sabato, Luglio 27, 2024
Diritto e Impresa

Contratto di riservatezza o NDA (non disclosure agreement), il contratto che permette alle parti di trattare successivi rapporti commerciali “in tranquillità”.

 

NDA

 

L’NDA (non disclosure agreement) è un accordo di riservatezza con cui due o più parti si impegnano a non divulgare determinate informazioni affinchè si possano limitare i rischi in vista di future relazioni commerciali. Le parti si impegnano ad utilizzare le informazioni ottenute solo per gli scopi consentiti.

Tali contratti sono usualmente propedeutici all’inizio della trattativa stessa e la violazione dell’accordo può comportare l’applicazione delle clausole penali. Le clausole penali sono strumenti giuridici di coazione applicabili a tutti i tipi contrattuali o più semplicemente clausole tramite le quali ottenere l’adempimento dei contratti stessi. Una clausola penale è sempre un buon deterrente rispetto alle possibili violazioni di qualsiasi tipo contrattuale (nel nostro caso l’accordo di confidenzialità). Vi è però un appunto: tali clausole penali devono consistere in un reale deterrente che dev’essere commisurato al danno che potrebbe insorgere dalla violazione del contratto, quindi la penale dovrà essere funzionale, ma non potrà essere iniqua in quanto una clausola manifestatamente eccessiva ai sensi dell’art. 1384 c.c. potrà essere ridotta in via equitativa dal giudice.

Elementi comuni dell’NDA sono: le parti, l’accordo di riservatezza, la durata, la legge applicabile ed il foro competente.

La menzione all’interno delle premesse delle parti (con la conseguente sottoscrizione) è banalmente uno dei punti essenziali per la conclusione di qualsiasi contratto, e quindi anche per l’NDA. Ai sensi dell’art 1372 c.c. “ il contratto ha forza di legge tra le parti” ed ancora al quarto comma “il contratto non produce effetto rispetto ai terzi”. La precisa indicazione delle parti è un punto imprescindibile all’interno dell’accordo di riservatezza.

Il nucleo centrale dell’accordo è rappresentato, però, dalla statuizione delle clausole di riservatezza, il cosiddetto “patto”. Tale patto potrà essere unilaterale o sinallagmatico e specifica tutti gli obblighi intesi a “mantenere riservate” alcune informazioni e brevetti che, come tali, rimangono di esclusiva proprietà del soggetto divulgante. All’interno dell’accordo le parti si obbligano non solo per se, ma tramite tutti i propri rappresentanti (compreso i professionisti esterni alla parte stessa es. avvocati, consulenti etc) a mantenere segrete le informazioni. Oggetto dell’accordo non sono solo brevetti o informazioni riservate, ma anche know how, liste di clienti e fornitori, materiali utilizzati, agenti e committenti, e nell’accordo ci potrà essere anche un obbligo di non concorrenza con cui i soggetti divulganti si tutelano nel caso in cui l’altra parte possa, grazie alle informazioni riservate ottenute, trarne beneficio a scapito del divulgante.

La conclusione dell’NDA non rende scontato un accordo successivo, ma è solo una base di partenza per l’inizio delle trattative. Molto spesso all’interno dello stesso NDA è precisato tramite una clausola il fine e lo scopo dell’NDA, che non pregiudica alcuna possibilità e non costituisce nessun obbligo di conclusione di futuri accordi.

La durata, solitamente di 5 anni, obbliga le parti a rispettare l’accordo per quel dato termine, anche qualora i rapporti commerciali non siano proseguiti o le trattative non siano andate a buon fine.

La legge applicabile ed il foro competente possono sembrare delle clausole secondarie, ma in accordi commerciali con parti di più paesi, divengono aghi della bilancia non da meno. Si pensi ad esempio ad una trattativa tra una parte americana ed una italiana. La scelta del foro diviene in tal caso un punto importante nel caso si paventi un rischio di possibile controversia, essendo preferibile il foro in cui ha sede la società.

Riccardo Guarino

Riccardo è associate di PwC TLS, dipartimento di corporate & compliance. Fondatore, direttore ed a capo della sezione di diritto commerciale e societario della law review “Ius In Itinere” (rivista divulgativa), direttore della rivista semestrale di diritto (rivista con carattere scientifico), direttore e membro del comitato scientifico del Master in Compliance e Prevenzione della Corruzione nei Settori Pubblico e Privato della LUMSA e presidente della sezione giovani di AITRA (Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione). Nel suo cv vanta importanti esperienze in Italia e all'estero. Ha collaborato precedentemente con primari studi legali (Tonucci & Partners e LCA Studio Legale), ha rappresentato la Federico II all’Human Right Moot Court Competition ed è stato delegato a New York in una simulazione internazionale sul funzionamento delle Nazioni Unite. Nella sua quinquennale esperienza ha potuto ampliare le sue competenze con uno specifico focus sul diritto commerciale e societario e tutto ciò che ne concerne, seguendo importanti aziende nazionali e internazionali in ogni aspetto della vita dell’impresa e nella consulenza day by day. Inoltre, Riccardo ha seguito numerosi progetti di corporate governance, con particolare focus nel campo del D.Lgs. 231/2001 (predisposizione ex novo e aggiornamento di modelli 231, supporto ad organismi di vigilanza, predisposizione di procedure e processi) e della compliance aziendale (predisposizione deleghe di funzioni, predisposizione matrici 2086 c.c., contrattualistica commerciale). È, altresì, autore di numerosi articoli e pubblicazioni in materia di diritto commerciale e societario con le più importanti case editrici italiane (Zanichelli, Cleup).

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