come enunciata dalla prima formula di Frank – consisteva nell’aver omesso l’esatta verifica della causa del malessere del giovane Marco, della cui ferita erano perfettamente consapevoli[4].

Secondo la prima sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Roma nel 2018, Antonio Ciontoli e i suoi familiari nell’immediatezza del fatto furono gravati dall’obbligo giuridico di attivarsi al fine di dare avviso di quanto avvenuto e soccorrere la vittima. Nonostante dalla testimonianza del Ciontoli si evincesse che il colpo fosse partito “accidentalmente”, ciò non escludeva la necessità di richiedere soccorso per la vittima. Diversamente, tale obbligo, non si sarebbe attivato qualora l’omicidio fosse stato volontario[5].

  1. Questioni giuridiche connesse al caso.

Dalla sentenza della Corte d’Assise di Roma, nonché della Corte d’Appello d’Assise, della Suprema Corte di Cassazione ed in ultimo dalla Corte d’Assise d’appello bis, il thema decidendum della questione è – secondo i giudici – il dover configurare nella condotta dell’intera famiglia Ciontoli il dolo eventuale o la colpa cosciente nel delitto d’omicidio. Invero, la Corte d’Assise d’Appello riteneva che la decisione del giudice di primo grado non fosse del tutto condivisibile, in quanto non esiste un filone unitario – né in dottrina né in giurisprudenza – in grado di spiegare con fermezza il discrimen esistente tra il dolo eventuale e la colpa nella forma aggravata ex art. 61 n. 3 c.p.

Rievocando gli indici della sentenza Tyssenkrupp, attraverso i quali era possibile distinguere, almeno in parte, la colpa cosciente dal dolo eventuale, i giudici della Corte d’Appello d’Assise di Roma hanno analizzato i comportamenti del Sig. Antonio Ciontoli sottolineando che «le uniche condotte esclusivamente attribuibili ad Antonio Ciontoli riguardano il “colpo d’aria”, la richiesta al dr. Materia (del PIT) di tacere l’esplosione del colpo d’arma da fuoco e il tentativo, anche in extremis, di limitare le proprie responsabilità asserendo che il colpo era partito causalmente».

In sentenza[6], si leggeva inoltre che non si configurava il dolo eventuale, bensì colpa cosciente, in quanto «il bilanciamento delle conseguenze avrebbe fatto propendere il Ciontoli per la tutela dei propri interessi piuttosto che per la salvezza del ferito». Si legge ancora in sentenza «se ciò che Ciontoli vuole evitare è che si venga a sapere che ha sparatonon avrà intenzione a cagionare un evento che comporterebbe ineluttabilmente l’emersione proprio di ciò che vuole tenere nascosto: il fatto che abbia sparato. E non accetterà le conseguenze per sé negative avendo la certezza che l’evento stesso possa verificarsi, tanto è vero che chiede di tacere sullo sparo, evidentemente perché non vi è in lui la certezza che il giovane Vannini soccomberà alla ferita e, soprattutto, non vi è l’accettazione dell’evento morte[7]».

Pertanto, riteneva la Corte d’appello d’assise che, affinchè fosse possibile configurare il dolo eventuale era necessaria, ab origine, da parte del Ciontoli Antonio, la consapevolezza e accettazione dell’evento morte, difatti, in sentenza si leggeva ancora «le richieste di soccorso, ancorchè condotte con modalità inaccettabili e mendaci, resterebbero prive di senso: Ciontoli avrebbe sin da subito messo in conto la morte del ragazzo, seminando però nel contempo tracce che conducevano alla sua persona e che avrebbero ineluttabilmente portato a determinare la reale dinamica degli eventi, con effetto gravemente pregiudizievole per sé o per i propri familiari[8]».

Posti tali ragionamenti, i giudici della Corte d’appello d’assise, ricollegavano la morte del giovane Marco Vannini ad omicidio colposo in quanto l’evento poteva esser posto a carico del Ciontoli solo per colpa cosciente, pertanto necessaria era la derubricazione del fatto in omicidio doloso in omicidio colposo. Sul punto le parti civili presentavano ricorso, il quale veniva accolto dalla Suprema Corte di Cassazione e rinviava il processo ad altra sezione della Corte d’assise d’appello.

  1. Processo Vannini bis.

Durante il processo Vannini bis, la sezione della Corte d’assise d’appello a cui rinviava la Corte di Cassazione, ribadiva come il fatto commesso dal Ciontoli non fosse attribuibile allo stesso per colpa cosciente bensì per dolo eventuale; pertanto la prima Corte d’assise d’appello adita per il processo, avesse mal interpretato gli indici presenti nella sentenza Tyssenkrupp e che, nel caso di specie, non poteva applicarsi la prima formula di Frank in quanto inadeguata.

Il ragionamento della prima corte d’assise d’appello appare illogico, se Marco non fosse morto il timore sull’accertamento delle responsabilità del Ciontoli sarebbero state fondate e le indagini avrebbero avuto un elemento ulteriore: la diretta testimonianza di Marco Vannini.

Poste tali premesse, la Corte d’appello d’assise nel processo bis riteneva che le medesime spiegazioni date dalla Corte d’appello d’assise fossero inadatte a spiegare la sussistenza della colpa cosciente ma che meglio si adattavano alla necessità di ricollegare il fatto al Ciontoli in base all’esistenza dell’elemento psicologico del dolo eventuale.

Per tali ragioni, la Corte d’assise d’appello bis condannava il Sig. Ciontoli Antonio per omicidio doloso ai sensi dell’art. 575 c.p.

[1] La pistola in questione era in possesso del Sig. Ciontoli per la sua sola appartenenza al Corpo della Marina Militare, ma il suo possesso non era stato precedentemente denunciato alle Autorità.

[2] Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 134/2020.

[3] Codesti nomi si riferiscono ai figli e alla moglie di Antonio Ciontoli.

[4] I familiari del Sig. Ciontoli, come da atti, avevano tutti visto l’accappatoio e gli asciugamani usati di Marco Vannini sporchi di sangue; nonché, si evince in atti, avevano rinvenuto il bossolo esploso. Inoltre, dalla testimonianza di Martina Ciontoli si rinviene come la stessa famiglia Ciontoli fosse stata spettatrice diretta del progressivo peggioramento delle condizioni di salute di Marco.

[5] Sul punto Cass. Pen., Sez. I, n. 6938 del 14/12/1989, Rv. 184307.

[6] Ndr. Sentenza Corte d’appello d’assise, processo Vannini, disponibile su https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/03/sentenza-cassazione-vannini.pdf.

[7] Ndr. Sentenza Corte d’appello d’assise, processo Vannini, disponibile su https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2020/03/sentenza-cassazione-vannini.pdf.

[8] Ndr. Sentenza Corte d’appello d’assise, processo Vannini.

Si legga anche:

Oberto, Processo Cucchi:condannati due carabinieri a 12 anni per omicidio preterintenzionale, Ius in itinere, disponibile su https://www.iusinitinere.it/processo-cucchi-condannati-due-carabinieri-a-12-anni-per-omicidio-preterintenzionale-24357

Maria Elena Orlandini

Avvocato, finalista della II edizione della 4cLegal Academy, responsabile dell'area Fashion Law e vice responsabile dell'area di Diritto Penale di Ius in itinere. Maria Elena Orlandini nasce a Napoli il 2 Luglio 1993. Grazie all’esperienza di suo padre, fin da piccola si appassiona a tutto ciò che riguarda il diritto penale, così, conseguita la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio. Si laurea con 110 e lode il 20 Marzo 2018 con una tesi dal titolo "Mass Media e criminalità" seguita dai Proff. Carlo Longobardo e Prof. Felice Casucci, in cui approfondisce il modus attraverso il quale i social media e la tv siano in grado di mutare la percezione del crimine nella società. Nel 2019 ha conseguito con il massimo dei voti il Master di II livello in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso, specializzandosi in diritto penale dell'economia, con una tesi dal titolo "Il reato di bancarotta e le misure premiali previste dal nuovo Codice della Crisi di Impresa", sotto la supervisione del Prof. Rocco Alagna. Nel giugno 2020 ha superato il corso di diritto penale dell'economia tenuto dal Prof. Adelmo Manna, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Foggia, già componente della commissione che ha varato il d.lgs. 231/2001. All'età di 27 anni consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia. Dal 2019 segue plurimi progetti legati al Fashion Law e alla proprietà intellettuale, prediligendone gli aspetti digital in tema di Influencer Marketing. Nel 2020 viene selezionata tra i cinque giovani talenti del mercato legale e partecipa alla seconda edizione della 4cLegal Academy, legal talent organizzato dalla 4cLegal, visibile sul canale BFC di Forbes Italia, su Sky. Nel 2022 si iscrive al corso di aggiornamento professionale in Fashion Law organizzato dall'Università degli Studi di Firenze. Passione, curiosità, empatia, capacità di visione e self control costituiscono i suoi punti di forza. Collabora per le aree di Diritto Penale e Fashion Law & Influencer marketing di Ius in itinere. email: mariaelena.orlandini@iusinitinere.it

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