Cass. Civ., Sez. III, 10 maggio 2018, n. 11272
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO SPIRITO – Presidente
Dott. STEFANO OLIVIERI – Consigliere
Dott. CHIARA GRAZIOSI – Consigliere
Dott. EMILIO IANNELLO – Consigliere
Dott. ANTONELLA PELLECCHIA – Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 877-2015 proposto da:
FERA GIUSEPPINA, in proprio ed esercente la potestà sul minore ANNESE CLAUDIO, ANNESE COSIMO, ANNESE LUCIA, eredi del Sig. ANNESE ONOFRIO, domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FILIPPO GRATTAGLIANO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
BRITISH AMERICAN TOBACCO – B.A.T. ITALIA SPA (già E.T.I. – ENTE TABACCHI ITALIANI SPA) , in persona del procuratore speciale Dott. ANDREA DI PAOLO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA ROLLA giusta procura speciale a margine del controricorso;
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (successore ex lege dell’AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO – AAMS), in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentata e difesa;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 396/2014 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 21/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato FILIPPO GRATTACLIANO;
udito l’Avvocato FRANCESCA ROLLA;
udito l’Avvocato ANTONIO BRIGUGLIO;
FATTI DI CAUSA
1. Nel novembre 2002 Onofrio Annese convenne in giudizio BAT, A.A.M.S., il Ministero delle Finanze, il Ministero della Salute e Philip Morris Italia sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non, subiti a causa della gravissima malattia che aveva contratto a causa del fumo. Espose l’attore di avere cominciato fin da giovane a fumare anche due pacchetti di Marlboro al giorno e che tale abitudine aveva determinato il formarsi di un carcinoma al lobo inferiore del polmone sinistro, diagnosticato in data 3 aprile 2000. Aveva al riguardo sostenuto che prima di tale diagnosi aveva preso coscienza della pericolosità del fumo solo dopo aver cominciato ad avvertire i primi sintomi della malattia. Avrebbe, quindi, cercato di smettere di fumare senza tuttavia riuscire nel proprio intento essendo stato in ciò contrastato dal forte bisogno di consumare sigarette. Aveva inoltre aggiunto di aver smesso di fumare una volta reso edotto del tipo di malattia che aveva contratto e solo dopo che il medico lo aveva avvertito delle conseguenze nefaste che sarebbero derivate nel caso in cui avesse continuato a farlo. L’attore, quindi, nell’addebitare la propria assuefazione al fumo ed a sostanze contenute nelle sigarette, ha imputato la causa della sua malattia ai soggetti che le avevano prodotte e poste in commercio. A supporto di tale tesi aveva sostenuto che il produttore aveva subdolamente studiato e inserito nel prodotto sostanze tali da generare uno stato di bisogno imperioso con dipendenza psichica e fisica tali di indurlo a diventare un tabaggista incallito. Aveva, pertanto, citato in giudizio l’E.T.I. spa succeduta al monopolio di Stato, la Philip Morris entrambi quali produttori e distributori delle sigarette, ai quali aveva ascritto la responsabilità di aver importato e commercializzato i prodotti da fumo, in particolare le sigarette Marlboro. Aveva citato il Ministero della Salute al quale ha attribuito la responsabilità di avere omesso di salvaguardare la salute pubblica non obbligando le multinazionali e lo Stato stesso ad offrire uno prodotto quanto più naturale, privo di rischi per la salute e di quelle sostanze che producono assuefazione. Aveva quindi chiesto che fosse accertato e dichiarato che le sigarette Marlboro prodotte dalla Philip Morris Italia spa e dall’ETI, su licenza della prima, contenevano sostanze nocive all’organismo che procuravano nel tempo assefuazione. In conseguenza di tale statuizione aveva chiesto che fosse accertato e dichiarato che l’attore non aveva mai prestato un libero consenso allorquando aveva acquistato le sigarette essendo stato lo stesso viziato e carpito dai convenuti con raggiri e dolo. Aveva, infine, chiesto che fosse accertato il nesso di causalità tra il carcinoma e il fumo costante di sigarette e che pertanto condannasse i convenuti al risarcimento del danno subito.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda.
2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 396 del 21 gennaio 2014. La Corte ha ritenuto incentrare l’esame del gravame sulla manifesta insussistenza del nesso di causa fra le pretese condotte illegittime dei convenuti ed il danno, alla stregua dell’individuazione del principio di diritto della causa prossima di rilievo. Ha evidenziato la corte che la dannosità del fumo costituisce da lunghissimo tempo dato di comune esperienza perché anche in Italia era conosciuta, dagli anni 70, la circostanza che l’inalazione da fumo fosse dannosa alla salute e provocasse il cancro, poteva ritenersi un dato di comune esperienza. Campagne pubblicitarie promosse da organizzazioni non lucrative lanciarono in quegli anni moniti di qualche risonanza. Pertanto la Corte ha ritenuto che la circostanza che il fumo faccia male alla salute è un fatto socialmente notorio, anche se per ragioni culturali, sociali o di costume il vizio del fumo era più accettato.
Nè ritiene la Corte possa enfatizzarsi, per sostenere la pretesa risarcitoria, il ruolo dell’avvertenza introdotta dall’art. 46 L. 428/1990, avente da un lato carattere riaffermativo di una nozione da lungo tempo di comune esperienza. Ed anche a voler configurare una responsabilità ex artt. 2043 o 2050 c.c. in capo al produttore, si perverrebbe ugualmente ad escludere il nesso di causalità in applicazione del principio della causa prossima di rilievo, costituito nella fattispecie da un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacità di agire, quale scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo. A maggior ragione in una fattispecie come quella in esame caratterizzata da abuso. Comportamento da ritenersi da solo sufficiente a determinarsi l’evento e ciò alla luce delle regole generali in tema di nesso di causalità poste dall’art. 41, comma 2, c.p. Sostiene anche la Corte ad abundantiam non può sostenersi che la nicotina annulli la capacità di autodeterminazione del soggetto, ‘costringendolo’ a fumare, senza possibilità di smettere, dai due ai quattro pacchetti al giorno.
3. Avverso tale pronunzia Giuseppina Fera, in proprio ed esercente la potestà sul minore Claudio Annese, Cosimo e Lucia Annese propongono ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.
3.1 Resistono con controricorsi autonomi la British American Tobacco — B.A.T. Italia s.p.a. (già E.T.I.) e l’Agenzia dei Tabacchi e dei Monopoli. La B.A.T. ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono “violazione ed errata applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 2050 e 2043 c.c. ex art. 360 n. 3, c.p.c.”.
Lamentano sia che la Corte territoriale non abbia correttamente applicato l’art. 2050 in connessione con l’art. 2043 c.c., ovvero i principi in tema di responsabilità aquiliana per l’esercizio di attività pericolosa (la produzione e commercializzazione di prodotti da fumo). Sia che non abbia accolto la domanda degli attori nonostante avesse constatato che la convenuta BAT non abbia fornito la prova liberatoria prevista dall’art. 2050.
Il motivo è infondato.
A parte i profili di difetto di specificità del motivo, i ricorrenti non colgono la ratio decidendi della sentenza.
Nell’accertamento della responsabilità civile il primo presupposto da verificare è l’esistenza del nesso eziologico tra quello che s’assume essere il comportamento potenzialmente dannoso ed il danno che si assume esserne derivato. Una volta verificato che il nesso non sussiste non ha più rilevanza né l’accertamento di un’eventuale colpa, né l’accertamento di una eventuale responsabilità cd. speciale (con tutto quello che ne consegue in ordine all’inversione dell’onere probatorio). Ora con la pronuncia impugnata il giudice del merito ha effettuato una valutazione della sussistenza del nesso causale, necessario ai fini della esistenza della responsabilità risarcitoria tanto ex art. 2043 quanto ex art. 2050, escludendolo. Ciò ha fatto in applicazione del principio della ‘causa prossima di rilievo’ costituito nella fattispecie da un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacità di agire, quale, appunto, la scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo [… j. Conseguentemente va considerato irrilevante il tema della prova liberatoria ai sensi dell’art. 2050, tema che si sarebbe dovuto affrontare ove il presupposto del nesso causale fosse stato asseverato.
Ed in ogni caso, sul punto, il giudice del merito ha effettuato un accertamento di fatto.
E quando il giudice di secondo grado esegue un accertamento di fatto, la Corte di cassazione, per poter verificare la legittimità della decisione di merito sulla questione, dev’essere investita da una censura di difetto di motivazione su di un punto decisivo, a norma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non essendo sufficiente, a scardinare tale accertamento, una censura di violazione di norma sul procedimento, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Infatti, il motivo per cui la sentenza può venir cassata è prima di difetto di motivazione e solo consequenzialmente di violazione della norma di diritto processuale. Pertanto nel caso di specie, ove anche ci volesse ritenere centrata la ratio decidendi questa è stata comunque censurata in modo eccentrico.
4.2. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio — art. 360 n. 5 c.p.c.”.
Si dolgono che la Corte d’Appello non avrebbe preso in considerazione il lungo spazio temporale in cui le imprese produttrici, pur essendo a conoscenza del grado di pericolosità delle sigarette e di assuefazione provocata dalla nicotina sulla libertà di interromper la pratica del fumo, non avevano informato in modo adeguato i consumatori dei rischi collegati all’uso del prodotto di sigarette.
Il motivo che discute della responsabilità contrattuale è assorbito a seguito del rigetto del primo, posto che l’insussistenza del nesso causale esclude anche la responsabilità ex 1218 c.c.. Ma sarebbe stato, comunque, ugualmente inammissibile perché posto fuori da quanto previsto da Cass. Sez. Un. 8053-8054/2014 secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
4.3. Con il secondo motivo, denunciano la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 105, 185 5 C e 268 c.p.c. ex art. 360 n. 3, c.p.c.”.
I ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello avrebbe errato là dove ha confermato la inammissibilità delle domande di risarcimento del danno iure proprio perché formulate dagli eredi solo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. e perciò tardivamente.
Il motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti perché nessuna responsabilità può essere attribuita ai controricorrenti. Sussiste pertanto il difetto di interesse
5. Ed in ogni caso i tre motivi congiuntamente esaminati e sarebbero ugualmente inammissibili in quanto volti ad ottenere una nuova e diversa valutazione dei dati processuali e a contestare sul piano meramente fattuale — al di là della veste formale conferita alla censura – il contenuto della motivazione della sentenza di appello che appare, di converso, immune da vizi logico-giuridici.
6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
7. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della B.A.T., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200, ed agli accessori di legge, e al pagamento nei confronti dell’Agenzia dei Tabacchi e dei Monopoli in euro 7.800 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 28 febbraio 2018.