Gli interessi corrispettivi e quelli moratori vanno valutati congiuntamente ai fini dell’usura
Con l’art. 1 della Legge 108/1996 si andava a modificare l’art. 644 c.p., rubricato “Usura”, statuendo che “Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni”
Al comma 3 della norma testè citata, viene previsto che “la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai”.
A questo punto verrebbe naturale chiedersi se per il superamento di detti limiti sia sufficiente una sola tipologia di interessi maturati o se, cumulati tra loro, interessi di diversa natura possono dare luogo al reato di usura punito, come precedentemente visto, ai sensi dell’art. 644 c.p.
In questo senso il Tribunale di Ascoli, con l’ordinanza n. 12060/2015, depositata il 21/10/2015, aveva omesso di valutare il superamento del tasso di soglia usurario degli interessi corrispettivi anche in riferimento agli interessi moratori pattuiti al momento della stipula di due contratti di mutuo.
Tuttavia, Corte di Cassazione Sesta Sez. Civile, su una già granitica giurisprudenza di legittimità, con l’ordinanza n. 5598/2017, ha giudicato errato il provvedimento del giudice di merito precedentemente adito ritenendo “noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurai, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 524).
Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al dine di accertare il superamento del detto saggio; e ancora ha errato il detto giudice nel ritenere che, non contestando la qualificazione degli interessi moratori come operata dalla banca, l’opposta avrebbe sostanzialmente rinunciato all’eccezione di nullità della clausola relativa ai detti interessi”.
Il decisum dei giudici di Piazza Cavour si poggia sull’interpretazione offerta dal comma 4 dell’art. della l. 108/1996, laddove il legislatore ha testualmente affermato che “sono altresì usurari gli interessi, anche inferiore a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.
Classe 1992. Dopo aver conseguito la maurità classica, si laurea in Giurisprudenza nel 2016 alla Federico II di Napoli, con tesi in diritto penale dell’economia.
Praticante avvocato presso lo studio legale Avv. Antonio Zullo & Partners.
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Già collaboratore dell’area di diritto amministrativo presso la rivista Ius in itinere, è anche responsabile dell’area di Banking&Finance presso il medesimo portale di informazione giuridica.
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