mercoledì, Marzo 27, 2024
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Il risarcimento del danno da perdita dell’animale d’affezione

 

Quale risarcimento spetta nei casi in cui un evento lesivo coinvolga il nostro amato animale domestico?

La risposta non è così scontata, contrariamente a quanto tutti noi possiamo immaginare.

Nel nostro ordinamento, anche sulla scorta della normativa sovranazionale[1], si sono susseguiti nel tempo svariati interventi normativi volti a regolamentare la tutela degli animali, statuendo espressi doveri ed obblighi a carico anche di chi decida di detenerli nel proprio domicilio, individuando e salvaguardando la particolare categoria degli animali d’affezione.

A titolo meramente esemplificativo si annoverano la legge quadro n. 281 del 1991, che detta i principi ispiratori volti alla corretta convivenza tra uomo e animali ed istitutrice dell’anagrafe canina; la legge 189/2004 con la quale è stato introdotto nel libro II del codice penale il Titolo IX bis (artt. 544 bis -544 sexies) disciplinante i delitti contro il sentimento degli animali, poi modificata nel 2010; l’art 727 c.p. che detta pene per l’abbandono di animali.

Una normativa dettagliata non solo volta a difendere gli animali come esseri viventi, ma anche il sentimento umano provato nei loro confronti.

Le predette premesse potrebbero portare a dedurre che in caso di perdita o ferimento dell’animale d’affezione sarebbe quasi scontato richiedere ed ottenere in sede civile il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Ma proprio in punto configurabilità del danno non patrimoniale esiste un forte contrasto nella giurisprudenza di merito che si contrappone ad un indirizzo univoco della Corte di Cassazione, che esclude il riconoscimento tout court dello stesso, essendo richiesti specifici presupposti.

Con una decisione del 2007[2], gli Ermellini hanno affermato che la perdita dell’animale d’affezione “non sembra riconducibile sotto una specie di danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente protetta”, pertanto la predetta perdita non produce un danno in re ipsa, ma necessita di una prova espressa della lesione essendo considerato un danno conseguenza e non un danno evento.

Tale impostazione si inserisce nel solco delle decisioni che negano la qualificazione dannosa, giuridicamente rilevante, di qualsivoglia turbamento del normale svolgimento della vita di relazione.

Tendenza confermata nel 2008, con le ben note sentenze di San Martino[3], volte proprio ad affermare una sorta di tipicità del danno non patrimoniale, riconoscendolo solo nei casi previsti dalla legge, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.[4].

Senza entrare nel dettaglio delle predette pronunce, la Cassazione ha fissato delle casistiche precise entro cui riconoscere la risarcibilità del danno non patrimoniale ovverosia:

1) quando il fatto illecito, produttivo dell’evento lesivo, sia astrattamente configurabile come reato;

2) quando, anche in assenza di reato, il legislatore abbia espressamente individuato le fattispecie da cui discende il risarcimento del danno in parola;

3) quando il fatto illecito violi in modo grave diritti inviolabili della persona, diritti cui è riconosciuta la tutela costituzionale.

Pertanto per i giudici di legittimità è configurabile il danno non patrimoniale solo se ricorra una delle ipotesi indicate.

Relativamente alla fattispecie in esame, come anticipato, ricorrono orientamenti di merito contrastanti.

Una corrente maggioritaria segue i dettami della Suprema Corte affermando la risarcibilità del danno solo in presenza “della sicura rilevanza penale della condotta del danneggiante”, e ribadendo come il danno prodotto all’animale non comporti l’automatica “lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità affettiva costituzionalmente tutelata[5].

La contrapposta corrente, sostenuta tra l’altro da svariati autori, contesta fermamente la predetta impostazione anche in considerazione del mutato assetto sociale e del sempre più crescente comune sentire che assurge gli animali domestici a veri e propri componenti dei moderni nuclei familiari.

Osservano, altresì, i giudici che i diritti inviolabili, cui fa riferimento la Suprema Corte, non sono un numero chiuso e la tutela costituzionale può essere estesa a diverse e nuove fattispecie, proprio in base al dettato dell’art. 2 Cost., riconosciuto quale strumento dell’interprete per verificare se, in un dato momento storico, vi siano particolari casi da cui possono sorgere interessi meritevoli della medesima protezione.

Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale di Vicenza[6], ad esempio, lo scorso anno ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione anche in assenza di condotte costituenti reato, proprio valorizzando il particolare rapporto che si instaura tra essere umano ed animali domestici che “non può essere paragonato a quello con una cosa, trattandosi di una relazione con esseri viventi” e che “si inserisce tra quelle attività realizzatrici della persona che la Carta costituzionale tutela all’art. 2”.

Ciò che viene evidenziato è che la lesione prodotta afferisca ad un bene “la conservazione di una sfera di integrità affettiva”, cui non può non essere riconosciuta il rango di diritto inviolabile. Secondo il ragionamento svolto, rispetto all’epoca delle decisioni del 2008 “è indubbio che si sia rafforzato nella visione della comunità il bisogno di tutela di un legame che è diventato più forte tra cane e padrone, cosicché non possa considerarsi come futile la perdita dell’animale e, in determinate condizioni, quando il legame affettivo è particolarmente intenso così da ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del o dei padroni, il danno vada risarcito[7].

Situazione di contrasto quindi che vede contrapposte la diversa considerazione del valore della relazione tra uomo ed animale.

La richiamata difformità è stata nuovamente evidenziata da una recente sentenza della Corte di Cassazione[8], che nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 cpc[9], per non aver il ricorrente offerto motivi ed elementi idonei a rivalutare o modificare l’orientamento del 2007, ha di fatto integralmente richiamato il principio già espresso, confermando che “non è riconducibile ad alcuna categoria di danno non patrimoniale risarcibile la perdita, a seguito di fatto illecito, di un animale di affezione”, proprio perché non viene riconosciuta nel caso di specie la sussistenza di una relazione affettiva determinativa dello sviluppo e dell’affermazione della personalità, tale da doverne garantire e tutelare la relativa integrità.

Appare evidente il perdurare della valutazione del rapporto con l’animale come rapporto con una res, posizione che risulta però forse mal conciliabile con il modificato sentire sociale e la sempre più diffusa affermazione dell’animale come essere senziente, confermata da ultimo dal disegno di legge, presentato lo scorso marzo, volto alla emanazione del primo codice per la tutela dei diritti degli animali d’affezione[10].

[1] Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia – Strasburgo 13.11.1987

[2] Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza 27.06.2007, n. 14846.

[3] Corte di Cassazione, Sezioni Unite., sentenze 26972/2008 e ss.

[4] Art. 2059 c.c. -Danni non patrimoniali. – Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

[5] Ex multis Tribunale di Milano, Sez. X Civile, sentenza n.8698/2014.

[6] Tribunale di Vicenza, sentenza n. 24/2017.

[7] Tribunale di Pavia, Sez. III Civile, sentenza n. 1266/2016.

[8] Corte di Cassazione, Sez. VI civ., ord. n. 26770 23.10.2018.

[9] Art. 360-bis. Inammissibilità del ricorso -Il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

[10] http://www.camera.it/leg18/126?tab=2&leg=18&idDocumento=93&sede=&tipo=

Avv. Paola Minopoli

Avvocato civilista specializzato in contrattualistica commerciale, real estate, diritto di famiglia e delle successioni, diritto fallimentare, contenzioso civile e procedure espropriative. Conseguita la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con la II cattedra di Storia del Diritto Italiano dell'ateneo federiciano, dedicandosi poi alla professione forense. Ha esercitato prima a Napoli e poi nel foro di Milano, fornendo assistenza e consulenza a società e primari gruppi assicurativi/bancari italiani. Attualmente è il responsabile dell’ufficio legale di un’azienda elvetica leader nella vendita di metalli preziosi, occupandosi della compliance, fornendo assistenza per la governance e garantendo supporto legale alle diverse aree aziendali. Email: paola.minopoli@iusinitinere.it

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