Donazione indiretta: un chiarimento atteso
Donazioni indiretta: questione giurisprudenziale irrisolta?
La Seconda Sezione della Cassazione ha sollevato la questione sull’effettiva natura giuridica della donazione indiretta, riproponendo l’interrogativo alle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate definitivamente su un punto, che affliggeva la nostra dottrina da anni. Bisogna chiarire, innanzitutto, quali siano gli strumenti utili nonché i meccanismi necessari per la predisposizione di tale istituto.
Inoltre, cos’è e quando si ha una donazione indiretta? Partiamo da qui.
Si ha donazione indiretta quando “per realizzare l’inentio liberalis, le parti invece di utilizzare lo schema negoziale previsto dall’art 769 cc, ne adottano un altro, caratterizzato da una causa diversa”.
È stato più volte sottolineato che due sono gli elementi caratterizzanti la donazione indiretta:
1)la causa donandi
2)l’animus donandi.
Il primo è l’effetto diretto della donazione indiretta, mentre l’effetto mediato si realizza, appunto, attraverso l’atto dispositivo con cui si attua lo spirito di liberalità, di cui si avvantaggia unilateralmente il beneficiario; il tutto purché avvenga con “la consapevolezza, sia dell’arricchimento sia dell’impoverimento, e con l’animus donandi di chi pone in essere la liberalità stessa”.
Dottrina e giurisprudenza, quindi, sono giunte negli anni ad affermare che l’istituto sia la combinazione effettiva di un negozio-mezzo e di un negozio-fine.
In realtà, secondo talune definizioni dottrinali, le parti possono voler ricorrere a tale istituto per ottenere “qualsiasi vantaggio patrimoniale, pecuniariamente apprezzabile, non causato da un contratto di donazione ma prodotto dall’attuazione di un atto materiale o di un negozio giuridico unilaterale o bilaterale, che pur avendo in ogni caso un proprio scopo tipico diverso dalla donazione diretta, raggiunga identico risultato per lo spirito di liberalità che lo ebbe a determinare e per le conseguenze cui dà luogo”;
talvolta, però, si è parlato al pari anche di una “qualsiasi liberalità non direttamente voluta ed attuata attraverso il mezzo appositamente apprestato dall’ordinamento giuridico, caratterizzato da uno scopo tipico diverso dalla liberalità, onde quest’ultima costituisca una conseguenza secondaria ed ulteriore dell’atto compiuto”.
Analizzando l’excursus dell’istituto, si può sicuramente dire che la donazione indiretta è stata ricondotta spesso alla figura del “negotium mixtum cum donatione”, in base alla grande differenza tra valore e prezzo, infatti vi è predisposizione di un negozio oneroso in cambio di un corrispettivo minimo. (Cass. 2016 n. 10614); lo stesso vale per la cointestazione di buoni postali fruttiferi (Cass. 2013 n. 10991).
Ancora sul tema, vi è una giurisprudenza contrastante in merito alla cointestazione di somme di denaro; ci si è chiesto,pertanto, se possa costituire donazione indiretta l’atto stesso di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro, depositata presso un qualsiasi istituto di credito. Laddove la predetta somma, all’atto della cointestazione iniziale, sia risultata appartenere ad uno solo dei cointestatari, può essere qualificata come donazione indiretta, solo quando sia effettivamente verificata ed accertata l’esistenza dell'”animus donandi”.
Altresì, è ricollegabile alla dazione gratuita di una somma di denaro con il sono scopo di acquistare un determinato bene.
Si è parlato di donazione indiretta anche nel caso di contratto a favore di terzo, in più analisi di fattispecie riportate innanzi a giudici.
Ci sono state più pronunce che hanno individuato “la distinzione tra una donazione indiretta e diretta in virtù del mezzo utilizzato”, altre ancora che hanno fatto leva “sull’effetto gratuità, o sull’assenza di un contratto che preservi la propria autonomia sul piano sostanziale, in quanto così si attua un effettivo scambio di beni o di diritti, sia pure di valore non equivalente ed implicante una attribuzione patrimoniale in favore di una delle parti, a svantaggio della donante-disponente”.
Pur essendo chiara la finalità di tale istituto, ad oggi ancora appare necessario il richiamo alla stabilità definitoria data dall’autorevolezza della pronuncia delle S.U, che sottolineano quanto segue: in quanto oltre alla mancanza di apprezzabile ed uniforme interpretazione… la questione si carica di particolare rilievo ove si consideri che le operazioni in discorso assumono assai di sovente funzione trans o post mortem, e quindi, non può più rinviarsi l’esigenza, sottesa alla prescrizione di una forma solenne ed effettiva al pari di quella in materia di donazione diretta, così da circondare con particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo di uno, più o di tutti i suoi beni”.
In questi termini si è espressa la giurisprudenza della Cassazione ritenendo che la donazione indiretta consiste nell’elargizione di una liberalità che viene attuata non mediante il negozio tipico ex art. 769 c.c., ma attraverso un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l’effetto diretto, l’arricchimento del destinatario della liberalità.
Per addivenire a sostenere che trattasi di una donazione indiretta, occorre però verificare l’operazione negoziale complessa, che la caratterizza. Lo spirito di liberalità è l’intenzione del disponente di agire, senza esservi tenuto da un munus contrattuale o derivante dalla stessa legge, in favore di un beneficiario dell’attribuzione patrimoniale, che comporta arricchimento del patrimonio del destinatario e la diminutio delle consistenze del disponente.
Non sempre è un’operazione agevole ed, infatti, la Suprema Corte stabilisce la possibilità di individuare la sussistenza del ricorso a tale istituto può esperirsi anche “a contrario”, dimostrando che la designazione non sia stata determinata da ragioni differenti dallo spirito di liberalità. Nel caso di specie, analizzato dalle SU della Cassazione: il pagamento del premio assicurativo è stato sorretto da una causa donandi, ossia la costituzione della massa attiva che sarebbe poi stata attribuita al beneficiario.
Deve, dunque, concludersi che l’operazione negoziale è stata concepita come donazione indiretta. Infatti, nella fattispecie si richiama che: “nell’assicurazione sulla vita la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, sempre compiuta a spirito di liberalità, e costituisce una donazione indiretta. Pertanto, consegue che è ad essa applicabile l’art. 775 c.c.”.
Nonostante, purtroppo,la disciplina non sia ancora chiarissima, i tratti distintivi e chiarificatori sembrano essere stati delineati, così che l’individuazione dell’istituto, quando viene posto in essere, possa realizzarsi in modo più semplice.
Cassazione sez II, ordinanza n.106/4 gennaio 2017.
S.U Cassazione, sentenza n. 18725/2017
Angiola Giovanna Modano nasce ad Avellino il 24 giugno del 1993 e in un piccolo paesino della stessa provincia risiede ancor oggi insieme alla sua famiglia, a cui è molto legata.
Dopo aver frequentato il liceo classico “Aeclanum” conseguendo il diploma con una valutazione di 100/100, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell’ateneo di Napoli “Federico II”.
Si è laureata il 6 luglio 2017, in soli 4 anni e una sessione con il massimo dei voti, discutendo una tesi in diritto amministrativo.
Appassionata di più branche del diritto, di cui si ritiene esser totalmente affascinata, ha deciso di inseguire il suo sogno: il percorso notarile.
Ancor prima di ultimare il suo iter di studi ha infatti iniziato il tirocinio notarile nel distretto di Avellino, affiancando già oggi, nonostante la mano inesperta, il proprio notaio nella stesura di atti.