venerdì, Marzo 29, 2024
Litigo Ergo Sum

La confessione nel processo civile

Nel processo civile è possibile utilizzare mezzi di prova orali in cui il fatto rappresentativo è una dichiarazione di scienza. Tra questi, c’è la confessione: una dichiarazione di scienza che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla controparte. Il legislatore attribuisce a questo mezzo di prova efficacia legale, basandosi sulla massima di esperienza secondo la quale nessuno dichiara fatti sfavorevoli a se stesso se non sono veri, per cui in base all’art. 2733 cc la confessione “forma piena prova contro colui che l‘ha fatta”. La confessione ha un doppio profilo di disponibilità: oggettiva, perché deve avere ad oggetto diritti disponibili e non può vertere su diritti che per loro natura sono indisponibili (2733); soggettiva perché deve provenire da un soggetto (confitente)  che ha la disponibilità del diritto (2731). La confessione è generalmente irretrattabile ma, ai sensi dell’art. 2732 cc, può essere revocata solo per l’errore di fatto non colpevole sulla verità della dichiarazione o  per violenza morale.

Ex art. 2730 cc,  la confessione può essere giudiziale o stragiudiziale. La confessione giudiziale può essere spontanea, quando è contenuta in qualsiasi atto firmato dalla parte personalmente (caso assai improbabile)  o provocata tramite interrogatorio formale, disposto dal giudice soltanto su istanza di parte.

La confessione, come anticipato,  è una prova legale, ma in alcuni casi è liberamente valutabile: la confessione resa da uno solo dei litisconsorti in caso di litisconsorzio necessario, perché un litisconsorte necessario non può formare una prova legale con la sua dichiarazione contro gli altri che non hanno confessato. È ancora dubbio se questa stessa disciplina possa applicarsi anche ai casi di litisconsorzio facoltativo; la confessione complessa, cioè contenente dichiarazioni pro se e contra se è liberamente valutabile solo se la controparte contesta i fatti favorevoli al confitente, se non li contesta la confessione ha nel complesso efficacia legale, in base al principio di inscindibilità della confessione; la confessione stragiudiziale se è resa ad un terzo o contenuta in un testamento è liberamente valutabile dal giudice,  invece se è resa alla controparte attuale del processo o a chi lo rappresenta ha efficacia di prova legale.

La confessione stragiudiziale è, in ogni caso, un fatto che si verifica fuori dal processo e deve quindi essere introdotta nel processo tramite una prova, ma la sua efficacia probatoria non varia in base al mezzo di prova. Ad esempio, può essere provata per iscritto, quindi con una prova legale di cui il giudice non potrà dubitare, ma anche per testimoni, solo se non verta su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge. In questo caso, il giudice dovrà valutare se la confessione sia stata resa e se fosse rivolta alla parte e, se si convince di ciò, sarà vincolato a ritenere veri i fatti confessati.

 

 

Ilaria Nebulosi

Classe 1995. Diplomata al liceo classico con il massimo dei voti, segue la sua vocazione umanistica iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza nel 2014. Dopo un breve stage a Londra, migliora la sua conoscenza dell'inglese e consegue diverse certificazioni. Appassionata lettrice di romanzi distopici, coltiva la sua passione per la scrittura collaborando con l'area contenzioso di Ius in itinere. Membro attivo di diverse associazioni di giuristi, si impegna con le stesse in iniziative di sensibilizzazione su temi giuridici attuali.

Lascia un commento