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Il rating di legalità: gli ultimi aggiornamenti (G.U. 19.10.2020)

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 Ottobre 2020 è stato pubblicato il nuovo Regolamento attuativo inerente al c.d. rating di legalità. In particolare, le novità principali riguardano:

  • l’estensione dell’ambito di applicazione a favore dei soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico e Amministrativo[1];
  • per la prima volta vengono ricompresi tra i soggetti rilevanti gli amministratori delle società controllate o degli enti esercitanti attività di direzione e coordinamento sulle società ricomprese nell’istituto del rating di legalità;
  • i reati ostativi al rilascio del rating, nel cui catalogo vengono ora ricompresi i reati di usura, trasferimento fraudolento di valori e bancarotta fraudolenta.

1. Il rating di legalità: nozioni di base.

Il rating di legalità è “un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta”[2]. Tale strumento è stato introdotto mediante l’art. 5 ter del d.l. n. 1/2012, ove si legge che:

Al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”[3].

Dalla definizione data dall’art. 5 ter del d.l. 1/2012 appare chiaro che il rating di legalità corrisponda allo strumento di promozione, nonché introduzione, dei principi di comportamento etico che le imprese devono rispettare in ambito aziendale; inoltre, tale rating viene valutato mediante l’assegnazione di un punteggio, calcolato in “stellette”, da cui si evince se – e in che modo – le imprese gestiscano correttamente (anche) il proprio business[4].

Per quale motivo è necessario valutare il rating di legalità delle aziende? Apparentemente tale indice sembrerebbe valutare superficialmente il rispetto degli standard di cui si facevano promotori già i codici etici approvati nelle aziende; tuttavia, il d.l. n. 1 del 2012 ha fatto sì che al rispetto dei comportamenti etici venissero riconosciuti taluni vantaggi in sede di domanda e successiva concessione di finanziamento pubblico e/o agevolazioni per l’accesso al credito bancario[5].

2. La valutazione in concreto: dalla piattaforma WebRating alle modifiche della G.U. 19/10/2020.

Come già anticipato, la valutazione del rating di legalità avviene mediante un indicatore fatto di “stellette”, che vanno da un minimo di una ad un massimo di tre. Oltre alle tradizionali stellette è data all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la possibilità di aggiungere un segno “+” (sul  punto, si segnala che l’attribuzione di tre segni positivi corrisponde alla attribuzione ex officio di una ulteriore stelletta) con il quale viene accertata:

  1. adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;
  2. utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
  3. adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  4. adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità;
  5. di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);
  6. di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche;
  7. di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione[6].

Le imprese, per essere valutate con il metodo ora descritto, devono rispettare i requisiti indicati nel Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, ossia, oltre all’avere una sede operativa in Italia, è necessario che tale impresa abbia un proprio rappresentante all’interno dello Stato italiano, munito di procura ad hoc da utilizzare nei confronti di terzi. Il secondo dei requisiti richiesti è, poi, l’iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni alla data di presentazione della domanda, nonché l’aver conseguito un fatturato minimo di due milioni di euro nell’anno sociale precedente riferito alle singole aziende e già pubblicato ai sensi di legge. Si ricordi come le imprese individuali, in tal senso, non sono obbligate a pubblicare il proprio bilancio nel registro delle imprese, ma per esse viene considerato il volume di affari risultante – in via diretta – dalla dichiarazione IVA, allegata alla domanda finalizzata alla valutazione del rating.

La richiesta di rating va presentata, previa registrazione, all’AGCM mediante la piattaforma WebRating disponibile sul sito della Autorità, attiva dal 14 ottobre del 2019. La piattaforma WebRating garantisce alle imprese la possibilità di inviare una richiesta di attribuzione o di rinnovo del rating di legalità e consente alle stesse l’invio della modifica delle condizioni atte a determinare tale parametro. La piattaforma consente alle imprese di compilare i moduli che compongono la domanda la quale verrà firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, al termine dell’operazione l’invio avverrà direttamente all’interno della sezione dedicata. L’avvenuta ricezione della domanda, inoltre, verrà comunicata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) allo stesso indirizzo indicato ab origine per l’avvio della procedura di registrazione. Al fine di non riscontrare alcuna problematica nell’invio della domanda si ricordi come per l’imprenditore individuale sia necessario inserire il codice fiscale dell’imprenditore e non la partita IVA e la necessità, nel caso in cui dovessero essere comunicate talune variazioni delle informazioni dell’impresa è pur sempre necessario che venga motivata alla base la comunicazione compilando l’apposito form sotto la voce “Dichiarazione aggiuntiva” del c.d. “cruscotto rating”. È chiaro che la valutazione del rating di legalità sia propedeutica ad istituire quel rapporto di fiducia tra il cliente e l’impresa, basato sull’intuitu personae. Inoltre, il Regolamento dell’AGCM prevede l’attribuzione della valutazione del rating di legalità entro un termine massimo di 60 giorni dal deposito della richiesta; nell’ipotesi in cui però occorressero talune informazioni in possesso della pubblica amministrazione, allora tale termine potrebbe essere sospeso per un massimo di 45 giorni. Vi sono, tuttavia, altre ipotesi per cui tale termine sia suscettibile di ulteriori sospensioni: si menziona, a titolo meramente esemplificativo, la proroga di 30 giorni nel caso in cui l’ANAC formuli osservazioni in merito agli elementi essenziali della richiesta di rating, oppure la sospensione per l’Autorità Garante nel caso in cui sorgano esigenze istruttorie, nonché una sospensione parti da 15 giorni a 60 giorni qualora la richiesta risulti incompleta. Le ipotesi in cui, per l’appunto, la domanda possa essere ritenuta incompleta sono – come evidenziato nella Guida Pratica alla compilazione della domanda in WebRating – i canoni previsti ai sensi dell’art. 2 co. 2 del Regolamento, ovvero la necessità di inserire tutti i soggetti considerati rilevanti; qualora dovesse subentrare tale ipotesi, l’Autorità invierà la comunicazione di incompletezza e i termini per la conclusione del procedimento decorreranno dalla data di ricevimento della richiesta completa. Per quanto concerne, invece, le modifiche apportate dalla recente pubblicazione della G.U. del 19.10.2020 si evince come il Legislatore abbia posto l’accento sulla natura premiale dell’istituto e sottolineandone la mission per la quale la stessa è stata ideata: la lotta alla corruzione.

3. I dati statistici al 31 dicembre 2019.

Si riportano ora i grafici pubblicati della AGCM attraverso i quali risultano evidenti gli effetti positivi successivi all’introduzione del rating di legalità nel nostro sistema che hanno acconsentito all’Italia di posizionarsi al 53esimo posto – su 180 – per quanto riguarda la percezione della corruzione internazionale[7].

Le aziende che hanno richiesto ed ottenuto il c.d. Rating sono 7303, circa il 78% in più rispetto al 2017.

Grafico 1. Fonte AGCM  – www.agcm.it

 

La distribuzione delle aziende italiane che hanno ottenuto il rating è invece visibile dal Grafico 2, da cui si evince la presenza pari al 51% delle aziende nel nord Italia.

Grafico 2. Fonte AGCM – www.agcm.it

 

Dal grafico 3 invece vediamo come tale rating venga richiesto prevalentemente da piccole e medie imprese, avente sede operativa nello stato italiano.

Grafico 3. Fonte AGCM – www.agcm.it

 

Il grafico n. 4 invece delinea la percentuale delle imprese che hanno ottenuto il punteggio “a stellette” e la relativa statistica.

Grafico 4. Fonte AGCM – www.agcm.it

 

Da ultimo, il grafico n. 5 rappresenta come soltanto 476 imprese, ossia il 6% delle richiedenti, abbia ottenuto il punteggio massimo di rating di legalità.

Grafico 5. Fonte AGCM – www.agcm.it


[1] Nello specifico alle associazioni, fondazioni, comitati e altri enti non societari che esercitano un’attività commerciale o agricola, fatta eccezione per quegli enti per i quali l’esercizio d’impresa non costituisca attività esclusiva o prevalente; ed in aggiunta per quelle imprese aventi la propria sede principale al di fuori del territorio nazionale – Cfr. Amiranda, Anche la società con sede all’estero è responsabile ex D.lgs. 231/2001, Ius in itinere, disponibile su https://www.iusinitinere.it/anche-la-societa-con-sede-allestero-e-responsabile-ex-decreto-231-26948

[2] Tale definizione è disponibile sul sito ufficiale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nello specifico al link https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/

[3] Si consulti l’intero decreto legge al sito https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/dettaglio?id=01499dba-915b-4ebe-8765-1935adc4dad3&parent=Normativa&parentUrl=/competenze/rating-di-legalita/normativa

[4] Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito del Ministero dello sviluppo economico al seguente link https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/rating-di-legalita

[5] Per ulteriori approfondimenti si legga CARDONE, Il rating di legalità, Ius in Itinere, disponibile su https://www.iusinitinere.it/il-rating-di-legalita-17667

[6] Tratto da compliance legale, sotto la voce di rating di legalità, al sito https://www.compliancelegale.it/2020/10/12/rating-di-legalita-cose-e-come-funziona/

[7] Dato relativo a dicembre 2019, pubblicato dal sito https://www.ratingdilegalita.it/i-numeri-del-rating-di-legalita-a-dicembre-2019/

Maria Elena Orlandini

Avvocato, finalista della II edizione della 4cLegal Academy, responsabile dell'area Fashion Law e vice responsabile dell'area di Diritto Penale di Ius in itinere. Maria Elena Orlandini nasce a Napoli il 2 Luglio 1993. Grazie all’esperienza di suo padre, fin da piccola si appassiona a tutto ciò che riguarda il diritto penale, così, conseguita la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio. Si laurea con 110 e lode il 20 Marzo 2018 con una tesi dal titolo "Mass Media e criminalità" seguita dai Proff. Carlo Longobardo e Prof. Felice Casucci, in cui approfondisce il modus attraverso il quale i social media e la tv siano in grado di mutare la percezione del crimine nella società. Nel 2019 ha conseguito con il massimo dei voti il Master di II livello in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso, specializzandosi in diritto penale dell'economia, con una tesi dal titolo "Il reato di bancarotta e le misure premiali previste dal nuovo Codice della Crisi di Impresa", sotto la supervisione del Prof. Rocco Alagna. Nel giugno 2020 ha superato il corso di diritto penale dell'economia tenuto dal Prof. Adelmo Manna, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Foggia, già componente della commissione che ha varato il d.lgs. 231/2001. All'età di 27 anni consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia. Dal 2019 segue plurimi progetti legati al Fashion Law e alla proprietà intellettuale, prediligendone gli aspetti digital in tema di Influencer Marketing. Nel 2020 viene selezionata tra i cinque giovani talenti del mercato legale e partecipa alla seconda edizione della 4cLegal Academy, legal talent organizzato dalla 4cLegal, visibile sul canale BFC di Forbes Italia, su Sky. Nel 2022 si iscrive al corso di aggiornamento professionale in Fashion Law organizzato dall'Università degli Studi di Firenze. Passione, curiosità, empatia, capacità di visione e self control costituiscono i suoi punti di forza. Collabora per le aree di Diritto Penale e Fashion Law & Influencer marketing di Ius in itinere. email: mariaelena.orlandini@iusinitinere.it

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