venerdì, Aprile 26, 2024
Uncategorized

Circostanze del reato: aggravanti e attenuanti

Le circostanze nel diritto penale si identificano come elementi accidentali, che non sono indispensabili per la configurazione del reato, ma la cui presenza comporta una modificazione della pena. Le circostanze si differenziano in circostanze aggravanti e attenuanti. Dunque, fermo restando la fattispecie tipica del reato, costituito dai suoi elementi significativi ed essenziali, possono comunque manifestarsi altre situazioni, non essenziali di per sè, ma tali da aggravare o attenuare la pena.

Per circostanza aggravante o semplicemente aggravante si fa riferimento ad un fatto o una situazione che si affianca ad un reato e che rappresenta un motivo di aumento della pena. Infatti le circostanze aggravanti comportano un aumento della pena o l’applicazione di una pena diversa più grave. L’art. 61 c.p. elenca le diverse ipotesi di circostanze aggravanti comuni:

  1. l’avere agito per motivi abietti o futili;
  2. l’aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
  3. l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento;
  4. l’avere adoperato sevizie, o l’aver agito con crudeltà verso le persone;
  5. l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
  6. l’avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
  7. l’avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
  8. l’avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
  9. l’avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
  10. l’avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio;
  11. l’avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione, o di ospitalità;

11-bis. l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;

11-ter. l’aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all’interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione.

Le circostanze aggravanti specifiche o speciali sono previste per singole fattispecie di reato e l’aumento della pena viene genericamente indicato espressamente dalla legge. [1]

Nelle ipotesi di circostanze attenuanti invece, il giudice può decidere di diminuire la pena o irrogare una pena meno grave. Le attenuanti comuni sono disciplinate dagli art. 62 e 62 bis del c.p. esse sono:

  1. l’essere motivati da un alto valore morale o sociale
  2. aver agito per ira derivata dal comportamento altrui
  3. aver agito per suggestione di una folla in tumulto
  4. nei delitti contro il patrimonio, l’aver provocato un danno patrimoniale tenue, con un evento dannoso o pericoloso tenue
  5. aver soltanto concorso all’omissione del reale colpevole del dolo
  6. aver riparato il danno con risarcimento o restituzione, o aver concorso ad attenuarne gli effetti

Sono altresì previste ipotesi di fattispecie attenuanti speciali ed è riconosciuta la possibilità per i giudici di determinare attenuanti generiche al di fuori dell’elenco delle attenuanti comuni. [2]

Per quanto attiene alla valutazione delle circostanze, nella vecchia formulazione dell’art. 59 c.p. si considerava operante un criterio obiettivo, cioè le circostanze operavano a prescindere dall’effettiva conoscenza del soggetto agente e se, il soggetto per errore si rappresentava una circostanza, questa non operava né a suo carico né a suo favore.  Nel 1900 è stato modificato l’art. 59 c.p. ed il legislatore ha introdotto un nuovo criterio di valutazione delle circostanze aggravanti, passando da un criterio oggettivo ad uno soggettivo. [3]

Di conseguenza, prima del 1990 le circostanze venivano attribuite per il semplice fatto della loro esistenza, quindi attraverso un’imputazione oggettiva. Per far fronte a tale problema, il legislatore è intervenuto con la legge n. 19/1900, che è andata ad incidere sulla formulazione della norma, lasciando trasparire l’intento di ripudiare i residui campi di operatività della responsabilità oggettiva.

A seguito di tale riforma per l’applicazione delle circostanze aggravanti è richiesta la presenza di un coefficiente soggettivo, cioè l’effettiva conoscenza o l’incolpevole ignoranza. Dunque per le circostanze aggravanti è necessaria la conoscenza da parte del reo e sussiste l’esigenza di graduare la pena in base alle modalità della condotta, alla gravità del danno, alla personalità del colpevole ed ai suoi rapporti con la persona offesa..La riforma non ha inciso invece per le circostanze attenuanti, per le quali  opera ancora il criterio obiettivo.

La modifica dell’art. 59 c.p. trova la ratio nel principio costituzionale di colpevolezza e soggettività della responsabilità penale. [4]

L’art. 63 c.p. disciplina il concorso di circostanze omogenee, ovvero la presenza di circostanze tutte attenuanti, tutte aggravanti e tutte ad effetto speciale o autonome. Secondo quanto previsto dal codice se le circostanze sono omogenee (tutte aggravanti e/o tutte attenuanti) la pena è aumentata o diminuita secondo quante sono le circostanze concorrenti. Se queste sono eterogenee, quindi contemporaneamente aggravanti e attenuanti viene effettuato un giudizio di comparazione, rimesso alla libera valutazione del giudice.

L’art. 69 c.p.- rubricato concorso di circostanze aggravanti e attenuanti – è stato oggetto di svariate pronunce della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità di suddetto articolo nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante. [5] Il fondamento dell’art. 69 c.p. si coglie nella necessità di dare chiarezza alle situazioni in cui si viene a creare un concorso tra circostanze eterogenee.

Nell’ipotesi di concorso di circostanze il legislatore ha previsto una valutazione discrezionale del giudice, il quale deve effettuare un giudizio di bilanciamento, diversamente da quanto previsto dal codice Zannardelli, che regolava tanti aumenti e diminuzioni di pena in base al numero delle circostanze concorrenti, senza alcun bilanciamento.

 Il giudizio di bilanciamento consente una valutazione amplia e complessiva sulla gravità del reato.  [6]

La Cassazione di recente si è espressa in materia di aggravanti che operano nel metodo mafioso, trattandosi di circostanze che appaiono coperte di ambiguità. [7]

La circostanza è configurabile anche a carico di un soggetto estraneo all’associazione di tipo mafioso, purché costui delinqua e ponga in essere un comportamento che presenta gli stessi caratteri dell’intimidazione derivante dall’ organizzazione criminale evocata. [8]

La Cassazione ha altresì stabilito [9] che la minaccia è aggravata dal metodo mafioso soltanto in casi di estrema violenza, mentre, nei casi ordinari, è semplicemente precettivo; ha precisato che gli artt. 612 e 629 c.p. si considerano aggravati del metodo mafioso, solo se è posto in essere un comportamento oggettivamente idoneo ad esercitare una particolare coartazione psicologica sulle persone, con i caratteri propri dell’intimidazione. È stato ristretto il campo della precettività della L. 201/1991, considerando la condotta intimidatoria di tipo mafioso solo se essa è oggettivamente idonea ad ingenerare nella vittima la percezione che il soggetto agente goda di legami con la criminalità organizzata. Pertanto, vengono qualificate come mafiose soltanto le minacce che presentano un elevato grado di offensività, perché idonee ad esercitare una più forte pressione psicologica sulla vittima.

[1] www.wikipedia.org : Aggravante

[2] Marinucci G. e Dolcini E., manuale di diritto penale- parte generale, giuffrè editore, 2004

[3] legge del 7 febbraio 1990 n. 19 “modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale e destituzione dei pubblici dipendenti”

[4] Circostanze del reato attenuanti e aggravanti tratto da www.studiocataldi.it

[5] Corte Costituzionale sentenze n. 251/2012, n. 105/2014, n. 106/2014, n. 74/2016 del 24 febbraio

[6] Art. 69 c.p. tratto da www.brocardi.it

[7] Cass. Pen., Sez. VI, 1 marzo 2017, n. 14249

[8] Cass. Pen., Sez. VI, 2 aprile 2017, n. 21342

[9]Cass., sez. VI, 1 marzo 2017, n. 14249

Mariaelena D'Esposito

Mariaelena D'Esposito è nata a Vico Equense nel 1993 e vive in penisola sorrentina. Laureata in giurisprudenza alla Federico II di  Napoli, in penale dell’economia: “bancarotta semplice societaria.” Ha iniziato il tirocinio forense presso uno studio legale di Sorrento e spera di continuare in modo brillante la sua formazione. Collabora con ius in itinere, in particolare per l’area penalistica.

Lascia un commento