Il principio di rotazione nel nuovo codice dei contratti pubblici: parola al CdS
Il nuovo Codice dei contratti pubblici[1] , all’art. 36, comma 1, disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria[2], prescrivendo che lo stesso avvenga nel pieno rispetto del principio di rotazione.
Il principio in esame, che si spiega perfettamente nell’ottica di garantire il rispetto della concorrenza all’interno del mercato, appare inteso ad evitare che si creino delle situazioni di privilegio per alcuni operatori economici, mediante l’affidamento ripetuto di uno stesso servizio al medesimo operatore.
Il Consiglio di Stato, con una sentenza dello scorso dicembre[3], ha ribadito la necessità di ricorrere al summenzionato principio di rotazione, allo scopo di evitare comportamenti anticoncorrenziali che facilmente potrebbero verificarsi insistendo con affidamenti ad operatori che siano stati in passato già affidatari di un certo servizio o fornitura, soprattutto nell’ambito degli appalti “sottosoglia” – quelli di cui al richiamato art. 36 – in cui è ancora più concreto ed attuale il rischio di consolidamento di posizioni di rendita, a discapito di una corretta ed omogenea distribuzione delle possibilità tra tutte le imprese, di un certo settore, operanti sul mercato.
Il caso considerato aveva ad oggetto la paventata illegittimità e conseguente richiesta di annullamento della determina del Comune di Trieste – relativa al servizio di allestimento palchi e servizi tecnici per la manifestazione “Trieste estate 2016”, con cui era stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del codice dei contratti pubblici – rigettata in primo grado dal TAR del Friuli Venezia Giulia [4].
I giudici, nel caso considerato, rilevata la ratio posta a base dell’obbligatorietà della rotazione – e dunque ribadendo l’inopportunità, per le stazioni appaltanti, di creare e consolidare rapporti solo con alcune delle imprese presenti sul mercato – hanno ritenuto che “l’invito dell’affidatario uscente rivesta carattere eccezionale”.
Invero, nella residuale ed eccezionale ipotesi in cui la stazione appaltante ritenga di voler procedere all’invito dell’affidatario precedente – in ragione del particolare gradimento dell’operato dallo stesso svolto, oltre che a causa del ridotto numero di operatori presenti nel settore di riferimento – dovrà espressamente e puntualmente motivare la propria decisione.
Pertanto, atteso che nel caso de quo si discuteva della presunta illegittimità del comportamento tenuto dal Comune di Trieste – “reo” di non aver invitato la ditta uscente alla nuova procedura di gara – va chiarito che la condotta adottata risulta perfettamente conforme alla lettera della norma, gravando, al contrario, sulla stazione appaltante, uno stingente obbligo motivazionale nella sola ipotesi inversa.
[1] D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
[2] Di cui all’art. 35 dello stesso decreto.
[3] CdS, sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854.
[4] TAR Friuli Venezia Giulia, 4 ottobre 2016, sent. n. 419.
Chiara Svampa nasce a Napoli nel novembre del 1993.
Dopo aver conseguito la maturità classica presso il liceo Umberto I di Napoli, si iscrive al Dipartimento di Giurisprudenza presso l’università Federico II di Napoli dove attualmente frequenta l’ultimo anno.
Sin da subito animata da grande passione, con il progredire degli studi si interessa in particolar modo al Diritto Amministrativo.
A conclusione del suo percorso universitario è infatti impegnata nella redazione della tesi in Diritto Amministrativo relativa alle nuove modalità di conclusione del procedimento amministrativo, seguita dalla Prof. Spagnuolo Vigorita.