martedì, Marzo 19, 2024
Diritto e ImpresaLitigo Ergo Sum

Eventi interruttivi e persone giuridiche nel processo civile

Il codice di procedura civile regola in maniera tassativa ed inequivocabile le vicende interruttive che possono colpire la parte-persona fisica all’interno del giudizio, nei confronti del quale determinano una contrazione del diritto di difesa e del principio della “ragionevole durata”.

Tuttavia è lecito chiedersi se tali eventi interruttivi-sospensivi siano applicabili anche alle vicende straordinarie riguardanti le persone giuridiche, nel caso specifico le società, di capitali o persone.

Fino al 2006 una costante giurisprudenza (Cassazione) aveva sempre posto sullo stesso piano la morte, della persona fisica, con le vicende straordinarie che interessano le società quali fusione, propria e/o per incorporazione e scissione, con la conseguenza che, nel caso in cui si fosse verificata una delle vicende appena citate, l’interruzione del giudizio pendente sarebbe stata la naturale conseguenza.

Eppure, nonostante tale orientamento consolidato, le sezioni unite con ordinanza numero 2637/2006 offrono una nuova interpretazione dell’istituto, anche in aderenza con quanto affermato da parte della dottrina (Santagata), da sempre critica verso l’equiparazione ai fini degli effetti tra persona fisica-giuridica: il giudice di legittimità chiarisce infatti che, la fusione di una società non determina la “morte” della medesima o delle partecipanti al procedimento, tantomeno la successione di cui all’art.110, configurando semplicemente una “integrazione delle società” e non costituendo fonte per l’interruzione del processo.

A più di 10 anni da tale pronuncia, bisogna osservare come e quanto essa abbia inciso sia nel diritto sostanziale “strictu sensu”, tanto da far operare una modifica dell’art 2504 bis recidendo il riferimento alle “società estinte”, sia ai fini di garantire maggiormente il diritto di difesa degli eredi attraverso la loro costituzione in giudizio, nel caso in cui non fossero a conoscenza di un giudizio pendente con conseguente giudicato efficace nei loro confronti.

La necessità di tutelare il diritto di difesa inoltre, giustifica anche l’onere a carico della controparte del de cuius di riassumere il processo interrotto, pena la sua estinzione; tale fattispecie non è prevista, in ogni caso, per quanto riguarda la fusione: ciò perché è altamente improbabile che la società risultante dal procedimento non sia a conoscenza della pendenza del processo, dal momento che rappresenta una “mini-evoluzione” delle società partecipanti e non un soggetto terzo ed estraneo (Consolo)e dunque non sarebbe legittimo imporre alla controparte del de cuius di riassumere il processo.

Al contrario sono eventi che determinano l’interruzione del processo, la dichiarazione di fallimento ex art.43 co3 legge fall.,la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria.

La cancellazione di una società dal registro delle imprese, invece, costituisce un caso a parte, poiché è stata definitivamente chiarita la sua natura estintiva senza alcuna possibilità di reviviscenza per la società stessa (sentenza 4062/2010); inoltre le sezioni unite (sez.un. 6070-6071-6072/2013) hanno chiarito come l’estinzione della società non fosse impedita dal fatto di essere parte in un giudizio pendente, dal momento che troverà applicazione l’art.110 e i suoi ex-soci diventeranno successori universali della medesima: l’estinzione della società determinerà, dunque, l’interruzione del processo pendente, che potrà essere proseguito o meno dagli ex-soci.

Pasquale Cavero

Nato a Napoli nel 1993, studente presso la Federico II e iscritto all'ultimo anno di Giurisprudenza. Molto interessato alle materie processuali con profili sia civilistici che penali, concluderà il percorso universitario con una tesi sul "Giudizio in Appello". Collaboratore dell'area contenzioso, cerca di coniugare un'esposizione che sia tecnica ma al contempo scorrevole ed efficace.

Lascia un commento