Cassazione, sì al risarcimento del danno morale per il bonifico accreditato tardivamente dalla banca
Nell’era digitale basta un click e, comodamente da casa, da smartphone o da pc, tutto diventa semplice, veloce e istantaneo, anche un mero bonifico. Ma se quest’ultimo dovesse essere accreditato con rilevante ritardo per la poca solerzia della banca? La risposta è in una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione [1].
Prima è d’uopo precisare che, di regola, i tempi di accredito di un bonifico dipendono non solo dalla destinazione del pagamento, ma anche dall’orario in cui esso viene effettuato. Pertanto, in sostanza, i tempi si riducono decisamente quando banca e filiale di chi dispone e di chi riceve il bonifico coincidono, mentre si dilatano quando la banca è la stessa, ma la filiale diversa. Inoltre, se ad essere differenti sono sia la banca che la filiale, i tempi per l’arrivo del bonifico saranno superiori. Tuttavia, è fondamentale tenere in considerazione il cosiddetto orario di «cut-off», ovverosia l’ora stabilita dall’istituto di credito entro la quale l’ordine si considera ricevuto nella giornata in corso; difatti, il bonifico che viene ordinato oltre quell’ora sarà considerato effettuato il giorno lavorativo successivo. Dunque, a titolo esemplificativo, se una banca fissa l’orario di cut-off alle 16 e il cliente dispone il bonifico il venerdì alle 15.30, l’operazione verrà eseguita il medesimo giorno. Diversamente, nel caso in cui l’ordine venga effettuato alle 16.30, si considera arrivato il lunedì successivo. Non sottaciuto, peraltro, che l’anzidetto orario cambia di banca in banca. Invece, per un bonifico disposto all’estero, i tempi di accredito variano a seconda se esso venga effettuato in un Paese dell’Unione europea o di uno Stato extra Ue. Nel primo caso, il bonifico Sepa può impiegare fino a tre giorni, mentre se proviene da Paesi non comunitari può impiegare dai sette ai dieci giorni. Infine, le cose cambiano se si tratta di un bonifico istantaneo, con il quale è possibile trasferire somme di denaro da un conto ad un altro in pochissimi secondi, in qualsiasi momento, ma con un limite massimo di euro 15.000,00 e senza possibilità di revocarlo una volta effettuato [2].
In merito alla pronuncia dei Giudici di legittimità, la vicenda trae origine da un correntista che ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il proprio Istituto di credito chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito al ritardo nell’accredito di un bonifico. Le domande, già rigettate dal Giudice di prime cure, sono state parzialmente accolte dalla Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 418 del 2018, la quale ha condannato la Banca Alfa al risarcimento del danno non patrimoniale, determinato in euro 5000,00, per il patema d’animo subito dall’attore, nel ritardo dell’accredito di euro 253.385,70 sul conto corrente dello stesso. Difatti, in relazione al bonifico ordinato dalla Società Beta in data 16 dicembre 2013, l’accredito è avvenuto solamente in data 23 gennaio 2014. Il Giudice del gravame ha, comunque, escluso l’esistenza del danno biologico per la non dimostrata patologia nevrotica. Avverso l’anzidetta decisione la Banca Alfa ha proposto ricorso in Cassazione e con un unico motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2697,2727,2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la Corte violato il principio secondo cui per presumere il fatto ignoto (il “sensibile patema d’animo”) da un fatto noto, la legge richiede l’esistenza di più “presunzioni gravi, precise e concordanti”, mentre, nella specie, essa ha desunto l’esistenza del danno non patrimoniale da un’unica presunzione, costituita dal fatto che il bonifico avesse ad oggetto una “cospicua somma”, non essendo, secondo la ricorrente, il ritardo di circa un mese nell’accredito idoneo a fondare la prova presuntiva.
Orbene, gli Ermellini hanno ritenuto il motivo di doglianza infondato e, pertanto, hanno rigettato il ricorso asserendo che la ricorrente “erra quando sostiene la necessità che il convincimento del giudice debba fondarsi su più presunzioni e non su una sola presunzione semplice, come si desumerebbe dal riferimento nell’art. 2729 c.c., alla concordanza delle presunzioni, secondo una opzione ermeneutica non seguita dalla giurisprudenza che ammette la validità dell’inferenza deduttiva anche quando sia fondata su una sola presunzione. La possibilità che da un certo fatto noto possa risalirsi per via di deduzioni logiche ad un fatto ignoto costituisce oggetto di un apprezzamento di fatto del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei ristretti, e qui non rilevanti, limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5”. Per i Giudici di Piazza Cavour, la banca è tenuta al risarcimento del danno morale patito dal correntista, in quanto esso “inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell’ampia categoria del danno non patrimoniale e ben può derivare da un inadempimento contrattuale che pregiudichi un diritto inviolabile della persona”. Va evidenziato che deve trattarsi di un danno “da stress o da patema d’animo, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici”. Pertanto, il pregiudizio subito potrà essere provato anche solo mediante le presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. [3], in quanto non occorre la sussistenza, tra il fatto noto e quello ignoto, di “un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità desumibile da regole di esperienza”. Secondo gli Ermellini, la sentenza di secondo grado impugnata dall’Istituto di credito ha accertato, in via presuntiva, l’esistenza del danno lamentato per il patema d’animo subìto in conseguenza del ritardo di oltre un mese nell’accredito di una cospicua somma di denaro da parte della banca, provocando, nel caso de quo, al correntista notti insonni e la necessità di ricorrere per lo stress agli psicofarmaci. Peraltro, si tratta di una valutazione di tipo presuntivo “insindacabile dal giudice di legittimità, quanto alla sussistenza degli elementi posti a base della presunzione e alla loro rispondenza ai requisiti di cui all’art. 2729 c.c., comma 1, tanto più che il giudice può fondare su una sola presunzione, purché grave e precisa, l’unica fonte del convincimento”.
In conclusione, sulla scorta di tali considerazioni è indubbio che sia destinata a fare scuola la suddetta pronuncia, ben potendo la banca essere condannata a ristorare i propri clienti per i danni morali patiti a causa delle lunghe attese, ogniqualvolta il ritardo sia di non poco conto e la somma di denaro considerevole.
[1] Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 24643, 13 settembre 2021.
[2] Per un approfondimento sul punto, si veda “Tempi per l’accredito di un bonifico”, aprile 2020, disponibile qui: https://www.laleggepertutti.it/373408_tempi-per-laccredito-di-un-bonifico
[3] Ai sensi dell’art. 2727 cc, le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato. Si intende ogni argomento, congettura, illazione, attraverso cui, essendo già stata provata una determinata circostanza (il cosiddetto “fatto-base” o “indizio”), si giunge a ritenere dimostrato anche un altro ulteriore fatto, sfornito di prova diretta. Mentre, ai sensi dell’art. 2729 cc, le presunzioni semplici, diversamente da quelle legali, sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale deve ammettere solo quelle gravi, precise e concordanti.
Avvocato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Foggia. Si è laureato nel 2018, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, con una tesi in Diritto Sportivo dal titolo “Le misure antiviolenza nel calcio in Italia, tra prevenzione e repressione dei reati da stadio”. Dopo la pratica forense, si è abilitato all’esercizio della professione di avvocato nell’ottobre del 2021, presso la Corte d’Appello di Bari. Nello stesso anno, ha approfondito la materia del diritto della proprietà intellettuale con il “Master online in Intellectual Property”, Business school Meliusform. Nel 2022 ha frequentato il Corso di perfezionamento in Diritto sportivo e Giustizia sportiva “Lucio Colantuoni”, organizzato dall’Università degli Studi di Milano. È autore di pubblicazioni giuridiche e collabora con altre riviste giuridiche.
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