Caso Bolzaneto: la Corte EDU conferma che fu tortura
Il 26 ottobre 2017 la Corte europa dei diritti dell’uomo ha emanato la sua decisione relativa ai due ricorsi “Blair and others vs. Italy” e “Azzolina and others vs. Italy” riguardanti il famoso “caso Bolzaneto”, ponendo così fine ad una triste vicenda sia giuridica che sociale del nostro Paese.
I fatti risalgono al G8 di Genova del 2001, svoltosi dal 19 al 21 luglio, per il quale erano attese dalle 200.000 alle 500.000 persone all’annunciata protesta contro i principali leader politici del mondo e contro la globalizzazione selvaggia dell’economia. Per cause che sarebbe complesso analizzare in un solo articolo, ben presto la città si trasformò in un campo di guerriglia urbana fra alcune frangi dei manifestanti e la polizia, con danni alla città, molteplici feriti e la morte di Carlo Giuliani. In questo clima, le forze dell’ordine decisero di allestire in città due centri temporanei di detenzione: Forte San Giuliano e la Caserma Bolzaneto; i due edifici avevano lo scopo di trattenere dalle 24 alle 48 ore i fermati, prima che potessero essere trasferiti altrove.
Ed è proprio nel luogo, una caserma di Polizia, in cui più ci si potrebbe aspettare la vigenza dello stato di diritto che il diritto muore.
Nella Caserma Bolzaneto gli uomini dello Stato di Diritto, poliziotti e staff medico, infliggono indiscriminatamente ferite corporali ai detenuti, li insultano, utilizzano contro di loro lo spray irritante, distruggono i loro effetti personali e non forniscono loro cure per le ferite.
Pochi giorni dopo la fine del G8 iniziano a piovere critiche per la sua gestione da parte di tutto il mondo e partono le prime indagini penali, fra le quali anche una sui fatti della Bolzaneto. La Procura della Repubblica di Genova apre procedimenti penali a carico di circa 140 individui, fra poliziotti e staff medico della Caserma, ma per il processo sono individuati 54 imputati. Il 14 luglio del 2008 arriva la sentenza di primo grado: 15 condannati, fra i 9 mesi e i 5 anni, condanna al risarcimento danni alle parti civili per circa 4 milioni di euro da parte dello Stato Italiano e alla rifusione delle spese legali. Nella sentenza vengono evidenziate numerose violenze, ma viene anche specificato che le condanne avvengono per il reato di “abuso di ufficio”, poiché nel nostro ordinamento non esisteva il reato di tortura, pur essendo le azioni dei condannati “pienamente provate” e “inquadrabili nella nozione di tortura adottata nelle convenzioni internazionali”.
A questa mancanza è collegata la beffa più grande: per il gioco combinato di prescrizione ed indulto, approvato nel 2006, viene fatto notare da alcuni commentatori che difficilmente, anche nel caso di condanne divenute definitive, vi sarà chi sconterà l’eventuale pena inflitta.
Le previsioni, purtroppo, si rivelano esatte ed il 5 marzo 2010 la Corte D’Appello, pur ribaltando, in parte, il giudizio di primo grado, attribuendo fatti penalmente rilevanti a 44 imputati su 54, è costretta a dichiarare la prescrizione per la maggior parte di essi e le sole 7 condanne per fatti non prescritti vengono, di fatto, evitate per l’operare dell’indulto.
Le critiche al Parlamento Italiano si fanno ferree, poiché giuristi ed esperti del diritto fanno notare come la prescrizione sarebbe stata impedita se l’Italia avesse già introdotto nel suo sistema penale il reato di tortura, come previsto da una Convenzione Internazionale del 1988.
Il 14 luglio 2013 la vicenda sembra definitivamente concludersi con la pronuncia della Cassazione che conferma le prescrizioni, essendo impossibiliti a ritenere validamente innestato nel nostro ordinamento il reato di tortura solo per la presenza dell’obbligo internazionale, ma conferma il diritto al risarcimento del danno per le vittime.
Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo
Sembra, ma così non è, in quanto 59 delle vittime della Bolzaneto, di diversa nazionalità, ricorrono alla Corte europea dei diritti dell’uomo chiedendo l’accertamento delle violazioni alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo da parte dello Stato Italiano, in particolare la violazione dell’art. 3 (divieto di tortura).
Analizziamo l’iter argomentativo seguito dai giudici di Strasburgo e che ha portato alla condanna per lo Stato Italiano.
Innanzitutto, i giudici respingono le due questioni preliminari avanzate dal Governo Italiano che riteneva inammissibile il ricorso per aver parzialmente le corti interne riconosciute le violazioni e garantito un risarcimento del danno ai ricorrenti e perché non erano stati esauriti i rimedi interni al tempo del ricorso. Per gli stessi, infatti, la prima è una questione che deve essere affrontata nel merito del ricorso, mentre la seconda è infondata a causa della violazione della ragionevole durata del processo, che andava avanti da più di 10 anni.
Passando al merito, la Corte fa notare che i trattamenti inumani sono ampiamente provati non solo dai racconti dei testimoni, ma anche da confessioni, consulenze, responsi medici e dichiarazioni di alcuni membri delle forze dell’ordine. Riconosce, quindi, l’esistenza di un uso eccessivo e indiscriminato della forza che ha portato la Caserma Bolzaneto a divenire, in quei giorni, “lawlessness”, cioè un posto senza legge. E’ chiara, quindi, la violazione all’art.3 CEDU per cui “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
In più, lo Stato Italiano viene ritenuto colpevole di non aver assicurato indagini efficaci per quanto riguarda i fatti accaduti nella Caserma, visto che la mancanza di cooperazione da parte della Polizia di Stato ha reso impossibile identificare la maggior parte dei colpevoli delle torture e visto che lentezza e negligente delle autorità inquirenti hanno portato all’impossibilità di punire i colpevoli, se non attraverso la via del risarcimento del danno.
Da ricordare, poi, sempre in violazione dell’art. 3 CEDU, che l’Italia era stata condannata nell’aprile 2015 in un altro caso, per l’inadeguatezza al riguardo della sua legislazione penale interna, a predisporre strumenti capaci di imporre sanzioni adeguate per queste violazioni, evitando la facilità di prescrizioni e non effettività delle sentenze di condanna.
Ai sensi dell’articolo 41 CEDU, “diritto all’equa soddisfazione per la parte lesa”, la Corte condanna, quindi, per le accertate violazioni, l’Italia al pagamento di cifre variabili da 10.000 a 85.000 euro per ogni ricorrente.
Nessuna cifra, siamo sicuri, potrà effettivamente ripagare i cittadini torturati dai rappresentanti del loro stesso Stato, ma bisogna dire che la sentenza della Corte è importante per il principio che manifesta: la negligenza, premeditata o meno che sia, da parte dei legislatori nazionali in tema di fatti di tortura, di compensazione delle persone offese e di indagini effettive non sarà ignorata, ma fortemente combattuta.
Da notare, comunque, che il nostro legislatore, dopo le molteplici condanne precedenti a quella del caso Bolzaneto, a febbraio 2017, ha deciso di introdurre il reato di tortura nel nostro ordinamento.
I prossimi anni ci diranno se l’Italia è, da questo punto di vista, tornata a far parte degli Stati di Diritto.
[1] Press Release issued by the Registrar of the Court, ECHR 318 (2017)
[2] Azzolina and others vs. Italy (app. 28923/09 et 67599/10)
Studente di Giurisprudenza, classe 1994, tesista in Diritto del Mercato Finanziario, collaboratore area di Diritto Internazionale