lunedì, Dicembre 2, 2024
Criminal & Compliance

La rilevanza penale della falsa denuncia di assegni smarriti

Negli ultimi anni, si è posta la questione della rilevanza penale della falsa denuncia di assegni smarriti. Nel codice penale, i reati di falsa denuncia si identificano nella calunnia e nella simulazione di reato. In particolare, il dibattito sulla falsa denuncia di assegni smarriti è sorto intorno al reato di calunnia. Ci si chiedeva, invero, se ci fossero gli estremi per integrare il reato di cui all’art. 368 c.p.

Al fine di rispondere a tale quesito, è opportuna una breve premessa.

La calunnia è un reato comune, a natura istantanea e a condotta vincolata e si consuma con la sola presentazione di una dichiarazione mendace all’Autorità giudiziaria o ad altra autorità che a questa abbia obbligo di riferire. Può estrinsecarsi in due differenti modalità: una dichiarativa, mediante denuncia, o altro atto espresso (la cd. calunnia formale, l’altra materiale, attraverso la predisposizione di tracce di reato a carico di terzi. La calunnia materiale esige che la simulazione sia volta ad incolpare un soggetto determinato o comunque agevolmente individuabile. Quanto alla calunnia dichiarativa, non è richiesto che la denuncia sia sporta formalmente, ma è sufficiente che siano portati a conoscenza dell’Autorità giudiziaria (o di altra autorità che a quest’ultima debba riferire) circostanze idonee ad indicare taluno come colpevole di un reato. In ogni caso, non è richiesto l’avvio di un procedimento penale a carico del terzo, ma si ritiene sufficiente che la falsa incolpazione non sia manifestamente inverosimile e sia idonea a determinare l’inizio di un procedimento. Sul versante soggettivo, il reato di cui all’art. 368 c.p. richiede la sussistenza del dolo generico, che deve necessariamente ricomprendere sia la natura illecita del fatto denunciato sia l’innocenza dell’accusato. L’esplicito riferimento a questi due elementi ha portato la giurisprudenza maggioritaria ad escludere la configurabilità del delitto di calunnia nelle forme del dolo eventuale.

Il caso concreto da cui è nata la questione è tutt’altro che infrequente. Lo stesso riguarda il caso in cui l’imputato Tizio, come acconto, consegnava a Caio un assegno bancario. Lo stesso chiede all’assegnatario di non incassare l’assegno immediatamente, a causa di una momentanea illiquidità. Al fine precipuo di evitare il predetto incasso, Tizio denunciava lo smarrimento dell’assegno, senza indicare i suoi rapporti con Caio. A causa della falsa denuncia di assegni smarriti, si procedeva ad avviare un procedimento penale a carico di ignoti. Ebbene, quid iuris?

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la falsa denuncia di assegni smarriti, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona per l’adempimento del pagamento di un’obbligazione, integra il delitto di calunnia. I Giudici di legittimità sono giunti a tale conclusione in quanto, pur non essendo formulata direttamente un’accusa concernente uno specifico reato, tuttavia, considerata la natura di reato di pericolo del delitto di calunnia, è sufficiente che i fatti falsamente rappresentati all’Autorità Giudiziaria, pur se non univocamente indicativi di una fattispecie specifica di reato, siano tali da rendere ragionevolmente prevedibile l’apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d’ufficio, a carico di persona determinata o determinabile[1].

Ciò significa che per integrare il delitto di calunnia è sufficiente che l’incolpazione venga formulata attraverso la simulazione a carico di una persona, anche non specificamente indicata ma identificabile, delle tracce di un determinato reato. In tal caso, invero, il denunciante è perfettamente consapevole di simulare una circostanza tale da determinare il rischio che il soggetto, che detiene l’assegno in questione, possa essere perseguito nel momento in cui lo porrà all’incasso[2]. La falsa denuncia di assegni smarriti, consegnati in pagamento a un terzo, contiene già di per sé l’accusa di furto o di ricettazione nei confronti del prenditore del titolo, in quanto l’identità di tale persona è agevolmente individuabile grazie alle annotazioni apposte sul titolo e la ricostruzione dei vari passaggi del sistema legale di circolazione[3]. In questi termini si parla, pertanto, di incolpazione cd. reale o indiretta.

Da quanto sopra esposto, si evince che, pertanto, è il pericolo il dato ontologico che contrassegna la fattispecie in esame, derivante dalla possibilità, da verificare ex ante, che si instauri un procedimento penale e dal rischio di irrogare una pena nei confronti di un innocente. La falsa denuncia di assegni smarriti può, infatti, far convergere su una persona identificabile anche l’accusa per il reato di furto o di ricettazione, oltre all’ipotesi di appropriazione di cose smarrite di cui all’art. 647 c.p..

Sul punto, sono necessarie due puntualizzazioni.

In primis, si ritiene che la falsa denuncia di assegni smarriti integri il delitto di calunnia anche se il reato di appropriazione di cose smarrite è stato depenalizzato, ad opera del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 7[4]. L’art. 647 c.p., oggi depenalizzato, prevedeva che fosse punita l’apprensione di cose smarrite, in spregio alle leggi civilistiche. La falsa dichiarazione di avere smarrito l’assegno, infatti, stante l’equiparazione tra assegno e cosa smarrita, creava l’apparenza che il prenditore del titolo ne potesse essere entrato in possesso a seguito di un atto di appropriazione di cosa smarrita, rilevante penalmente. La giurisprudenza successiva alla depenalizzazione ha, invece, sconfessato tale impostazione. Tale conclusione è stata giustificata in quanto tra i reati in astratto configurabili come presupposto rispetto al delitto previsto dall’art. 368 c.p. vi sono, oltre a quello di cui all’art. 647 c.p., anche il furto e la ricettazione.

Si era, inoltre, creato un dibattito intorno alla configurabilità del delitto di calunnia, quando la falsa denuncia di assegni smarriti facesse convergere su una persona una accusa per un reato procedibile a querela, in assenza della proposizione della querela stessa. È il caso, ad esempio, della falsa incolpazione avente ad oggetto il reato di furto (e non di furto aggravato) nei confronti del quale l’autore del reato avesse sporto una semplice denuncia, senza manifestare esplicitamente la volontà di punire penalmente il “colpevole”[5]. È, all’uopo, necessario indicare che sul punto, come anticipato, è nato un contrasto giurisprudenziale.

  • Parte della giurisprudenza ha, per molto tempo, ritenuto configurabile il delitto di calunnia per la falsa denuncia di assegni smarriti anche quando la falsa incolpazione avesse ad oggetto un reato perseguibile a querela, in assenza della querela stessa. Invero, stante le configurabilità di altri reati procedibili d’ufficio (quale, ad esempio, la ricettazione), è irrilevante il fatto che alla denuncia di smarrimento non abbia fatto seguito la proposizione della querela. È rimasto, pertanto, per molto tempo dominante l’orientamento della sopra citata sentenza[6]. Secondo la Suprema Corte, invero, risultava del tutto irrilevante che dalla falsa denuncia di assegni smarriti si potessero astrattamente desumere, alternativamente, la sussistenza di reati perseguibili a querela o d’ufficio, nonostante la formulazione letterale dell’art. 368 c.p. escluda, nel primo caso, la configurabilità della calunnia. Secondo tale orientamento sarebbe logico dedurre, infatti, che se così non fosse resterebbe frustrata proprio la finalità della fattispecie in esame, cioè evitare il pericolo che l’amministrazione della giustizia sia tratta in inganno. Doveva, dunque, ritenersi sufficiente che i fatti falsamente rappresentati fossero tali da rendere “ragionevolmente prevedibile” l’apertura di un procedimento penale per un (generico) fatto procedibile d’ufficio a carico di una persona determinata, coerentemente con la natura di reato di pericolo del delitto di calunnia[7].
  • Tuttavia, per converso, un secondo filone giurisprudenziale sconfessava tale linea[8]. Da ultimo, in particolare, la Corte di Cassazione Penale ha ritenuto non configurabile il reato di calunnia in caso di falsa denuncia di assegni smarriti allorché la falsa incolpazione avesse ad oggetto un reato procedibile a querela in relazione al quale la querela non fosse stata presentata[9]. Più in generale, si ritiene non configurabile il delitto di calunnia se il reato oggetto della falsa incolpazione è punibile a querela, richiesta o istanza e questa manchi, nonché in ogni altro caso in cui la falsa incolpazione potrebbe sfociare in una declaratoria di improcedibilità.

Per quanto riguarda il difetto di condizione di procedibilità per mancanza di querela, la Suprema Corte ha precisato che è giunta alla sopra esposta conclusione operando una distinzione a seconda che il difetto stesso sia idoneo a o meno a precludere in astratto la possibilità di inizio di un procedimento. In caso di mancanza della querela, infatti, la condotta dell’autore del reato risulta inidonea a determinare l’avvio del procedimento penale. In questa ipotesi, l’esercizio dell’azione penale risulta proprio paralizzato dal difetto di condizione di procedibilità. E tale difetto esclude immediatamente la possibilità di un seguito alla notizia di reato.

Fonte dell’immagine: pixabay

[1] Cass. Pen., Sez. VI, 27 gennaio 2016, n. 804, ex multis Cass. Pen., n. 24997 del 2013; Cass. Pen., n. 12810 del 2012; Cass. Pen., n.10400 del 2008; Cass. Pen., n. 13912 del 2004.

[2] C. Bosacchi, Falsa denuncia di smarrimento assegni e calunnia, in http://www.giurisprudenzapenale.com/2016/03/23/falsa-denuncia-smarrimento-assegni-calunnia/, 23 mrzo 2016.

[3] Redazione scientifica, La denuncia di smarrimento di assegni consegnati in pagamento integra il reato di calunnia, in www.ilpenalista.it, 10 aprile 2018.

[4] Cass. Pen., Sez. VI, 8 marzo 2016, n. 15964.

[5] Per la differenza tra denuncia e querela, si veda, a titolo di esempio, G. Martina, Denuncia e querela: come e perché farne uso, in , 7 dicembre 2018.

[6] Cass. Pen., Sez. VI, 8 marzo 2016, n. 15964.

[7] M. Monteleone, Falsa denuncia assegno smarrito: perché si rischia la condanna per calunnia, in , 17 marzo 2016.

[8] Cass. Pen., Sez. VI, 29 marzo 2007, n. 35800; Cass. Pen., Sez. II, 4 maggio 2006, n. 15559; Cass. Pen., Sez. VI, 5 maggio 2011, n. 18116.

[9] Cass. Pen., 13 marzo 2019, n. 11164.

Avv. Maria Vittoria Maggi

Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell'area di Criminologia di Ius in Itinere. Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992. Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea  in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo "L'esame del testimone minorenne". Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla  sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell'espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza. Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze. Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l'università "La Sapienza" di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo "L'interrogatorio e l'analisi finalizzata all'individuazione del colpevole". Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell'ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l'esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista. Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all'esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi). Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere. email: mvittoria.maggi92@gmail.com

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